Sentenza n. 1843/2026 - Milano, Sezione 2
per l’annullamento - del provvedimento emesso dal Vice Prefetto della Prefettura - U.T.G. di Milano in data 5 dicembre 2019, prot. n. -OMISSIS-, con il quale la Prefettura di Milano ha respinto il ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Milano in data 18 settembre 2019, prot. n. -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro l’ammonimento questorile per violenza domestica
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
La controversia
Il ricorrente ha riassunto il giudizio dopo l’annullamento con rinvio della precedente sentenza di inammissibilità pronunciata per nullità della notificazione. Ha dedotto, con un’unica censura, la manifesta illogicità e irragionevolezza dei provvedimenti impugnati, il travisamento dei fatti e l’illegittima inversione dell’onere della prova. Ha inoltre sostenuto che la condotta contestata fosse risalente ed episodica e, quindi, inidonea a giustificare l’ammonimento. I fatti riguardavano un episodio dell’11 settembre 2019, nel quale il ricorrente, presso l’abitazione familiare e alla presenza delle figlie minori, avrebbe colpito la moglie con uno schiaffo e con una scarpa alla testa; il 13 settembre 2019 era seguito un ulteriore intervento della Polizia per un diverbio tra i coniugi. Il ricorrente aveva ammesso in sede di ricorso gerarchico di avere lanciato la scarpa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Non vi è stata inversione dell’onere della prova: gli elementi raccolti dalla Polizia sul posto, le informazioni rese dalla domestica e la parziale ammissione del ricorrente fornivano un quadro attendibile dei fatti. Non era necessario svolgere ulteriori indagini, considerata la funzione cautelare e urgente dell’ammonimento e la facoltà del Questore di ritenere sufficienti gli elementi già acquisiti. Il giudice ha ritenuto irrilevante il carattere episodico della condotta, poiché la nozione normativa di violenza domestica comprende anche un solo atto grave oppure commesso in presenza di minorenni; la presenza delle figlie consente di considerare integrato il presupposto della gravità. È stata inoltre esclusa l’illegittimità derivante dal tempo trascorso, pari a circa tre mesi, poiché i rapporti tra i coniugi, in fase di separazione, non erano normalizzati e risultavano persistenti contrasti, documentati anche da un successivo intervento della Polizia. L’ammonimento è stato qualificato come misura preventiva, adottata su base indiziaria e con valutazione probabilistica, non subordinata all’accertamento penale definitivo né necessariamente preceduta dalla comunicazione di avvio o dall’audizione dell’interessato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8 d.l. 11/2009
«lo scopo dell’ammonimento questorile […] non è quello “di anticipare in qualche modo la soglia di punibilità delle condotte astrattamente ascrivibili alla nuova fattispecie di stalking”, ma quella di “evitare che vi siano ulteriori condotte lesive, aventi anche rilevanza penale”»
L’ammonimento questorile ha funzione cautelare, preventiva e dissuasiva; può essere adottato su base indiziaria e secondo una valutazione probabilistica, senza richiedere l’accertamento definitivo della responsabilità penale. Il Questore può ritenere sufficienti gli elementi acquisiti e non svolgere ulteriori indagini quando l’intervento immediato sia necessario a proteggere la vittima.
art. 3, comma 1, secondo periodo, d.l. 93/2013, convertito dalla l. 119/2013
«ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica»
La nozione di violenza domestica comprende anche un solo atto, purché grave oppure commesso in presenza di minorenni. Non è quindi necessaria la reiterazione di più condotte non episodiche.
art. 7 l. 241/1990
Secondo l’orientamento richiamato dal giudice, per esigenze di celerità e di immediata protezione della persona offesa, l’ammonimento non necessita della comunicazione di avvio del procedimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati identificativi.
art. 105 c.p.a.
La precedente sentenza di primo grado è stata annullata con rinvio dal Consiglio di Stato, consentendo la riassunzione del giudizio davanti al TAR.
Massime di principio
- L’ammonimento questorile previsto dall’art. 8 d.l. 11/2009 è una misura amministrativa cautelare, preventiva e dissuasiva, adottata su base indiziaria e secondo una valutazione probabilistica, senza necessità di un previo accertamento penale definitivo dei fatti.
- Nell’ambito dell’ammonimento per violenza domestica, il Questore può ritenere sufficienti gli elementi informativi già acquisiti e omettere ulteriori indagini quando la natura urgente e cautelare dell’intervento imponga una protezione immediata della persona offesa.
- La nozione di violenza domestica di cui all’art. 3 d.l. 93/2013 non richiede necessariamente la reiterazione delle condotte: è sufficiente anche un solo atto grave oppure commesso in presenza di minorenni.
- La presenza di minorenni durante un singolo atto di violenza domestica consente di ritenere integrato il requisito della gravità richiesto per l’esercizio del potere di ammonimento.
- Il mero decorso di alcuni mesi dal fatto non fa venir meno automaticamente l’attualità delle esigenze cautelari dell’ammonimento, quando persistano conflitti tra le parti o altri elementi indicativi del rischio di ulteriori condotte lesive.
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