Sentenza del 07/12/2016 n. 25086 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Circolo ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva confermato la legittimità dell'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva determinato induttivamente il reddito d'impresa e liquidato IVA, IRPEG e IRAP per l'anno 1998. L'ente contestava, in particolare, il mancato esame di ulteriori questioni dedotte in primo grado e denunciava la violazione dell'art. 198 c.p.c. e dell'art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992. Il ricorso prospettava inoltre, in modo non chiaro, ulteriori vizi processuali, sostanziali e motivazionali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo relativo alla violazione di legge non conteneva il quesito di diritto obbligatorio previsto dall'art. 366-bis c.p.c., applicabile ratione temporis ai ricorsi contro sentenze pubblicate tra il 2 marzo 2006 e il 4 luglio 2009. La Corte ha aggiunto che, qualora il ricorso fosse stato interpretato come denuncia di vizi motivazionali, mancava anche il necessario momento di sintesi volto a individuare con chiarezza il fatto controverso e le ragioni dell'asserita insufficienza o contraddittorietà della motivazione. È stata confermata, quindi, la decisione tributaria sfavorevole al Circolo, con condanna alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione temporale, imponeva di concludere ciascun motivo di violazione di legge con uno specifico quesito di diritto, a pena di inammissibilità. Per i vizi motivazionali richiedeva una chiara indicazione del fatto controverso e delle ragioni della denunciata omissione, contraddittorietà o insufficienza.
Art. 24 del D.Lgs. n. 546/1992
Nel processo tributario, i motivi nuovi non possono essere introdotti oltre i limiti e i termini processuali previsti; la CTR ha ritenuto precluse le ulteriori questioni dedotte dal contribuente con memoria successiva.
Art. 198 c.p.c.
È stato indicato dal ricorrente come parametro di violazione di legge, ma la Corte non ha esaminato nel merito la relativa censura, dichiarando il ricorso inammissibile per la mancanza del quesito di diritto.
Art. 360, comma 1, nn. 1-4 e n. 5, c.p.c.
Le censure per violazione di legge e per vizi della motivazione devono rispettare gli specifici requisiti formali richiesti dalla disciplina applicabile al ricorso; all'epoca dei fatti, l'art. 366-bis c.p.c. imponeva il quesito di diritto o il momento di sintesi.
D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6
Ha introdotto l'art. 366-bis c.p.c.; la norma si applicava ai ricorsi contro provvedimenti pubblicati dal 2 marzo 2006.
Legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d)
Ha abrogato l'art. 366-bis c.p.c. con effetto dal 4 luglio 2009, senza però eliminare l'obbligo per i ricorsi soggetti ratione temporis alla disciplina precedente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve rispettare rigorosamente i requisiti formali previsti dalla legge applicabile alla data di pubblicazione della sentenza impugnata; la loro omissione può determinare l'inammissibilità senza esame del merito.
- Quando la disciplina temporale impone un quesito di diritto o una sintesi del vizio motivazionale, tali elementi devono essere distinti dalla semplice esposizione delle argomentazioni e devono individuare in modo immediato la regola giuridica violata o il fatto decisivo trascurato.
- Un motivo di ricorso confuso, cumulativo e riferito a molteplici vizi diversi può non consentire alla Corte di individuare con precisione le censure, aumentando il rischio di inammissibilità.
- Nel processo tributario, le questioni e i motivi devono essere dedotti nei termini e nelle forme previste; l'introduzione tardiva di motivi nuovi può essere preclusa e non esaminata dal giudice.
- La dichiarazione di inammissibilità per ragioni processuali lascia ferma la decisione precedente e comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
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