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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9690/2020 del 26/05/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

Il debitore e la coniuge avevano proposto opposizione al precetto con cui la mandataria della cessionaria intimava il pagamento di un credito derivante da due decreti ingiuntivi definitivamente esecutivi, assistiti da ipoteca giudiziale e originariamente ceduti in blocco, pro soluto, ai sensi dell’art. 58 TUB. Gli opponenti contestavano l’ammontare del capitale e degli interessi. Dopo il rigetto dell’opposizione da parte del Tribunale, la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza n. 718/2017 depositata il 12 aprile 2017, confermava la decisione: riteneva provata la titolarità del credito e non novativa la transazione del 1999, risolta per inadempimento, e considerava non provata la dedotta erroneità delle imputazioni dei pagamenti. Gli eredi e la coniuge hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi. Primo: violazione di norme processuali e degli artt. 2907 e 2697 c.c., sostenendo che la carenza di titolarità attiva fosse rilevabile d’ufficio e che non fossero stati tempestivamente prodotti i decreti ingiuntivi e gli atti di cessione. Secondo: violazione degli artt. 1230, 1232, 1362 e 1363 c.c., assumendo che la transazione del 1999 avesse natura novativa, avesse sostituito i rapporti originari e configurato un’obbligazione a saldo e stralcio. Terzo: violazione degli artt. 1456 e 1362 c.c., contestando la validità della clausola risolutiva espressa perché riferita genericamente a tutte le obbligazioni e suscettibile di operare anche per un inadempimento minimo. Quarto: violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. e degli artt. 1193 e 2697 c.c., sostenendo che il creditore dovesse provare la correttezza delle imputazioni, lamentando il diniego di esibizione documentale e di consulenza contabile e contestando la tardività dell’eccezione. Quinto: violazione degli artt. 342 e 346 c.p.c., per l’asserita erronea declaratoria di inammissibilità per aspecificità dei motivi d’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il quinto motivo è inammissibile: la Corte d’appello non aveva dichiarato inammissibili gli altri motivi d’appello, ma aveva ritenuto comunque individuabili oggetto e finalità delle censure; è quindi rimasta assorbita la questione della tardività della produzione documentale collegata. Il primo motivo è infondato: pur essendo rilevabile d’ufficio la carenza di titolarità del rapporto, nella controversia l’opponente deve contestarla esplicitamente e tempestivamente; la mancata contestazione, accompagnata da difese incompatibili con la negazione della titolarità, esclude che il creditore debba provarla ulteriormente. Il secondo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato: i giudici di merito avevano plausibilmente interpretato l’accordo come non novativo, valorizzando la previsione del ripristino della possibilità di agire per il credito originario in caso d’inadempimento e la permanenza delle garanzie; in cassazione non è consentito sostituire a tale lettura un’altra interpretazione soltanto perché plausibile. Il terzo motivo è infondato: la clausola, benché riferita alle obbligazioni pattuite, era stata ricondotta a obbligazioni specificamente individuabili, cioè il pagamento e la rinuncia ai giudizi di opposizione; la censura sulla rinuncia della creditrice a farla valere era inoltre inammissibile, sia per carenze di specificità documentale sia perché nuova in sede di legittimità. Il quarto motivo è infondato: nell’opposizione esecutiva gli oneri probatori gravano sull’opponente; le doglianze non dimostravano una violazione dei criteri legali di valutazione delle prove o di riparto dell’onere probatorio. I giudici di merito avevano accertato che gli opponenti non avevano provato l’erroneità delle imputazioni, mentre la creditrice aveva prodotto conteggi dettagliati e gli opponenti vi avevano contrapposto una contestazione generica. La Corte ha condannato i ricorrenti in solido alle spese, liquidate in euro 15.200, oltre euro 200 per esborsi, spese forfettarie al 15% e accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    la rilevata vischiosità dei motivi, commisti a mera reiterazione di argomenti svolti in prime cure, non permetteva la declaratoria d’inammissibilità del gravame risultando comunque enucleabile l’oggetto e la finalità dello stesso

    La censura d’appello non va dichiarata inammissibile quando, pur formulata in modo non pienamente conforme ai requisiti di specificità, consente comunque di individuare l’oggetto e la finalità dell’impugnazione.

