Cassazione Civile, Sentenza n. 16889/2023 del 13/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Trento che aveva rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposto dall'avv. Spena per il pagamento di compensi professionali. La ricorrente deduceva: 1) omessa pronuncia sulla sussistenza del riconoscimento del debito (sosteneva che la sottoscrizione della parcella fosse mera presa visione e non riconoscimento); 2) improcedibilità della domanda per mancato esperimento della negoziazione assistita; 3) vizio di extra/ultra petizione perché il Tribunale avrebbe dovuto accertare quale accordo (transazione a €20.000 o precedente accordo parametrato al DM 140/2012) fosse vigente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate tutte e tre le doglianze: (a) l'eccezione di inammissibilità basata sulla presunta necessità di un rito diverso è infondata perché le controversie sul pagamento dei compensi rientrano nel procedimento speciale di cui all'art. 14 D.Lgs. 150/2011 (Sezioni Unite 23.2.2018 n.4485); (b) la questione sul riconoscimento del debito non è decisiva perché il Tribunale ha liquidato il compenso sulla base del D.M. 140/2012 e, comunque, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve decidere sul merito anche se l'ingiunzione fosse stata emessa con vizi formali; (c) la negoziazione assistita non è obbligatoria nei procedimenti per ingiunzione (esclusione prevista dall'art.3 D.L. 132/2014); (d) non sussiste vizio di ultra o extra petizione: il Tribunale ha liquidato il compenso richiesto dal ricorrente, pur adottando la base di calcolo del DM 140/2012 e applicando le maggiorazioni per conciliazione e pluralità di parti. Ricorrente condannata alle spese di cassazione (importo liquidato: € 2.200,00 compensi, più 15% spese forfettarie, esborsi €200,00 e accessori) e possibile versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 art.13.
Norme richiamate
D.Lgs. 150/2011
Il procedimento speciale di cui all'art.14 si applica alle controversie aventi ad oggetto il pagamento dei compensi professionali di avvocato; le ordinanze/decisioni adottate con tale rito sono impugnabili in cassazione.
Sezioni Unite della Corte di Cassazione
Sent. Sez. Un. 23.2.2018 n.4485
Confermata l'applicabilità del rito speciale ex art.14 D.Lgs.150/2011 anche quando la controversia riguardi l'an debeatur e l'esistenza del rapporto; conseguentemente il corretto rimedio è il ricorso per cassazione.
D.M. 140/2012
Parametro tariffario utilizzato dal Tribunale per la liquidazione del compenso; applicando gli scaglioni e le maggiorazioni previste, il compenso risultava pari o superiore a quanto richiesto dall'avv. Spena.
D.M. 55/2014
Richiamato dalla ricorrente quale parametro alternativo; la Corte ha però ritenuto corretta l'applicazione del DM 140/2012 operata dal Tribunale.
D.L. 132/2014 (conv. L.162/2014)
Prevede la negoziazione assistita; tuttavia, ai sensi del comma 3 lett. a), la negoziazione assistita è esclusa nei procedimenti per ingiunzione, quindi l'assenza di esperimento non determina l'improcedibilità in questo caso.
Codice di Procedura Civile
artt. 633 e ss.; art. 645 c.p.c.; art.112 c.p.c.; art.360 c.p.c.
Artt. 633 ss.: condizioni per il decreto ingiuntivo; art.645: l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce il giudizio ordinario di cognizione piena in cui il giudice deve esaminare il merito; art.112: regole sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e sui limiti dell'ultra/extra petizione; art.360: disposizioni relative ai motivi di cassazione invocati.
Corte Costituzionale
Sent. Corte Cost. 18.4.2019 n.97
Ha osservato che nella negoziazione assistita il ruolo di assistenza è svolto dagli avvocati (a differenza della mediazione); ciò giustifica l'esclusione dell'obbligo per procedimenti particolarmente celeri come l'ingiunzione.
D.P.R. 115/2002
Norma sul contributo unificato; la Corte dà atto dell'eventuale obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore importo pari a quello del ricorso principale, se dovuto.
Massime di principio
- Le controversie sul pagamento dei compensi degli avvocati rientrano nel procedimento speciale ex art.14 D.Lgs.150/2011 e, quindi, le pronunce adottate con tale rito sono impugnabili in cassazione.
- La firma sulla parcella non è necessariamente decisiva: in opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve comunque esaminare il merito e può liquidare il compenso sulla base dei parametri normativi (es. DM 140/2012), indipendentemente dalla qualificazione formale del riconoscimento del debito.
- Il procedimento di negoziazione assistita non è obbligatorio nei procedimenti per ingiunzione (esclusione prevista dall'art.3 D.L.132/2014); l'assenza della negoziazione non comporta improcedibilità quando la causa è instaurata con decreto ingiuntivo.
- In sede di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice svolge cognizione piena e valuta gli elementi probatori prodotti, potendo decidere sul merito anche se il decreto originario presenti vizi formali, salvo nullità processuali o incompetenza.
- Non integra extra o ultra petizione la pronuncia che liquida quanto richiesto dal ricorrente anche se il giudice adotta una diversa qualificazione giuridica dei fatti o una diversa base di calcolo, purché la prestazione accordata non sia diversa da quella domandata.
- Nella liquidazione, vanno considerate le maggiorazioni previste per conciliazione e per pluralità di parti quando applicabili, e il Tribunale può determinare l'importo definitiva anche divergendo dalle richieste delle parti se ciò risulta dalla corretta applicazione delle norme tariffarie.
- Le spese seguono la soccombenza in cassazione; inoltre possono essere richiesti ed eventualmente disposti contributi unificati aggiuntivi ai sensi del DPR 115/2002.
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