Sentenza del 15/07/2020 n. 14997 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Ripetizione dell'IVA applicata alla Tariffa di Igiene Ambientale (TIA1) prevista dall'art.49 del D.lgs. n.22/1997: la ricorrente impugnava la decisione dei giudici di merito che avevano qualificato la TIA come tributo non soggetto a IVA e condannato la ricorrente a restituire l'IVA riscossa; in cassazione la ricorrente invece deduceva, principalmente con riguardo al primo motivo rimasto, violazione dell'art.2033 c.c. e della normativa sull'IVA (DPR n.633/1972 art.19) sostenendo tra l'altro che i suoi clienti, essendo soggetti IVA, avrebbero potuto portare in detrazione l'IVA addebitata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la questione della natura tributaria della TIA1 era stata già definitivamente affrontata dalle Sezioni Unite (sent. n.5078/2016) che hanno affermato che la tariffa ha natura tributaria e non è soggetta a IVA; inoltre ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la detrazione IVA non è ammessa se l'operazione non era effettivamente assoggettabile a imposta. Conseguentemente il rigetto del ricorso comporta la conferma della condanna della ricorrente a rimborsare l'IVA e al pagamento delle spese di giudizio nonché degli oneri di contributo unificato previsti.
Norme richiamate
Decreto Legislativo n.22/1997, articolo 49 (TIA1)
La tariffa per lo smaltimento rifiuti (TIA1) è stata qualificata come tributo/tributo locale e non come corrispettivo per prestazione di servizi; quindi non assoggettabile a IVA.
Decreto del Presidente della Repubblica n.633/1972, articolo 19
Principio secondo cui la detrazione IVA è ammessa solo per operazioni effettivamente imponibili; se un'operazione è stata erroneamente assoggettata a IVA la detrazione effettuata dal cessionario è priva di fondamento e l'IVA versata in rivalsa deve essere restituita al cessionario dal cedente, che a sua volta può richiedere il rimborso all'Amministrazione finanziaria.
Decreto del Presidente della Repubblica n.633/1972, Tabella A, parte terza (richiamata)
I riferimenti alle voci esenti/assoggettabili non rendono applicabile l'IVA alla TIA1 quando la normativa istitutiva la qualifica come tributo; la tabella non modifica la natura tributaria della tariffa.
Codice Civile, articolo 2033
Regola della ripetizione dell'indebito: il pagamento effettuato per errore (es. IVA indebitamente addebitata) è recuperabile dal soggetto che l'ha pagata; la Corte ha confermato la possibilità per il cessionario di chiedere la restituzione dell'IVA al cedente.
Decreto del Presidente della Repubblica n.115/2002, articolo 13, comma 1-quater
Norma procedurale che dispone l'integrazione del contributo unificato in caso di esito negativo del ricorso; applicata in sede di condanna della ricorrente.
Massime di principio
- Se una tariffa o tassa locale è istituita da normativa come tributo (es. TIA1 ai sensi di legislatore), va qualificata come tributo e non come corrispettivo: dunque non è soggetta a IVA.
- La possibilità che il destinatario del pagamento sia soggetto passivo IVA e, in astratto, possa detrarre l'imposta non legittima l'applicazione dell'IVA a una prestazione che per legge è un tributo.
- La detrazione IVA è ammessa solo se l'operazione è effettivamente imponibile; se l'IVA è stata erroneamente riscossa rimane diritto per il cedente di richiedere il rimborso all'Amministrazione e per il cessionario di chiedere la restituzione dell'importo versato (art.2033 c.c.).
- In contestazioni analoghe è fondamentale verificare la fonte normativa che istituisce la tariffa/tassa e la sua qualificazione (tributo vs corrispettivo) più che la natura economica del servizio reso.
- In presenza di orientamenti definitivi della giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) su specifica questione di qualificazione normativa, i ricorsi che ripropongono le stesse questioni hanno scarse probabilità di successo.
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