Cassazione Civile, Ordinanza n. 40088/2021 del 15/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva impugnato davanti alla Cassazione il decreto del Tribunale di Ancona che aveva rigettato la sua opposizione contro il diniego della Commissione territoriale di riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Il tribunale aveva ritenuto non credibile il racconto personale, escluso una situazione di violenza generalizzata nella zona di provenienza, e negato anche la protezione umanitaria per assenza di vulnerabilità soggettiva e per insufficienza della sola integrazione lavorativa in Italia. Nel ricorso per cassazione erano proposti tre motivi: 1) errato esame delle dichiarazioni rese; 2) violazione dell'art. 14 d.lgs. 251/2007 e omessa applicazione dell'art. 10 Cost. in relazione al diniego della protezione sussidiaria; 3) violazione degli artt. 5, comma 6, e 19 d.lgs. 286/1998 e dell'art. 10 Cost. per mancata attivazione di indagini officiose sulla protezione umanitaria. La Corte, però, ha rilevato preliminarmente che la procura speciale al difensore non rispettava il requisito di posteriorità rispetto alla comunicazione del decreto impugnato e non recava la necessaria certificazione della data da parte del difensore, con conseguente inammissibilità del ricorso. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che i motivi erano comunque inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi o miravano a una rivalutazione del fatto non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di valida procura alle liti, applicando il principio secondo cui, nelle controversie disciplinate dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura per il ricorso per cassazione deve essere rilasciata in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificarlo. Ha poi rilevato, in via ulteriormente assorbita, che anche i tre motivi sarebbero stati inammissibili: il primo perché non centrato sulla ratio della non credibilità; il secondo perché volto a censurare un apprezzamento di fatto sulla protezione sussidiaria fondato su fonti aggiornate; il terzo perché non confrontato con il reale fondamento del diniego di protezione umanitaria, cioè l'assenza di vulnerabilità e di specifici elementi di integrazione. Nessuna spesa è stata posta a carico dell'intimato, e la Corte ha dato atto dell'obbligo del ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Viene richiamato come base formale delle censure proposte, ma la Corte osserva che i motivi non superano il vaglio di ammissibilità e, in parte, mirano a contestare accertamenti di fatto non sindacabili in cassazione.
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008
La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima
Per il ricorso per cassazione nelle materie regolamentate dalla norma è richiesta una procura speciale con data espressamente successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e con certificazione del difensore sulla data di rilascio; la sola autenticazione della firma non basta.
artt. 83 e 365 c.p.c.
Sono richiamati come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. 25/2008 introduce un requisito speciale di posteriorità e certificazione.
art. 14 d.lgs. 251/2007
È evocato dal ricorrente per la protezione sussidiaria, ma la Corte rileva che la censura si risolve in una contestazione dell'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla situazione del Paese di origine.
art. 10 Cost.
È richiamato nei motivi di ricorso, ma la Corte non ne ricava una diversa conclusione rispetto all'inammissibilità delle censure formulate.
art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998
È invocato per la protezione umanitaria, ma la Corte osserva che la doglianza non coglie la ratio decidendi fondata sull'assenza di vulnerabilità e di allegazioni specifiche sull'integrazione.
art. 19 d.lgs. 286/1998
È richiamato insieme all'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 a sostegno della censura sulla protezione umanitaria, ma senza incidere sulla ratio decidendi del decreto impugnato.
art. 370 c.p.c.
Si afferma che, in adunanza camerale senza discussione orale, l'atto di costituzione del Ministero non vale come controricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro i provvedimenti resi nelle materie disciplinate dall'art. 35-bis d.lgs. 25/2008, la procura speciale deve essere conferita dopo la comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificare tale posteriorità; l'assenza di questa attestazione rende il ricorso inammissibile.
- La mera autenticazione della firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura richiesta dalla disciplina speciale.
- In cassazione sono inammissibili le censure che non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- Le doglianze che sollecitano una diversa valutazione del materiale istruttorio o del quadro fattuale, specie in tema di credibilità del richiedente asilo o di situazione del Paese di origine, non sono sindacabili come tali in sede di legittimità.
- La protezione umanitaria non può essere fondata in modo automatico sulla sola integrazione lavorativa nel territorio nazionale, se il giudice di merito ha escluso l'esistenza di una specifica condizione di vulnerabilità e non siano stati allegati ulteriori elementi decisivi.
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