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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03401/2024 del 06/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dall'estinzione anticipata di un mutuo ipotecario intestato al padre della ricorrente, garantito da ipoteca di primo grado su un immobile poi pignorato. La ricorrente, pagando il residuo alla banca, si era surrogata nel credito ipotecario mediante scrittura privata redatta da un notaio e aveva incaricato un avvocato di intervenire nella procedura esecutiva per concorrere al riparto del ricavato. Il professionista delegato alla vendita aveva però ammesso il credito in chirografo, ritenendo necessaria l'annotazione della surrogazione ai sensi dell'art. 2843 c.c.; per tale ragione la ricorrente sosteneva di aver subito un danno patrimoniale per la perdita della garanzia ipotecaria. Nel ricorso per cassazione deduceva: 1) violazione degli artt. 2843 e 2916 c.c., sostenendo che l'annotazione della surrogazione avrebbe natura costitutiva anche se l'atto è successivo al pignoramento e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente aderito a Cass. n. 5508/2021; 2) violazione degli artt. 1223 o 2043 c.c. e degli artt. 40 e 41 c.p., lamentando che la Corte territoriale non avesse correttamente valutato il nesso causale tra la condotta dei professionisti convenuti e il danno, e che fosse irragionevole addossarle l'onere di proporre opposizione agli atti esecutivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, nel sistema dell'art. 2843 c.c., l'annotazione del trasferimento della garanzia ipotecaria ha funzione costitutiva in generale rispetto ai terzi, ma che, quando l'ipoteca era già iscritta prima del pignoramento e la cessione/surrogazione avviene dopo, la mancata annotazione non può pregiudicare i creditori concorrenti, perché la loro posizione è già cristallizzata. In tale situazione, ai fini della distribuzione del ricavato, l'annotazione assume funzione non costitutiva ma sostanzialmente dichiarativa, sicché il credito non può essere degradato in chirografo solo per la mancata annotazione. La Corte ha inoltre ritenuto corretta l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui, se il professionista delegato ha erroneamente ammesso il credito in chirografo, il rimedio era l'opposizione agli atti esecutivi (o comunque lo strumento processuale contro il riparto), non la successiva azione di responsabilità professionale contro notaio e avvocata per un errore imputabile a un terzo. Conseguentemente, oltre al rigetto, la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2843 c.c.

    "la trasmissione o il vincolo dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione non sia stata eseguita"

    l'annotazione ha, in via generale, efficacia costitutiva per rendere opponibile ai terzi il trasferimento della garanzia ipotecaria; tuttavia, se l'ipoteca era già iscritta prima del pignoramento, la mancata annotazione non può operare nel senso di degradare il credito in chirografo ai fini del riparto.

  • art. 2916 c.c.

    deve essere coordinato con l'art. 2843 c.c. nel senso che, nella distribuzione del ricavato, non si tiene conto delle ipoteche iscritte dopo il pignoramento; se invece la garanzia era già esistente prima, la cessione successiva non elimina la prelazione.

  • art. 2913 c.c.

    il pignoramento costituisce uno spartiacque temporale tra situazioni anteriori e posteriori, rilevante per l'opponibilità delle garanzie nella distribuzione del ricavato.

  • art. 617 c.p.c.

    è il rimedio processuale indicato per contestare l'errore del professionista delegato nella formazione del riparto o nell'ammissione del credito.

  • art. 512 c.p.c.

    è richiamato come ulteriore possibile rimedio per contestare le operazioni di distribuzione del ricavato.

  • art. 1223 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di risarcimento del danno, ma ritenuto non decisivo poiché il danno lamentato discendeva da un errore processuale non imputabile ai convenuti.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in via subordinata/alternativa, ma escluso nella concretezza del caso per mancanza del nesso causale tra condotta dei convenuti e perdita della prelazione.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    evocati per sostenere il nesso causale, ma la Corte ha ritenuto assorbente l'assenza di imputazione causale ai professionisti per il mancato esercizio dei rimedi contro l'errore del delegato.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fonte del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    richiamato ai fini della liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Nel caso di surrogazione o cessione di un credito ipotecario già iscritto prima del pignoramento, la mancata annotazione del trasferimento non può essere opposta ai creditori concorrenti per degradare il credito in chirografo nella distribuzione del ricavato; in tale contesto l'annotazione ha funzione essenzialmente dichiarativa rispetto al riparto.
  • L'art. 2843 c.c. va letto in coordinamento con gli artt. 2913 e 2916 c.c.: il pignoramento cristallizza la situazione dei creditori concorrenti e impedisce che vicende successive alla trascrizione del vincolo pregiudichino la loro posizione.
  • Quando il pregiudizio lamentato deriva da un errore del professionista delegato alla vendita o dalla mancata attivazione di rimedi endoesecutivi, l'azione di responsabilità professionale contro altri professionisti non è ammissibile se manca il nesso causale diretto tra loro condotta e danno.
  • Chi ritiene erronea l'ammissione del proprio credito nel riparto deve utilizzare tempestivamente i rimedi processuali contro gli atti esecutivi o contro la distribuzione; non può sostituire tali rimedi con una successiva domanda risarcitoria se il danno era evitabile mediante l'impugnazione dell'atto esecutivo.
  • La qualificazione dell'efficacia dell'annotazione ipotecaria dipende anche dal momento in cui interviene la vicenda traslativa rispetto al pignoramento: prima del pignoramento l'annotazione serve a rendere opponibile il mutamento soggettivo, dopo il pignoramento non può alterare una prelazione già esistente a danno dei creditori concorrenti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareCompravendita immobiliareProprietàResponsabilità professionale
RamiProcesso civileImmobiliareResponsabilità civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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