Cassazione Penale, Sentenza n. 12146/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari solo in relazione al capo B) (invasione arbitraria del suolo di proprietà dell'ARCA di Foggia), deducendo violazione di legge e vizio motivazionale perché, a suo dire, non abitava nell'immobile, l'immobile era di proprietà della madre e non era l'esecutore dei lavori. Con un secondo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il giudice non avrebbe valutato concretamente la minima lesività dell'intervento e il grado di occupazione del suolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello abbia fornito motivazione congrua e circostanziata: gli operanti avevano accertato che Campanile era presente al sopralluogo quale committente ed esecutore e le opere invadevano il suolo dell'ARCA. Pertanto le valutazioni di fatto del giudice di merito sono insindacabili in cassazione. Sul secondo motivo ha ritenuto inammissibile la censura per carenza di specificazione richiesta dall'art. 581, lett. c) c.p.p.: il ricorrente ha formulato una domanda generica di applicazione dell'art. 131-bis senza indicare elementi di fatto e di diritto a sostegno della tesi sulla tenuità del fatto. Per questi motivi il ricorso è dichiarato inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 633 cod. pen. e art. 639-bis n. 2 cod. pen.
Applicate per contestare le violazioni edilizie e l'invasione arbitraria del suolo di proprietà altrui; la Corte territoriale ha ritenuto provata l'invasione in relazione alle opere edilizie abusive
art. 349, comma 2, cod. pen.
Applicato per la violazione dei sigilli: il reato è stato contestato perché il ricorrente aveva intonacato le facciate dell'immobile già sottoposto a sequestro e affidato alla sua custodia
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorrente non ha specificato né dimostrato in che cosa consisterebbe la minima offensività del danno né ha fornito elementi fattuali a sostegno, rendendo inammissibile la prospettazione
art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Richiesta dalla Cassazione come requisito formale del ricorso: occorre l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum; la mancata specificazione ha portato all'accertamento della genericità del motivo
art. 591, lett. c) cod. proc. pen.
Individua la genericità dei motivi quali causa di inammissibilità del ricorso di cassazione; la Corte l'ha richiamata per dichiarare l'inammissibilità della doglianza relativa all'art. 131-bis
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze economiche della declaratoria di inammissibilità: condanna alle spese e pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata nella specie per fissare la somma in euro 3.000,00
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per valutare l'assenza di elementi che possano far ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; non ha tuttavia evitato l'applicazione delle sanzioni pecuniarie
Massime di principio
- Le valutazioni probatorie e di fatto svolte dai giudici di merito sono insindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua, esauriente e logico-giuridicamente adeguata
- Per ottenere la riforma in sede di legittimità occorre censurare questioni di diritto previste dal numerus clausus dei motivi ammessi in Cassazione; le mere critiche alla valutazione delle prove sono, di regola, inammissibili
- La domanda di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) deve essere supportata da specifici elementi di fatto e da argomentazioni giuridiche concrete sulla minima offensività del comportamento; affermazioni generiche comportano l'inammissibilità del motivo
- L'omessa o generica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto a sostegno del petitum (art. 581, lett. c) c.p.p.) costituisce causa di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, lett. c) c.p.p.
- In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo casi in cui la Corte ritenga che il ricorso sia stato proposto senza colpa
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