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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32538/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione non ha esaminato il merito dei cinque motivi di ricorso perché il ricorrente ha rinunciato al ricorso e la controricorrente ha accettato la rinuncia. In applicazione degli artt. 390 e 391 c.p.c. ha dichiarato l'estinzione del giudizio di legittimità, senza regolazione delle spese e senza applicazione dell'ulteriore contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce da un preliminare di vendita immobiliare con cui il promissario acquirente chiedeva ex art. 2932 c.c. il trasferimento coattivo degli immobili, sostenendo di avere adempiuto alle proprie obbligazioni: pagamento del pattuito, permuta dell'immobile indicato e disponibilità all'accollo della quota di mutuo. In primo grado il Tribunale aveva trasferito la proprietà, subordinando però l'effetto al pagamento del prezzo residuo mediante accollo della quota di mutuo e condannando la venditrice a compiere gli atti necessari per il frazionamento del mutuo ipotecario. In appello, su gravame principale dell'acquirente e incidentale della venditrice, la Corte territoriale ha modificato la decisione, ponendo a carico dell'acquirente il pagamento del prezzo residuo e dell'IVA sul prezzo complessivo, subordinando l'effetto traslativo all'effettivo pagamento della somma complessiva di euro 95.600,00. In cassazione il ricorrente ha dedotto: violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. per avere la Corte d'appello introdotto d'ufficio un'obbligazione diversa da quella pattuita; violazione dell'art. 1362 c.c. per errata interpretazione del contratto; violazione degli artt. 1206, 1207, 1217 e 2932 c.c. per avere subordinato il trasferimento al pagamento nonostante il presunto inadempimento della venditrice al frazionamento del mutuo, obbligazione ritenuta infungibile e presupposta per l'accollo; violazione dell'art. 2932 c.c. per avere imposto il pagamento dell'IVA in mancanza di fatture emesse e, comunque, per aver subordinato il trasferimento a tale pagamento.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    è la norma invocata per ottenere una sentenza costitutiva che produca gli effetti del contratto definitivo non concluso; nella vicenda era centrale il tema delle condizioni e degli obblighi accessori collegati al trasferimento

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come limite alla decisione del giudice, che non può pronunciarsi ultra/extra petita o attribuire d'ufficio un contenuto obbligatorio diverso da quello domandato

  • art. 342 c.p.c.

    invocato quale regola di devoluzione dell'appello, nel senso che il giudice di secondo grado è vincolato ai motivi e alle domande ritualmente devoluti

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del contratto secondo la comune intenzione delle parti

  • artt. 1206, 1207, 1217 c.c.

    invocati in relazione alla mora del creditore e agli effetti dell'inadempimento della promittente venditrice rispetto all'obbligo di frazionamento del mutuo

  • art. 390 c.p.c.

    norma sulla rinuncia al ricorso, che insieme all'art. 391 c.p.c. ha determinato l'estinzione del giudizio di legittimità

  • art. 391 c.p.c.

    norma sull'accettazione della rinuncia al ricorso, che ha reso estinto il giudizio

  • art. 614-bis c.p.c.

    richiamato nei fatti di causa per la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni mese di ritardo nell'esecuzione spontanea del provvedimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte precisa che, per effetto della rinuncia, non trova applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., con conseguente cessazione della decisione sul merito delle censure.
  • In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, non vi è luogo a regolazione delle spese del giudizio di cassazione, secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
  • Per effetto della rinuncia accettata al ricorso non sorge l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
  • Nelle controversie ex art. 2932 c.c., la parte che chiede l'esecuzione in forma specifica del preliminare può contestare che il giudice introduca d'ufficio obblighi diversi o ulteriori rispetto a quelli pattuiti, e può dedurre la necessità di rispettare i limiti del devolutum e dell'interpretazione contrattuale conforme alla comune intenzione delle parti.
  • Quando il trasferimento coattivo di un immobile è collegato all'accollo di una quota di mutuo ipotecario, il corretto assetto degli obblighi contrattuali e delle attività necessarie al frazionamento del mutuo può assumere rilievo decisivo ai fini della subordinazione dell'effetto traslativo.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioniRicorso per cassazione
RamiContrattiProcesso civileImmobiliare
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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