Sentenza del 01/12/2023 n. 33538 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'imposizione IRAP sostenendo che prestava la propria attività professionale esclusivamente per KPMG S.p.A. (unico committente, salvo una minima quota da altra società del network) e che l'organizzazione strumentale faceva capo esclusivamente a KPMG. La C.T.R. aveva ritenuto che il professionista avesse utilizzato la struttura della società per svolgere un'attività autonoma e che quindi sussistesse il presupposto dell'autonoma organizzazione ai fini IRAP. Il ricorso denunciava altresì violazione delle norme processuali (art. 115 c.p.c. e D.Lgs. 546/1992, art. 36) e della disciplina IRAP (D.Lgs. 446/1997, art. 2), sostenendo che, alla luce della giurisprudenza consolidata, la percezione dell'intero reddito da un'unica società di consulenza esclude normalmente la soggezione all'IRAP anche se il socio-professionista ricopre ruoli organizzativi.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito che il contribuente ha diritto al rimborso dell'IRAP indebitamente versata. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento secondo cui il professionista che presta l'attività esclusivamente in favore di una società di consulenza e si avvale della sua organizzazione non è soggetto passivo IRAP: l'organizzazione è imputabile alla società e non al singolo socio-professionista, anche se questi detiene poteri di direzione o coordinamento. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, è stato riconosciuto il rimborso richiesto. Sono compensate le spese dei giudizi di merito; l'Agenzia delle Entrate è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 7.000 per onorari e Euro 200 per esborsi, oltre agli oneri di legge.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Riferimento alla corretta valutazione delle prove e dei fatti pacifici; la Corte ha ritenuto che la C.T.R. non potesse ignorare il dato pacifico dell'esclusività del rapporto con KPMG nell'apprezzamento della questione IRAP.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36
Norma processuale riferita alle regole procedurali in materia tributaria; invocata per censurare la valutazione probatoria della C.T.R. e la mancata considerazione dei fatti pacifici.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2
Definisce il presupposto dell'IRAP basato sull'esistenza di un'attività caratterizzata da autonoma organizzazione. La Corte interpreta che, quando il professionista lavora esclusivamente per una società e si avvale della sua organizzazione, il requisito dell'autonoma organizzazione è da imputare alla società e non al singolo professionista, escludendo così la soggezione all'IRAP del professionista.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Fondamento per la censura in cassazione circa la violazione di legge nella motivazione della sentenza impugnata; la Corte ha ritenuto fondate le censure di diritto relative all'errata interpretazione del presupposto IRAP.
Massime di principio
- Se un professionista presta la propria attività esclusivamente per una società di consulenza e utilizza l'organizzazione e i mezzi della società, in genere non è soggetto all'IRAP: l'autonoma organizzazione è attribuibile alla società e non al singolo professionista.
- La presenza di ruoli o poteri di direzione e coordinamento ricoperti dal socio-professionista all'interno della società non è di per sé sufficiente a far sorgere l'obbligo IRAP nei confronti del professionista, quando il reddito è percepito esclusivamente dalla società committente.
- Nel giudizio tributario il giudice non può ignorare fatti pacifici (es. unico committente): la valutazione probatoria deve rispettare i dati incontestati e non riassegnare alla persona fisica ciò che, in diritto e nella sostanza, appartiene all'organizzazione societaria.
- In presenza di giurisprudenza consolidata favorevole al contribuente su una questione di diritto, è possibile la compensazione delle spese dei giudizi di merito; tuttavia le spese del giudizio di legittimità possono seguire la soccombenza.
- Per ottenere rimborso di tributi indebitamente versati per IRAP in casi analoghi è necessario dimostrare l'esclusività del rapporto con la società committente e che l'organizzazione utilizzata è riconducibile alla società, non al professionista.
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