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Sentenza

Sentenza n. 2928/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione quarta,-OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202306344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva riconosciuto il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito e individuato nel Corpo la struttura tenuta alla liquidazione

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Ministero ha proposto appello contro la sentenza del TAR che aveva accolto il ricorso di un dipendente già in servizio presso la Guardia di finanza, successivamente collocato in congedo assoluto e transitato nei ruoli civili, riconoscendogli il diritto alla monetizzazione dei giorni di licenza ordinaria non fruiti e condannando l'amministrazione alla relativa liquidazione. Nel corso del giudizio di appello, il Ministero ha comunicato che l'interessato aveva fruito del periodo feriale richiesto presso l'amministrazione di attuale servizio, sostenendo che fosse cessata la materia del contendere. L'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello. Il Consiglio di Stato ha esaminato gli effetti processuali della sopravvenuta fruizione delle ferie rispetto alla domanda originaria, diretta all'annullamento del diniego di monetizzazione e alla condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza impugnata e ha dichiarato improcedibile il ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, poiché l'interessato non aveva ottenuto in via stragiudiziale ciò che aveva chiesto in giudizio, ossia la monetizzazione delle ferie non godute e il pagamento della relativa indennità. Tuttavia, la fruizione effettiva delle ferie ha fatto venir meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento del diniego e alla pronuncia sulle domande originarie: l'indennità sostitutiva presuppone infatti che le ferie non siano state godute, sicché il successivo godimento del periodo feriale elimina l'utilità della monetizzazione. La sentenza di primo grado è stata pertanto annullata senza rinvio. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate in ragione della sopravvenienza che ha determinato l'esito del giudizio; il privato è stato considerato soccombente ai soli fini del pagamento del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso; nel caso concreto, la norma è stata applicata dal giudice attraverso la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

  • Art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuti sussistenti i presupposti per la tutela dei dati personali, il giudice ha disposto l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dell'appellante in caso di diffusione del provvedimento.

  • Art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    La disciplina è richiamata quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nel provvedimento.

  • Art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base dell'ordine di oscuramento dei dati sanitari.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, il dipendente fruisce effettivamente delle ferie cui si riferiva la domanda di monetizzazione, viene meno l'interesse concreto e attuale all'annullamento del diniego e alla condanna al pagamento dell'indennità sostitutiva, perché il godimento delle ferie esclude il presupposto della loro monetizzazione.
  • La sopravvenuta fruizione delle ferie non determina cessazione della materia del contendere se il dipendente non ha ottenuto in via stragiudiziale il risultato specificamente perseguito con il ricorso, ma determina sopravvenuta carenza di interesse quando il nuovo fatto elimina l'utilità della pronuncia richiesta.
  • La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sulle domande originarie comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso di primo grado e, in appello, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenzialeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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