Cassazione Civile, Ordinanza n. 10925/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di negatoria servitutis e da una domanda di rimozione di un impianto di videosorveglianza. In primo grado il tribunale aveva rigettato le domande dei proprietari confinanti, i quali chiedevano di accertare che il loro fondo fosse gravato soltanto da servitù di passaggio pedonale e non anche da passaggio veicolare o parcheggio, e domandavano inoltre la rimozione di una telecamera installata sul balcone del vicino e orientata verso il portone d'ingresso. La corte d'appello aveva poi confermato l'assenza di servitù carrabile e di parcheggio, riconoscendo solo il passaggio pedonale, e aveva ordinato la rimozione della telecamera. Il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nell'atto di divisione del 26/4/1988, richiamato nel successivo atto di acquisto, dal quale secondo il ricorrente si evincerebbe il diritto di transito sui vialetti di accesso al fabbricato, da interpretare come comprensivo anche del passaggio veicolare; 2) violazione degli artt. 324 e 2909 c.c., sostenendo che il giudicato formatosi in un precedente giudizio possessorio avrebbe dovuto vincolare il giudizio petitorio; 3) omesso esame circa l'asserita usucapione del diritto di parcheggio, che il ricorrente riteneva desumibile dal giudizio possessorio e dalle difese avversarie; 4) violazione della normativa privacy e dell'art. 615-bis c.p., contestando che la telecamera integrasse un illecito e sostenendo che la sua installazione non configurasse interferenze illecite nella vita privata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo nei limiti indicati in motivazione, rilevando che il giudice di merito aveva omesso di valutare il contratto di divisione del 26/4/1988, rilevante per ricostruire la volontà delle parti circa la portata del termine "transito" e quindi per stabilire se esso comprendesse il passaggio solo pedonale o anche veicolare. Ha rigettato il secondo motivo, affermando che il giudicato formatosi nel giudizio possessorio non spiega efficacia nel giudizio petitorio, data la diversità di petitum e causa petendi e la natura meramente fattuale della tutela possessoria. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, perché diretto a un improprio riesame del vaglio istruttorio e comunque non smentiva l'affermazione della corte territoriale secondo cui non era stata chiesta la prova dell'usucapione del diritto di parcheggio. Ha rigettato il quarto motivo, ritenendo che la motivazione della corte d'appello sul posizionamento della telecamera fosse coerente con la disciplina privacy, poiché l'impianto inquadrava il portone d'ingresso del condominio e parte del viale circostante, oltrepassando il limite della ripresa del solo spazio privato. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 324 c.c.
richiamato per escludere che il giudicato del possessorio vincolasse il successivo giudizio petitorio, data la diversità dei relativi oggetti processuali
art. 2909 c.c.
il giudicato sostanziale formatosi nel possessorio non si estende al petitorio, ove la questione della titolarità del diritto reale è autonoma
artt. 161 e ss. Codice privacy
la violazione delle regole sulla videosorveglianza può integrare illeciti civili e penali e giustificare l'inibitoria/rimozione dell'impianto non conforme
art. 615-bis c.p.
richiamato dal ricorrente; la Corte non lo considera decisivo ai fini della legittimità dell'ordine di rimozione, valorizzando invece la violazione delle prescrizioni privacy
atto di divisione del 26/4/1988
titolo negoziale decisivo da esaminare per interpretare la volontà delle parti sulla servitù di transito
Massime di principio
- Nel giudizio petitorio relativo all'esistenza o all'estensione di una servitù, il giudice deve esaminare tutti i titoli negoziali rilevanti e motivare sulla loro interpretazione, perché la ricostruzione della volontà delle parti è decisiva per stabilire il contenuto del diritto reale vantato.
- Il giudicato formatosi nel giudizio possessorio non fa stato nel successivo giudizio petitorio, poiché le due azioni hanno petitum e causa petendi diversi e la tutela possessoria prescinde dall'accertamento della legittimità del diritto reale.
- La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può essere usata per ottenere un nuovo apprezzamento delle prove o del materiale istruttorio, quando il ricorrente si limiti a sollecitare una diversa valutazione del merito.
- In materia di videosorveglianza privata, l'impianto deve essere installato in modo da riprendere esclusivamente lo spazio privato dell'interessato; se l'inquadratura si estende a spazi comuni o di terzi, la violazione delle regole privacy è sufficiente a giustificare la tutela inibitoria o la rimozione dell'apparecchio.
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