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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36328/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il Giudice di pace di Reggio Emilia, con sentenza del 27 gennaio 2026, aveva condannato l'imputato alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998. Il difensore propose appello l'11 febbraio 2026; il Tribunale di Reggio Emilia, rilevata l'inappellabilità della sentenza ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p., convertì l'impugnazione in ricorso per cassazione e trasmise gli atti alla Corte. L'impugnazione deduceva violazione degli artt. 10-bis del d.lgs. n. 286/1998 e 35 del d.lgs. n. 25/2008, nonché vizio di motivazione. La Corte ha rilevato che il difensore risultava iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in cassazione soltanto dal 20 febbraio 2026, dunque dopo la proposizione dell'impugnazione, e ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto del requisito richiesto dall'art. 613 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito le doglianze relative alla disciplina dell'immigrazione e al vizio di motivazione. Ha stabilito che la conversione dell'appello in ricorso per cassazione non deroga ai requisiti propri dell'impugnazione correttamente qualificata: il difensore deve essere iscritto all'albo speciale al momento della proposizione del ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, in ragione dell'evidente inammissibilità e in assenza di elementi che indicassero l'incolpevolezza della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    La mancata iscrizione del difensore all’albo speciale nel momento in cui ha proposto il gravame è causa di inammissibilità del medesimo ai sensi dell’art. 613 cod. proc. pen.

    Il ricorso per cassazione è inammissibile se, al momento della sua proposizione, il difensore non è iscritto all'albo speciale dei patrocinanti in cassazione.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    Il Giudice di pace di Reggio Emilia con sentenza in data 27 gennaio 2026 ha condannato Augustine Ehizibue alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 286/98.

    La sentenza richiama la disposizione quale fondamento dell'inappellabilità della decisione del Giudice di pace e della conseguente conversione dell'appello in ricorso per cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e -alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» - della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell'evidente inammissibilità del ricorso.

    Alla declaratoria d'inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, il versamento della somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998

    Il Giudice di pace di Reggio Emilia con sentenza in data 27 gennaio 2026 ha condannato Augustine Ehizibue alla pena di 5.000 euro di ammenda per il reato di cui all’art. 10 bis d.lgs. n. 286/98.

    La disposizione individua il reato per il quale era intervenuta la condanna di primo grado; la Corte non ne esamina la configurabilità, poiché dichiara inammissibile il ricorso per un vizio relativo alla legittimazione tecnica del difensore.

  • art. 35 d.lgs. n. 25/2008

    L’impugnazione aveva ad oggetto la violazione degli artt. 10 bis d.lgs.. 286/98, dell’art. 35 d.lgs. 25/2008 nonché il vizio di motivazione.

    La norma è indicata tra quelle la cui violazione era dedotta dall'impugnazione, ma la Corte non ne valuta il merito, dichiarando il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • La conversione di un'impugnazione in ricorso per cassazione non deroga ai requisiti di forma e di sostanza previsti per il ricorso così correttamente qualificato; è pertanto inammissibile il ricorso proposto da un difensore non iscritto all'albo speciale al momento della sua proposizione.
  • Dichiarato inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se non emergono elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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