Cassazione Penale, Sentenza n. 42628/2022 del 10/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso l'ordinanza che, in sede di rinvio disposta dalla Corte di Cassazione, aveva rigettato l'istanza di riesame della misura cautelare in carcere. Due motivi principali: (1) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p. per omessa motivazione circa la non rilevanza degli elementi difensivi volti a dimostrare la idoneità di misure meno afflittive (arresti domiciliari con braccialetto elettronico e vigilanza tramite videocamere); (2) violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c-bis) c.p.p. per omessa valutazione di nuovi elementi probatori (esami tossicologici sulle sostanze sequestrate e assenza di collegamenti dai cellulari) che avrebbero inciso sul quadro indiziario. Motivi aggiunti: riferimenti agli artt. 274, 275 e 275-bis c.p.p., invocazioni di garanzie ex Carta dei diritti UE (artt. 6, 49 comma 3 e 52) e CEDU (art. 5) e censura sull'attualità delle esigenze cautelari data la distanza temporale dei fatti.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la decisione impugnata fosse resa in sede di rinvio limitato dall'annullamento della Corte di Cassazione, per cui il giudice del rinvio può considerare elementi sopravvenuti solo nei limiti del giudizio rescindente e purché incidano sull'originaria legittimità del titolo cautelare. Le censure del ricorrente, in larga parte rivolte a una rivalutazione delle esigenze cautelari già vagliate in Cassazione o non pertinenti al punto specifico di annullamento, escano dal perimetro legittimo del riesame e sono quindi inammissibili. Anche i nuovi elementi dedotti in memoria sono stati considerati orientati a rimettere in discussione le esigenze cautelari e pertanto non utilizzabili in questa sede. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende oltre agli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione al riesame della misura cautelare; disciplina il procedimento di riesame e l'ambito di intervento del giudice adito.
art. 292 comma 2 lett. c-bis) cod. proc. pen.
Richiesto dalla difesa per contestare omissioni motivazionali: la Corte ha valutato che le doglianze sulla mancanza di motivazione relative a elementi difensivi non potevano essere esaminate nel giudizio di rinvio quando attengono a profili di esigenze cautelari già decisi dalla Cassazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma relativa alle misure cautelari personali richiamata nei motivi aggiunti; la Corte ha ritenuto non percorribile il rilievo sulla mancata valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari nel giudizio di rinvio.
art. 275 e art. 275-bis cod. proc. pen.
Norme che disciplinano gli arresti domiciliari e gli strumenti di controllo (compreso il braccialetto elettronico); la difesa invocava l'applicabilità di tali misure ma la Corte ha ritenuto che la questione non fosse pertinente al perimetro del rinvio.
art. 585 comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato per il principio secondo cui l'inammissibilità dei motivi principali si estende ai motivi aggiunti; la Corte ha applicato tale principio per escludere l'esame dei motivi nuovi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte l'ha applicata nella condanna alle spese.
Carta dei diritti dell'Unione Europea (artt. 6, 49 comma 3 e 52)
Richiamata dalla difesa per profili di garanzie processuali e proporzionalità delle misure; la Corte non ha ritenuto applicabile la rilevanza di tali censure nel giudizio di rinvio limitato.
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 5)
Invocata in relazione al diritto alla libertà e alla sicurezza; la Corte non ha ritenuto che la censura sulla violazione di tale diritto potesse essere esaminata fuori dal perimetro del rinvio.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000
Richiamata in tema di condanna alle ammende: la Corte ha disposto il versamento equitativo alla Cassa delle Ammende ritenendo assente colpa grave nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In un giudizio di riesame disposto dopo annullamento con rinvio, il giudice è vincolato ai limiti del giudizio rescindente: può valutare elementi sopravvenuti solo se incidono specificamente sulla questione rimessa dalla Cassazione.
- Le doglianze volte a ottenere una nuova valutazione delle esigenze cautelari, se non attinenti al punto di annullamento, risultano inammissibili nel giudizio di rinvio e devono essere proposte mediante autonoma istanza di revoca o modifica della misura cautelare.
- Prove nuove o accertamenti tecnici (esami tossicologici, analisi di dispositivi) sono rilevanti nel riesame solo se collegati direttamente al motivo per cui la Cassazione ha annullato; altrimenti vanno utilizzati in procedure autonome.
- Quando si propongono motivi aggiunti in cassazione occorre assicurarsi che siano strettamente coerenti con i motivi principali: l'inammissibilità dei motivi principali comporta normalmente l'inammissibilità dei motivi nuovi (art. 585 c.p.p.).
- Esiste il rischio di condanna alle spese e di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile; la formulazione delle impugnazioni deve quindi valutare attentamente la pertinenza al perimetro del rinvio per evitare oneri economici.
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