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Sentenza

Sentenza del 21/03/2019 n. 7982 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato gli avvisi di liquidazione relativi alla maggiore ICI richiesta per l'anno 2004, sostenendo, da un lato, l'inesistenza o invalidità della notifica effettuata direttamente al legale rappresentante e, dall'altro, il diritto alla riduzione del 50% dell'imposta prevista per gli immobili inagibili o inabitabili. Ha inoltre contestato la motivazione degli avvisi e il mancato rilievo del fatto che, per altre annualità, il Comune non aveva richiesto la maggiore imposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto sanata, per effetto della tempestiva costituzione in giudizio della società, la nullità della notifica eseguita al legale rappresentante senza previa notifica alla società e ha escluso che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento determinasse l'inesistenza della notifica. Ha confermato il diniego della riduzione ICI, poiché la società non aveva adeguatamente provato l'inagibilità dell'immobile per il 2004 mediante perizia comunale o dichiarazione sostitutiva; la concessione edilizia e la denuncia di inizio lavori non dimostravano da sole la totale inutilizzabilità del fabbricato. Le censure sulla motivazione degli avvisi e sulla mancata tassazione di altre annualità sono state dichiarate inammissibili. La società è stata condannata a pagare a Roma Capitale 5.600 euro di spese processuali, oltre accessori, rimborso forfettario e ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo.

    La costituzione tempestiva del destinatario che impugna l'atto dimostra che la notificazione ha raggiunto il suo scopo e sana retroattivamente la nullità, senza trasformarla in inesistenza.

  • Art. 145 c.p.c.

    Per la notificazione alle società devono essere rispettate le modalità previste dalla norma; tuttavia, l'eventuale irregolarità della notifica può essere sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario.

  • Art. 140 c.p.c.

    La notificazione eseguita direttamente al legale rappresentante, anziché alla società secondo le modalità proprie delle persone giuridiche, integra un vizio di nullità sanabile quando il destinatario si costituisce tempestivamente.

  • D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 1

    L'imposta è ridotta al 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

    La riduzione ICI richiede la prova concreta dell'inagibilità o inabitabilità e dell'effettivo mancato utilizzo. La condizione può essere accertata dall'ente locale o autocertificata dal contribuente, ma non si presume dal solo rilascio di una concessione edilizia o dalla denuncia di inizio lavori.

  • Art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve consentire alla Corte di verificare la censura sulla base del solo ricorso. Chi contesta la motivazione di un atto amministrativo deve riportarne, almeno nelle parti rilevanti, il contenuto.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma del 2012, il controllo della Cassazione sull'omesso esame è molto limitato e riguarda solo l'omissione di un fatto storico decisivo discusso tra le parti o anomalie motivazionali gravi, come la motivazione apparente o incomprensibile; non consente una nuova valutazione delle prove.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto.

  • Art. 2384 c.c.

    La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente in relazione ai poteri di rappresentanza della società, ma non ha condotto all'accoglimento della censura sulla notifica.

  • L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7

    Le norme sono state invocate dalla contribuente con riferimento agli obblighi di informazione, collaborazione e motivazione degli atti tributari; la relativa censura è stata dichiarata inammissibile per carenza di autosufficienza.

Massime di principio

  • Una notifica tributaria viziata, ma comunque idonea a consentire al destinatario di conoscere l'atto e difendersi, è normalmente affetta da nullità e non da inesistenza; la costituzione tempestiva in giudizio può sanarla retroattivamente.
  • Per ottenere la riduzione dell'imposta sugli immobili inagibili occorre fornire una prova specifica e riferita all'annualità contestata, preferibilmente tramite accertamento dell'ufficio tecnico comunale o dichiarazione sostitutiva, oltre alla dimostrazione del mancato utilizzo.
  • Una concessione edilizia, una denuncia di inizio lavori o la presenza di lavori di ristrutturazione non dimostrano automaticamente l'inagibilità totale dell'immobile.
  • Il contribuente non può fare affidamento, come diritto acquisito, sul fatto che il Comune abbia applicato una tassazione ridotta o non abbia effettuato accertamenti per annualità precedenti.
  • Nel ricorso per cassazione, quando si contesta la motivazione di un avviso o di un altro atto amministrativo, è necessario riportarne il contenuto essenziale; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • La Cassazione non è un ulteriore grado di merito: non rivaluta liberamente documenti e prove e censura l'omessa motivazione solo nei casi di anomalia motivazionale grave previsti dalla legge.

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