  • art. 2697 c.c.

    analogamente, la violazione dell’art. 2697 c.c., si configura solamente quando il giudice di merito applica la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onere in parola a una parte diversa da quella che ne era gravata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costituivi ed eccezioni

    La violazione della regola sull’onere della prova ricorre solo se il giudice ne assegna il carico alla parte sbagliata in base alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non basta contestare la valutazione delle prove.

  • art. 1193 c.c.

    quanto al tema delle imputazioni di pagamento va in particolare evidenziato che la Corte territoriale (pag. 21-23 della sentenza), richiamando quanto statuito dal Tribunale, ha accertato che da una parte gli opponenti non avevano provato, ottemperando all’onere attoreo come visto loro proprio, la scorrettezza delle imputazioni, da riferire dunque non all’obbligazione transattiva risolta bensì ai rapporti originari

    Nell’opposizione esecutiva spetta agli opponenti provare la scorrettezza delle imputazioni dei pagamenti specificamente contestate; nel caso concreto il relativo accertamento riguardava i rapporti originari, poiché la transazione era stata risolta.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere dedotta come analogo vizio solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha finito per attribuire maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre

    La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per il solo fatto che il giudice attribuisca maggior forza persuasiva ad alcune prove di parte rispetto ad altre; occorre che abbia disatteso espressamente la regola di acquisizione o abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti fuori dai poteri officiosi.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione dell’art. 116 c.p.c., è idonea a integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, solo quando il giudice di merito disattenda il sopra ricordato principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, al contrario, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta a un diverso regime

    La violazione dell’art. 116 c.p.c. è configurabile quando il giudice si discosti dal regime legale di valutazione della prova, applicando il prudente apprezzamento a una prova vincolata o disattendendo il principio del libero convincimento senza una deroga normativa.

  • art. 1230 c.c.

    per esserci transazione novativa è necessario non solo che l’accordo raggiunto dalle parti disciplini oggettivamente per intero il nuovo rapporto negoziale, ma anche, sul piano soggettivo, la sussistenza di una specifica volontà di far sorgere un diverso rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente così estinto, sicchè di tale contratto sono elementi essenziali l’aliquid novi”, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione ovvero del titolo del rapporto, al pari delranimus novandi” consistente nell’inequivoca, comune intenzione di entrambe le parti di estinguere l’originaria obbligazione, sostituendola con una nuova

    La novazione richiede sia un elemento oggettivo di novità sostanziale nell’oggetto o nel titolo dell’obbligazione, sia una volontà comune, inequivoca, di estinguere l’obbligazione originaria e sostituirla con una nuova.

  • art. 1362 c.c.

    la ricostruzione della volontà negoziale delle parti è avvenuta, da parte di entrambi i giudici di merito, con legittima quanto diffusa valorizzazione dei descritti elementi accertati e vagliati in fatto

    L’interpretazione della volontà negoziale compete al giudice di merito, che può ricostruirla valorizzando gli elementi fattuali accertati; in cassazione non è consentito sostituire a un’interpretazione plausibile quella preferita dalla parte.

  • art. 1456 c.c.

    la clausola risolutiva espressa in questione è stata motivatamente quanto correttamente valutata dalla Corte territoriale come non di stile, poichè seppure riferita all’inadempimento di tutte le obbligazioni pattuite con la transazione, è stata ritenuta, anche in tal caso in fatto e con ricostruzione dell’assetto negoziale non sindacabile, univocamente correlata a individuabili obbligazioni passive, nella specie due, quella di pagamento e di rinuncia ai giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi cui erano sottesi gli originari crediti

    La clausola risolutiva espressa è valida se, interpretata nel contesto dell’accordo, risulta riferita in modo univoco a obbligazioni individuabili; non è invalida per il solo fatto di richiamare le obbligazioni pattuite in termini generali.

