Sentenza del 20/07/2017 n. 4916 - Comm. Trib. Prov. Milano
Presunzione di utilizzo di fatture per operazioni inesistenti - Contratto di sponsorizzazione - Contesto indiziario sfavorevole al contribuente - Onere della prova - Utilizzo di dati ed elementi extra testuali o dichiarazioni di terzi - Effettività delle operazioni - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'effettività di prestazioni di sponsorizzazione fatturate da una società organizzatrice di eventi sportivi. A fronte di elementi indiziari sfavorevoli, l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto che le operazioni fossero inesistenti. Il contribuente doveva quindi dimostrare concretamente che gli eventi si erano svolti e che la sponsorizzazione era stata effettivamente realizzata. A tal fine poteva utilizzare non solo la documentazione contabile e contrattuale, ma anche dati ed elementi extratestuali e dichiarazioni provenienti da terzi.
La decisione
La presunzione di inesistenza delle operazioni è stata ritenuta superabile mediante la produzione di una dichiarazione della federazione sportiva nazionale di riferimento. Tale dichiarazione attestava l'effettivo svolgimento degli eventi, l'effettività della sponsorizzazione patrocinata dal contribuente e la presenza di riprese televisive da parte di un canale nazionale per un numero consistente di eventi. Questi elementi sono stati considerati idonei a dimostrare la concreta esecuzione delle prestazioni di sponsorizzazione.
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione finanziaria presume l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti sulla base di un quadro indiziario grave, il contribuente deve fornire una prova concreta dell'effettività delle prestazioni.
- La prova dell'effettività non deve necessariamente risultare soltanto da fatture, contratti o scritture contabili: possono essere utilizzati anche elementi extratestuali, documentazione esterna e dichiarazioni di soggetti terzi.
- Nel caso di sponsorizzazioni sportive, attestazioni provenienti dalla federazione competente, dagli organizzatori o da emittenti televisive possono assumere particolare rilievo se confermano lo svolgimento degli eventi, la visibilità della sponsorizzazione e la diffusione mediatica.
- La dichiarazione di un soggetto terzo è utile soprattutto quando proviene da un organismo istituzionale o indipendente rispetto alle parti e contiene informazioni specifiche, verificabili e riferite ai singoli eventi.
- Per contrastare efficacemente una presunzione fiscale è opportuno raccogliere una pluralità coerente di elementi: contratti, pagamenti tracciabili, materiale pubblicitario, fotografie, rassegna stampa, dati di audience, comunicazioni dell'organizzatore e attestazioni della federazione o di altri soggetti indipendenti.
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