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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 16495/2024 del 19/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per violazione di legge e contraddittorietà della motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non procedibilità ex art. 34 d.lgs. n. 274/2000 (particolare tenuità del fatto) e mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p.; il ricorrente ha dedotto inoltre insufficienza della prova del reato e ha richiamato circostanze personali (incensuratezza, legami familiari in Italia, regolarizzazione della posizione) per ottenere il proscioglimento o la non procedibilità.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale di Ancona perché il Tribunale aveva erroneamente deciso sull'appello avverso una sentenza del giudice di pace che era inappellabile (sentenze con sola pena dell'ammenda). L'appello è stato qualificato come ricorso e dichiarato inammissibile: le doglianze di merito (rivalutazione della prova) non sono ammissibili in Cassazione; la richiesta di applicazione dell'art. 34 d.lgs. 274/2000 è risultata generica e non supportata da allegazioni probatorie concrete (durata del soggiorno illegale, grado di colpevolezza nonché elementi specifici sui legami familiari o inserimento sociale). Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 10-bis d.lgs. n. 286/1998

    Norma penale contestata: reato connesso al soggiorno illegale/violazione della normativa sull'immigrazione; la condanna originaria è stata pronunciata ai sensi di questa disposizione

  • art. 593, comma 3, cod. proc. pen.

    «sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda»

    Le sentenze del giudice di pace che infliggono solo l'ammenda non sono impugnabili in appello; l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso in cassazione

  • art. 34 d.lgs. n. 274/2000

    Istituisce la causa di non procedibilità per particolare tenuità del fatto in materia di immigrazione; norma speciale rispetto all'art. 131-bis c.p. e prevalente quando applicabile

  • art. 131-bis cod. pen.

    Prevede l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto in ambito penale generale; tuttavia per fatti di immigrazione la disciplina speciale (art. 34 d.lgs. 274/2000) ha rilievo prioritario

  • art. 568, comma 5, cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale sulla competenza e sulla ricorribilità in Cassazione avverso sentenze non impugnabili in appello

  • art. 111 Cost.

    Principio della ricorribilità in Cassazione come garanzia del diritto di tutela giurisdizionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese processuali e ad una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Se la sentenza di primo grado è del giudice di pace e applica la sola ammenda, l'appello è inammissibile: il giudice d'appello deve rilevarlo e non entrare nel merito; l'impugnazione deve essere qualificata come ricorso in Cassazione
  • La Corte di cassazione non rivede i fatti: le censure che consistono in rivalutazioni della prova o diverse letture delle risultanze di merito sono inammissibili; il ricorrente deve limitarsi a dedurre vizi di motivazione rilevabili in sede di legittimità (manifesta illogicità, contraddittorietà, omissione di atti probatori essenziali)
  • Per ottenere il proscioglimento o la non procedibilità per particolare tenuità (art. 34 d.lgs. 274/2000 o art. 131-bis c.p.) occorre formulare deduzioni specifiche e allegare elementi probatori concreti che dimostrino la tenuità del fatto (es. breve durata, limitata gravità del danno, basso grado di colpevolezza, comprovati legami familiari o inserimento sociale, documentazione sulla regolarizzazione); dichiarazioni generiche e non comprovate sono inammissibili
  • Se il giudice d'appello decide erroneamente su una impugnazione inammissibile, la Corte di cassazione annulla senza rinvio e può dichiarare inammissibile il ricorso riqualificato, con conseguente condanna alle spese e possibile pagamento a favore della Cassa delle ammende
  • In ricorsi per cassazione è fondamentale specificare i profili di diritto e di motivazione rilevabili in legittimità; contestazioni di fatto devono essere adeguatamente comprovate nel giudizio di merito e, se rilevanti, prospettate con precise indicazioni documentali

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