  • art. 366 c.p.c.

    il riferimento del ricorso (pag. 54) al fatto che la creditrice avrebbe rinunciato a far valere la clausola con missiva e per proroghe successive dei termini di pagamento, è deduzione manifestamente inammissibile sia per la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, quanto ai contenuti dei documenti richiamati, sia perchè deduzione, peraltro a base fattuale, che non si dimostra di aver coltivato nelle fasi di merito, e come tale nuova in questa sede

    La censura fondata su documenti è inammissibile se non ne riporta o individua adeguatamente i contenuti rilevanti; è inoltre inammissibile in cassazione una deduzione fattuale nuova, non coltivata nei gradi di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    in questa cornice anche il riferimento agli avalli previsti dalla transazione – indicati dai ricorrenti come decisive innovazioni soggettive, ma infatti parimenti contestati, se così letti, dalla società controricorrente, perchè privi di accertato effetto liberatorio – si risolve in un inammissibile tentativo di ottenere una rilettura istruttoria ovvero un sindacato sulla sufficienza motivazionale non solo inibito dal novellato e applicabile art. 360 c.p.c., n. 5

    Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio o un controllo sulla mera sufficienza della motivazione, al di fuori dei limiti del vizio motivazionale ammesso dalla norma.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    in questa cornice anche il riferimento agli avalli previsti dalla transazione – indicati dai ricorrenti come decisive innovazioni soggettive, ma infatti parimenti contestati, se così letti, dalla società controricorrente, perchè privi di accertato effetto liberatorio – si risolve in un inammissibile tentativo di ottenere una rilettura istruttoria ovvero un sindacato sulla sufficienza motivazionale non solo inibito dal novellato e applicabile art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass., Sez. U., 07/042014, n. 8053 e succ. conf.), ma ancor prima precluso, nell’ipotesi, dal divieto in rito stabilito dall’art. 348 ter c.p.c.,. comma 5

    In presenza dei presupposti processuali richiamati dalla Corte, l’art. 348-ter, comma 5, preclude il sindacato sulla ricostruzione fattuale e sulla sufficienza motivazionale, oltre ai limiti già propri del ricorso per cassazione.

  • art. 615 c.p.c.

    la peculiarità del rapporto tra processo esecutivo e relativa opposizione implica che detta contestazione debba avvenire per via di azione ad opera di parte opponente e cioè del debitore, sicchè deve necessariamente essere esplicita

    Nell’opposizione all’esecuzione il debitore deve contestare esplicitamente la titolarità del credito azionato; la contestazione non può essere ricavata dalla sola natura del giudizio.

  • art. 58 del d.lgs. 385/1993

    La disposizione è menzionata nella ricostruzione dei fatti come base delle cessioni in blocco, ma la sentenza non ne offre un’interpretazione applicata.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti in solido, se e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

    Il rigetto del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti e nella misura dovuta, l’obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

Massime di principio

  • Nell’opposizione all’esecuzione, il debitore che intenda contestare la titolarità del credito azionato deve farlo in modo esplicito entro il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. La mancata contestazione, se accompagnata da difese incompatibili con la negazione della titolarità, esclude la necessità per il creditore di provare ulteriormente tale circostanza.
  • La novazione oggettiva richiede un mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto e una volontà comune, inequivoca, di estinguere l’obbligazione originaria e sostituirla con una nuova; la sola riorganizzazione delle modalità di pagamento non basta.
  • L’interpretazione del contratto riservata al giudice di merito non è censurabile in cassazione solo perché la parte propone una diversa lettura, quando quella accolta costituisce una delle interpretazioni plausibili del testo e degli elementi accertati.
  • Una clausola risolutiva espressa non è invalida per il solo fatto di riferirsi genericamente alle obbligazioni pattuite, se l’interpretazione dell’accordo consente di individuare in modo univoco le obbligazioni cui essa si riferisce.
  • Nell’opposizione esecutiva gli oneri di allegazione e prova gravano sull’opponente per i fatti posti a fondamento della contestazione; chi deduce l’erroneità delle imputazioni dei pagamenti deve contestarle in modo specifico e provarne la scorrettezza.
  • La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può risolversi nella richiesta di una diversa ponderazione delle prove: occorre dedurre, rispettivamente, l’utilizzo di prove non acquisite ritualmente fuori dai poteri officiosi o la violazione del regime legale di valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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