Cassazione Civile, Sentenza n. 22902/2020 del 21/10/2020
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR di Messina che, in parte, aveva confermato gli avvisi di accertamento relativi all'anno 1998. Le contestazioni riguardavano l'imputazione a reddito (IRPEF dei soci e IRES/IVA della società) delle movimentazioni bancarie riscontrate su conti correnti intestati alla società, ai soci e ai loro familiari; i contribuenti contestavano l'illegittimità dell'utilizzo delle presunzioni bancarie e richiedevano che non fossero considerate imponibili le somme non transitanti in contabilità, mentre l'Amministrazione censurava l'esclusione da parte della CTR di prelevamenti dei soci e di tutte le operazioni sui conti dei parenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi di entrambi i ricorsi (dei contribuenti e dell'Agenzia). Ha rilevato carenza e genericità della motivazione della CTR, in particolare nel governo delle presunzioni fondate sulle risultanze bancarie, e ha cassato la sentenza impugnata. Ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale di Messina in diversa composizione, affinché decida nuovamente conformandosi ai principi di diritto richiamati, e si pronunci anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 32, comma 1, n. 2 (e n. 7 richiamato)
D.P.R. 600/1973 art. 32, comma 1, n. 2 e n. 7
Consente all'Ufficio di utilizzare le risultanze bancarie per formare presunzioni legali di maggior reddito; nelle società a base ristretta/familiare le movimentazioni sui conti intestati ai soci (e, in presenza di stretti rapporti familiari, anche dei loro familiari) possono essere riferite alla società salvo prova contraria analitica da parte del contribuente. L'onere della prova si inverte e richiede giustificazioni specifiche per singola operazione.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 - art. 51, comma 2, n. 7
D.P.R. 633/1972 art. 51, comma 2, n. 7
Attribuisce all'Amministrazione la possibilità di acquisire dati sui rapporti bancari "con i loro clienti" (lett. interpretata in senso ampio dalla giurisprudenza), legittimando l'uso delle indagini bancarie anche su conti cointestati o intestati a terzi (coniugi, familiari) quando vi siano indizi di connessione con l'attività del contribuente.
Codice Civile - art. 2697
Stabilisce l'onere della prova; nella fattispecie la presunzione di legge e le risultanze bancarie determinano una inversione dell'onere probatorio, gravando sul contribuente l'onere di provare, in modo analitico e non generico, l'estraneità delle movimentazioni rispetto a ricavi imponibili.
Sentenza Corte Costituzionale n. 228/2014
Corte Costituzionale, sent. n. 228/2014
Ha dichiarato l'incostituzionalità di art. 32 solo nei limiti dell'attribuzione di valore di presunzione alle operazioni di prelevamento dei lavoratori autonomi; resta quindi intatta la legittimità dell'uso delle presunzioni bancarie per gli esercenti attività d'impresa (sia versamenti sia prelevamenti).
Codice di Procedura Civile - art. 360, comma 1, n. 3, 4, 5
art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3,4,5
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto, nullità per omessa esposizione dei motivi, difetto/contraddittorietà di motivazione). La Corte ha ritenuto che la CTR abbia violato tali principi motivazionali nel non fornire un'adeguata e specifica valutazione delle prove bancarie e delle censure poste dalle parti.
Massime di principio
- Nelle società di persone a base ristretta e nei contesti familiari stretti, le movimentazioni bancarie dei soci e, se pertinente, dei loro familiari possono essere legittimamente imputate all'attività sociale; il contribuente deve fornire prova analitica per ciascuna operazione per scagionarle.
- L'indagine sui conti cointestati o sui conti di terzi collegati (coniuge, figli) è consentita quando vi siano elementi che ne giustifichino la connessione con il contribuente; la mera contitolarità non è di per sé sufficiente a escludere la presunzione.
- Sia i versamenti sia i prelevamenti emersi dalle rilevazioni bancarie possono essere utilizzati come base presuntiva per la determinazione di maggiori imponibili con riferimento ad imprese; l'eccezione riguarda solo i prelevamenti dei lavoratori autonomi nella specifica misura dichiarata incostituzionale.
- L'onere probatorio gravante sul contribuente richiede documentazione e spiegazioni specifiche, non generiche; occorre che il giudice di merito valuti analiticamente ogni giustificazione fornita.
- Il giudice d'appello deve motivare con concretezza e coerenza logico-giuridica: motivazioni generiche o astratte sul tema delle presunzioni bancarie possono determinare la cassazione e il rinvio per nuovo esame.
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