Sentenza del 21/03/2019 n. 7952 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004, determinando induttivamente maggiori redditi IRPEF, maggiore base imponibile IRAP e maggiori ricavi IVA. L'accertamento si fondava sulle risultanze di un processo verbale di constatazione, secondo cui importazioni intracomunitarie formalmente effettuate dalla ditta J. di J.M. erano in realtà riconducibili al contribuente. T.G. ha contestato, tra l'altro, la tardività della notifica dell'appello dell'Agenzia e dell'avviso di accertamento, l'utilizzabilità in appello della documentazione postale prodotta dall'Amministrazione, l'omessa valutazione di note di credito e l'errata determinazione dell'IVA sugli acquisti intracomunitari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestiva la notifica sia dell'appello sia dell'avviso di accertamento, attribuendo valore probatorio al timbro postale apposto sulla distinta-elenco dei plichi consegnati all'ufficio postale. Ha inoltre ritenuto ammissibile la produzione di tale documento in grado d'appello, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n. 546/1992. Le censure relative alle note di credito e alla determinazione dell'IVA sono state dichiarate inammissibili per difetto di autosufficienza, poiché il contribuente non aveva trascritto nel ricorso le parti essenziali degli atti processuali precedenti. T.G. è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.000, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1
Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Per verificare il rispetto del termine decadenziale dell'Amministrazione rileva la data di spedizione dell'avviso, non quella di ricezione da parte del contribuente.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, ultimo comma
Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
La notificazione produce effetti distinti: per il notificante dalla spedizione, mentre per il destinatario dalla ricezione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16
Disciplina le notificazioni nel processo tributario; la tempestività della notifica postale può essere provata mediante documentazione attestante la consegna del plico all'ufficio postale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 20, comma 2, e art. 53, comma 2
La data di presentazione della raccomandata all'ufficio postale, attestata dal timbro sulla distinta-elenco dei plichi, è idonea a dimostrare la tempestività della notifica dell'appello tributario.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2
Nel processo tributario è consentita la produzione di documenti anche per la prima volta in appello, persino se già esistenti durante il giudizio di primo grado.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56
Le questioni non accolte dal giudice di primo grado devono essere espressamente riproposte in appello; in cassazione occorre dimostrare puntualmente dove e come siano state dedotte.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Riguarda la detrazione dell'IVA; la relativa censura del contribuente non è stata esaminata nel merito perché formulata senza il necessario rispetto del principio di autosufficienza.
D.L. n. 331 del 1993, artt. 38 e 47, convertito dalla L. n. 427 del 1993
Disciplinano gli acquisti intracomunitari e i relativi adempimenti IVA, inclusi gli obblighi di integrazione o autofatturazione; la Corte non ha valutato nel merito la doglianza per carenza espositiva.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Per gli atti tributari notificati a mezzo posta, ai fini del rispetto dei termini decadenziali dell'Amministrazione conta la data di consegna del plico all'ufficio postale, non la data in cui il contribuente lo riceve.
- Il timbro postale apposto sulla distinta-elenco dei plichi può costituire prova certa della data di spedizione, anche se la distinta non contiene la firma dell'addetto postale.
- Nel processo tributario la produzione di documenti nuovi in appello è generalmente ammessa, anche quando i documenti erano già disponibili in primo grado.
- Le eccezioni e le questioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in modo chiaro e completo in appello; in cassazione è necessario trascrivere o indicare puntualmente gli atti e i passaggi rilevanti.
- Il ricorso per cassazione deve rispettare il principio di autosufficienza: una semplice sintesi delle argomentazioni svolte nei precedenti gradi non basta per consentire alla Corte di verificarle.
- Quando il giudice affronta il merito della controversia, ciò può implicare il rigetto tacito delle eccezioni preliminari incompatibili con tale decisione, senza che sia necessaria una risposta espressa su ogni singolo punto.
- In presenza di acquisti intracomunitari formalmente intestati a un soggetto diverso, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni e dati documentali, ma il contribuente deve contestare specificamente la ricostruzione e documentare le operazioni effettive.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 374 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 393 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 494 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 602 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 1322 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
- Sentenza · 21 mar 2019Sentenza del 21/03/2019 n. 1725 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →