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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23757/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna inflitta dal G.U.P.: contestava (1) la mancanza di adeguata motivazione e l'insufficienza delle prove a carico quanto alla sua partecipazione (presunta mera presenza in casa, impossibilità di provare la compartecipazione); (2) la errata qualificazione della condotta come concorso nella detenzione invece che come favoreggiamento personale, con invocazione dell'esimente per rapporti coniugali; (3) il mancato riconoscimento della lieve entità ai sensi dell'art. 73 comma 5 DPR 309/1990 relativamente a 5,17 g di cocaina; (4) l'erronea applicazione dell'aumento per continuazione (art. 81 c.p.), trattandosi di un contesto unitario; (5) l'errata applicazione dell'art. 80 comma 2 DPR 309/1990 (aggravante per ingente quantità), per un superamento di pochi grammi della soglia.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione del merito che ha ricollegato alla ricorrente la detenzione mediante più elementi: ritrovamento di ingenti quantitativi di droga in immobile disabitato le cui chiavi erano nella casa della Commesso, presenza di somme di denaro riconducibili allo spaccio (20.000 euro, con 4.650 euro nella cassetta aperta dalla chiave in possesso dell'imputata), comportamento degli occupanti all'arrivo dei Carabinieri (tentativo di "mettere a posto" e lancio di involucri), nonché il complessivo quadro probatorio. La Corte ha escluso la configurabilità del favoreggiamento personale in costanza di detenzione, qualificando correttamente la condotta come concorso nella detenzione illecita. Ha ritenuto infondato il richiamo alla lieve entità ex art. 73 comma 5, applicando una valutazione complessiva degli indici (quantitativi e modalità) che ha prevalso nonostante la modesta quantità di cocaina; ha convalidato l'applicazione della continuazione tra reati connessi nella medesima progettualità delittuosa; ha confermato l'aggravante dell'ingente quantità ex art. 80 comma 2 DPR 309/1990 sulla base della conversione in principio attivo (2.076,942 g di delta-9 THC e relativi numeri di dosi). Conseguentemente la sentenza di merito (condanna a 3 anni e 6 mesi di reclusione e euro 18.000 di multa) è stata confermata e il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990 (comma 5)

    art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ricorda che la valutazione della "lieve entità" ai sensi del comma 5 è complessiva: non basta il dato quantitativo isolato (es. pochi grammi) ma il giudice deve valutare tutti gli indici normativamente rilevanti e il loro bilanciamento; quantità ridotta può non essere determinante se prevalgono altri elementi ostativi (modalità, capacità di azione, rete, numero di dosi complessive).

  • art. 80 d.P.R. n. 309/1990 (comma 2) - aggravante dell'ingente quantità

    art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte ha confermato l'applicazione dell'aggravante richiamando i criteri delle Sezioni Unite (rapporto tra quantità di principio attivo e valore soglia), convertendo le droghe leggere in equivalente di principio attivo (delta-9 THC) e rilevando che il quantitativo complessivo supera la soglia per l'aggravante.

  • art. 378 c.p. (favoreggiamento personale)

    La Corte ha ritenuto inapplicabile il favoreggiamento personale per condotte sorprese durante la detenzione: nei reati permanenti l'agevolazione posta in essere prima della cessazione della condotta si configura come concorso, non come favoreggiamento personale.

  • art. 384 c.p. (esimente per fatti in favore del coniuge)

    Richiamata dalla difesa come possibile esimente per atti compiuti in favore del coniuge, è stata comunque esclusa dalla Corte perché le condotte si sono inserite nella detenzione illecita permanente e non rientrano nell'ipotesi d'esenzione invocata.

  • art. 81 c.p. (continuazione)

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della continuazione per condotte autonome (detenzioni in luoghi diversi e sostanze diverse) riconducibili a un medesimo disegno criminoso; ha confermato l'aumento per la continuazione interna relativo alle distinte detenzioni nella medesima abitazione.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite e altre pronunce della Cassazione

    Sez. U., sent. n. 36258/2012; Sez. U., sent. n. 51063/2018; Sez. 6, n. 5465/2020; Sez. 6, n. 13982/2018; Sez. 4, n. 14193/2021; Sez. U., n. 14722/2020

    La Corte ha seguito l'orientamento delle Sezioni Unite sul divieto di qualificare come favoreggiamento agevolazioni avvenute in costanza di detenzione (concorso invece che favoreggiamento), sui criteri per valutare la lieve entità e sui parametri per determinare la soglia dell'ingente quantità, nonché il principio secondo cui la Cassazione non può rivedere la valutazione di merito se priva di elementi di irrazionalità.

Massime di principio

  • La semplice presenza nell'immobile in cui sono rinvenuti stupefacenti può concorrere a fondare responsabilità se corroborata da altri elementi concreti (es.: possesso di chiavi, denaro contante riconducibile allo spaccio, comportamento al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine).
  • Nei reati permanenti di detenzione di stupefacenti, atti successivi o contemporanei che agevolino l'attività del detenuto sono in genere qualificati come concorso nella detenzione e non come favoreggiamento personale.
  • La valutazione della "lieve entità" (art. 73, comma 5) richiede un giudizio complessivo sugli indici normativi: quantità isolata non determina automaticamente l'applicazione dell'attenuante se altri elementi (modalità di detenzione, volume complessivo, rete, numero di dosi) indicano rilevanza maggiore del fatto.
  • La continuazione può essere riconosciuta quando più condotte (anche in luoghi diversi o con sostanze diverse) rientrano in un medesimo disegno criminoso; la Cassazione controlla la logicità della motivazione del merito ma non rivede valutazioni probatorie non viziate.
  • Per l'aggravante dell'ingente quantità (art. 80), si applicano i criteri delle Sezioni Unite: occorre valutare il principio attivo e confrontarlo con le soglie e utilizzare conversioni (es. delta-9 THC) per le droghe leggere; il superamento della soglia anche per via di conversione giustifica l'aggravante.
  • La Corte di Cassazione non ammette una rivalutazione 'in hecho' delle prove: le censure che propongono una lettura alternativa degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili se la motivazione di merito non è manifestamente illogica o contraddittoria.

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