Sentenza n. 393/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento - della DIA alternativa n.28300/I del 6 giugno 2016 ex art.22, comma 3, lett.a) del d.P.R. n. 380/2001; - della SCIA n. 53264/I del 3 novembre 2016; - della SCIA in variante n.60897/I del 27 novembre 2017; - dell’eventuale progetto presentato al Genio Civile e di tutti quelli facenti parte dei relativi procedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DIA alternativa e successive SCIA, compresa la SCIA in variante, relative a interventi costruttivi realizzati dal proprietario confinante
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la DIA alternativa e le successive SCIA presentate dal vicino, sostenendo che gli interventi edilizi assentiti dal Comune fossero lesivi dei loro diritti. Nel corso del giudizio, dopo una precedente rinuncia alla domanda cautelare, i ricorrenti hanno prodotto una sentenza del giudice ordinario che aveva accertato la violazione delle distanze tra costruzioni e ordinato al controinteressato l'arretramento della costruzione. Prima della decisione, il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione nel merito del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. La dichiarazione univoca del difensore, resa prima della spedizione della causa in decisione, ha evidenziato il venir meno dell'interesse alla pronuncia di annullamento, anche in ragione dell'esito favorevole del contenzioso civile sulle distanze tra costruzioni. Il giudice ha ritenuto preclusa ogni decisione di merito, in applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo da parte di chi lo ha instaurato. Le spese sono state integralmente compensate nei confronti del controinteressato; nulla è stato disposto nei confronti del Comune non costituito.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse
Il ricorso è improcedibile quando, dopo la sua proposizione, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme all'art. 35 c.p.a.; il testo non ne esplicita una specifica applicazione autonoma.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita una specifica applicazione autonoma.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione, dichiarato in modo univoco dalla parte ricorrente prima della spedizione della causa in decisione, impone la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.
- In applicazione del principio della domanda e della disponibilità del processo, il giudice amministrativo non può decidere nel merito un ricorso di annullamento quando il soggetto che lo ha proposto dichiara di non avere più interesse alla pronuncia.
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