Sentenza n. 4885/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione terza) n. 1134/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 1134/2023, relativa ai dinieghi di accertamento di conformità e di fiscalizzazione degli abusi riguardanti manufatti di un impianto di cogenerazione a biomassa
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda il diniego comunale del 9 novembre 2022 relativo, da un lato, all'accertamento di conformità per il piazzale di stoccaggio, la pesa elettronica, il sezionatore motorizzato e il box antincendio e, dall'altro, alla fiscalizzazione ex art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 per la vasca digestore, il muro di contenimento e manufatti adiacenti. Gli appellanti hanno contestato, anzitutto, la legittimazione dell'interveniente ad opponendum, deducendo l'insufficienza della mera vicinitas, l'assenza di un concreto pregiudizio e la tardività dell'intervento per acquiescenza. Hanno poi sostenuto che la pesa elettronica e il muro di contenimento, essendo interrati, fossero soggetti alla distanza di tre metri prevista per le escavazioni dall'art. 26, comma 1, del regolamento di esecuzione del codice della strada, anziché alla fascia di rispetto applicabile alle nuove costruzioni. Con riferimento alla vasca digestore, hanno dedotto che essa ricadrebbe su un'area già espropriata per la realizzazione della strada provinciale e non destinata all'uso pubblico, oggetto di domanda di retrocessione. Infine, hanno sostenuto l'applicabilità della fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 anche in presenza della disciplina regionale speciale sugli impianti energetici, invocando la prevalenza della norma statale e l'esigenza di preservare il funzionamento unitario dell'impianto.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto legittima la partecipazione dell'interveniente, precisando che la sua legittimazione secondaria a sostegno del provvedimento amministrativo deriva dall'essere autrice dell'esposto che aveva dato origine agli accertamenti comunali; non è invece necessario dimostrare i presupposti richiesti per impugnare un titolo edilizio, né è configurabile acquiescenza preclusiva rispetto a una posizione meramente dipendente. Nel merito, il Collegio ha escluso che la collocazione interrata della pesa e del muro consenta di applicare la disciplina delle escavazioni: la fascia di rispetto stradale tutela la sicurezza della circolazione, l'incolumità delle persone e la possibilità di manutenzione dell'infrastruttura, sicché il divieto di edificazione si estende anche al sottosuolo. Per la vasca digestore, l'esito del successivo giudizio sulla retrocessione è stato ritenuto irrilevante, sia in applicazione del principio tempus regit actum, poiché al momento del diniego la domanda di retrocessione era stata respinta, sia perché il giudicato successivamente favorevole non aveva comunque attribuito un bene della vita idoneo a incidere retroattivamente sulla legittimità del diniego. Quanto alla fiscalizzazione, il Collegio ha affermato che l'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 presuppone un manufatto unitario, la cui demolizione parziale pregiudichi la parte eseguita conformemente al titolo. La disposizione non è estensibile a manufatti autonomi sul piano strutturale ed edilizio, ancorché funzionalmente collegati a un impianto complesso. La necessità di preservare il funzionamento dell'impianto non prevale sul regime di inedificabilità assoluta della fascia di rispetto. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21 l.r. Toscana 24 febbraio 2005, n. 39
Disciplina regionale utilizzata per l'adozione dell'ordinanza di ripristino e per l'accertamento di conformità relativo agli impianti di produzione energetica; il Collegio ne conferma la specialità rispetto alla disciplina generale invocata dagli appellanti.
art. 209 l.r. Toscana 10 novembre 2014, n. 65
Base normativa regionale dell'istanza di accertamento di conformità presentata per alcuni manufatti dell'impianto.
art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001
non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità
La fiscalizzazione degli interventi in parziale difformità presuppone un manufatto unitario, nel quale la demolizione della parte abusiva pregiudichi quella conforme; non si applica a manufatti autonomi, anche se funzionalmente connessi a un impianto complesso.
art. 26, commi 1, 2 e 4, d.P.R. 495/1992
La disciplina delle distanze dal confine stradale non consente di qualificare come mere escavazioni opere interrate che costituiscano manufatti e che possano incidere sulla sicurezza della circolazione, sull'incolumità delle persone o sulla manutenzione della strada.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale dell'udienza straordinaria tenuta da remoto.
Massime di principio
- La fascia di rispetto stradale, in quanto funzionale alla sicurezza della circolazione, alla tutela dell'incolumità delle persone e alla possibilità di manutenzione dell'infrastruttura, si estende anche al sottosuolo; la collocazione interrata di un manufatto non consente, per ciò solo, di qualificarlo come escavazione soggetta a una distanza ridotta.
- La fiscalizzazione prevista dall'art. 34, comma 2, d.P.R. 380/2001 è applicabile quando la demolizione della parte abusiva di un manufatto unitario arrechi pregiudizio alla parte realizzata conformemente al titolo; non è invece estensibile a opere strutturalmente ed ediliziamente autonome, ancorché funzionalmente collegate quali componenti di un impianto complesso.
- La legittimazione a intervenire ad opponendum per sostenere la legittimità dell'azione amministrativa può derivare dall'essere l'autore dell'esposto che ha originato gli accertamenti dell'amministrazione, senza che siano necessari i presupposti di legittimazione e interesse richiesti per l'impugnazione di un titolo edilizio.
- La legittimità di un provvedimento amministrativo deve essere valutata in base alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua adozione; un successivo esito favorevole in una controversia connessa non può retroattivamente rendere illegittimo il diniego, soprattutto quando il giudicato successivo non attribuisca comunque il bene della vita controverso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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