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Sentenza

Sentenza n. 1206/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Sede di Roma, Sez. V, 2 settembre 2025 n. 15969, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202508286

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Roma, Sez. V, che aveva accolto il ricorso avverso il silenzio del Ministero dell’interno su un’istanza di accesso documentale relativa al trattamento pensionistico privilegiato

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato ricorrente)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero dell’interno ha impugnato la sentenza di primo grado deducendo, in sintesi: inesistenza del silenzio-rigetto, poiché avrebbe risposto all’istanza con nota del 16 luglio 2025; violazione degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990, per avere il TAR individuato nel Ministero l’amministrazione detentrice di documenti che, secondo l’appellante, sarebbero nella disponibilità dell’INPS; travisamento della ripartizione delle competenze tra Ministero, quale amministrazione di appartenenza competente all’adozione dei decreti pensionistici, e INPS, quale ente previdenziale, pagatore e sostituto d’imposta; nullità della sentenza per mancata partecipazione dell’INPS, ritenuto litisconsorte necessario; eccesso di potere e illogicità manifesta per l’ordine di ostensione, ritenuto sproporzionato, ineseguibile e riferito a documenti non detenuti dal Ministero; violazione del principio di causalità nella regolazione delle spese. L’appellato ha eccepito preliminarmente la tardività dell’appello, in quanto non notificato entro il termine dimidiato previsto dal rito camerale in materia di accesso, nonché la mancata notifica dell’appello all’INPS, e ha contestato nel merito le censure ministeriali.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha esaminato prioritariamente l’eccezione di tardività. La sentenza del TAR è stata notificata all’Avvocatura generale dello Stato il 10 settembre 2025, mentre l’appello è stato notificato il 28 ottobre 2025. Poiché il giudizio riguarda l’accesso documentale, trova applicazione il rito camerale di cui agli artt. 87 e 116 c.p.a., con dimezzamento dei termini processuali; il termine per proporre appello, decorrente dalla notificazione della sentenza, è quindi di trenta giorni. L’appello, notificato oltre tale termine, è stato dichiarato irricevibile. L’accertata tardività ha impedito l’esame sia dell’ulteriore questione processuale relativa alla partecipazione dell’INPS sia dei motivi di merito concernenti la detenzione dei documenti e l’ordine di ostensione. Le spese del grado di appello sono state compensate, in ragione delle criticità emergenti nella sentenza di primo grado e dell’assenza di un’effettiva soccombenza processuale nel grado.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    nei giudizi relativi all'accesso ai documenti amministrativi, anche nella sede di appello, i termini sono dimezzati

    La disposizione rende applicabile ai giudizi in materia di accesso la dimidiazione dei termini propria del rito camerale, anche nel grado di appello, salvo le eccezioni espressamente previste per la notificazione degli atti introduttivi nei giudizi di primo grado.

  • art. 116, comma 5, c.p.a.

    nel caso del cosiddetto “rito dell’accesso” opera la dimidiazione di tutti i termini processuali

    Il termine per proporre appello contro una sentenza in materia di accesso, quando la sentenza sia stata notificata, è di trenta giorni.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    I termini processuali richiamati nel rito dell’accesso sono soggetti a dimezzamento secondo il combinato disposto degli artt. 87 e 116 c.p.a.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato per compensare le spese del grado di appello in presenza delle circostanze indicate dal giudice.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiama l’art. 92 c.p.c. per la regolazione delle spese nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo in materia di accesso documentale, il termine per proporre appello contro la sentenza di primo grado notificata è di trenta giorni, in applicazione del dimezzamento dei termini previsto dal rito camerale dagli artt. 87, comma 3, e 116, comma 5, c.p.a.
  • La dimidiazione dei termini nel rito dell’accesso costituisce una previsione processuale perentoria, posta a tutela del contraddittorio e del corretto svolgimento del processo; la sua inosservanza comporta l’irricevibilità dell’appello.
  • Nel rito dell’accesso, la regola del dimezzamento riguarda tutti i termini processuali, fatta eccezione, nei giudizi di primo grado, per i termini di notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, per i quali resta fermo il termine di trenta giorni.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAppello
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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