Ordinanza n. 1567/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 00172/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti hanno impugnato la sentenza di primo grado e chiesto incidentalmente la sospensione della sua efficacia, contestando lavori riguardanti due locali che, secondo la prospettazione processuale, inciderebbero sulle proprietà individuali e sulle parti comuni. Il Consiglio di Stato ha valutato i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora, rilevando che l’unificazione dei due locali in epoca anteriore al 1983 risultava attestata dall’autorizzazione per l’esercizio di vendita al pubblico n. 5447 del 7 febbraio 1975 e da una verifica planimetrica richiamata nella nota comunale del 20 dicembre 2019. Gli appellanti non avevano inoltre prospettato un pregiudizio grave e irreparabile, né alle proprietà individuali né alle parti comuni, derivante dai lavori contestati.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha attribuito rilievo all’attestazione documentale dell’unificazione dei locali già prima del 1983, risultante dall’autorizzazione commerciale del 1975 e dalla verifica planimetrica. Quanto al periculum, ha rilevato l’assenza di allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile a carico delle proprietà individuali o delle parti comuni. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La domanda cautelare in appello è stata esaminata nell’ambito della richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado.
Massime di principio
- La sospensione cautelare della sentenza di primo grado in appello richiede la compresenza di un fumus boni iuris sufficientemente attendibile e di un periculum in mora consistente in un pregiudizio grave e irreparabile.
- Il fumus cautelare può essere escluso quando la ricostruzione dei fatti rilevanti risulta smentita o superata da documentazione amministrativa e planimetrica risalente e coerente.
- Il periculum in mora non può essere riconosciuto in assenza di una specifica allegazione del pregiudizio grave e irreparabile derivante dall’esecuzione dell’atto o della sentenza impugnata; la mera prospettazione di un’incidenza su proprietà individuali o parti comuni non è sufficiente.
Come è indicizzato
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