Sentenza n. 3651/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento del decreto del Ministro dell’Interno -OMISSIS- del 14 aprile 2021, notificato in data 28 aprile 2021, con il quale è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno che aveva respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana. Nel corso del giudizio, l'istanza cautelare è stata inizialmente rigettata dal TAR, mentre il Consiglio di Stato ha accolto l'appello cautelare ai fini di un motivato riesame della domanda da parte dell'Amministrazione, nel rispetto delle garanzie di partecipazione dell'interessato. Il TAR ha poi richiesto chiarimenti sull'esito del riesame e sull'adozione del nuovo provvedimento. L'Amministrazione ha dapprima ribadito le proprie argomentazioni e, successivamente, ha comunicato di avere predisposto il decreto presidenziale di conferimento della cittadinanza, emanato il 29 ottobre 2024. Il nuovo provvedimento ha soddisfatto integralmente l'interesse azionato dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nelle more del giudizio, l'Amministrazione ha adottato il provvedimento di conferimento della cittadinanza italiana, pienamente satisfattivo dell'interesse del ricorrente. Il Collegio ha chiarito che l'ordinanza cautelare propulsiva del Consiglio di Stato non imponeva il rilascio automatico della cittadinanza, ma la riattivazione del procedimento per sanare i vizi procedimentali, assicurare le garanzie di partecipazione previste dalla legge n. 241/1990 e integrare la motivazione del provvedimento. In particolare, il riesame avrebbe consentito all'Amministrazione di esplicitare le ragioni relative alla gravità del reato di ricettazione, anche in relazione alla pena edittale considerata dall'art. 6 della legge n. 91/1992. Le spese sono state compensate, ritenendo che entrambe le parti abbiano contribuito al protrarsi della controversia: il ricorrente per non avere attivato i rimedi di ottemperanza davanti al giudice d'appello e l'Amministrazione per non avere inizialmente compreso la portata dell'ordinanza propulsiva.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), legge n. 91/1992
Costituisce la base normativa della domanda amministrativa di concessione della cittadinanza italiana per naturalizzazione.
art. 6 legge n. 91/1992
È richiamato con riferimento alla rilevanza della pena edittale del reato di ricettazione quale elemento automaticamente ostativo all'acquisto della cittadinanza, secondo quanto indicato nel provvedimento.
legge n. 241/1990
Le garanzie di partecipazione procedimentale e l'obbligo di integrare la motivazione dovevano essere assicurati nel riesame disposto dal giudice d'appello.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È richiamato in epigrafe, senza che il testo espliciti una specifica applicazione nella motivazione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di impugnazione di un diniego amministrativo, l'Amministrazione adotta un nuovo provvedimento pienamente satisfattivo dell'interesse sostanziale azionato, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- L'ordinanza cautelare propulsiva che dispone un motivato riesame non impone all'Amministrazione l'adozione del provvedimento favorevole richiesto, ma la riattivazione del procedimento e la riedizione del potere nel rispetto delle garanzie partecipative e degli obblighi di motivazione individuati dal giudice.
- Nel riesercizio del potere conseguente a un'ordinanza cautelare di remand, l'Amministrazione deve sanare i vizi procedimentali riscontrati e integrare la motivazione sugli specifici profili indicati dal giudice, senza considerare l'ordinanza come un ordine automatico di accoglimento dell'istanza.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando il protrarsi della controversia sia riconducibile sia alla mancata attivazione, da parte del ricorrente, dei rimedi di ottemperanza rispetto al comando cautelare, sia all'iniziale mancata comprensione, da parte dell'Amministrazione, della portata dell'ordinanza propulsiva.
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