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Sentenza

Sentenza n. 1789/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202401798

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto assessoriale di determinazione degli aggregati di spesa per i centri di riabilitazione ex art. 26 della legge n. 833/1978 per il triennio 2024-2026, nonché atti dell’ASP di Trapani di riduzione uniforme dell’1,19% dei budget delle strutture convenzionate

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (amministrazione sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dopo la trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ha contestato il decreto regionale nella parte in cui aveva ridotto l’aggregato di spesa assegnato alla provincia di Trapani da euro 20.697.000 a euro 20.450.459/20.450.569, con una diminuzione dell’1,19%, nonché le conseguenti note e deliberazioni dell’ASP di Trapani che avevano applicato la medesima riduzione uniforme ai budget dei centri di riabilitazione, mantenendo invariato il numero delle prestazioni contrattualizzate. Sono stati dedotti: eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione e violazione dell’art. 97 Cost.; contraddittorietà, disparità di trattamento e violazione degli artt. 8-quater e 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e dell’art. 15 della l.r. n. 68/1981; violazione degli artt. 41 e 117, comma 2, lett. e), Cost. e degli artt. 106 e 117 TFUE per la mancata previsione di risorse sufficienti a contrattualizzare prestazioni già accreditate; violazione dei criteri di attribuzione del budget e del D.A. n. 640/2015 sulle tariffe; nullità delle note dell’ASP per carenza di requisiti essenziali ex art. 21-septies l. n. 241/1990; violazione del legittimo affidamento e illegittimità della fissazione tardiva e retroattiva dei tetti di spesa, nonché mancata remunerazione delle prestazioni rese oltre il budget. È stata inoltre proposta istanza istruttoria per l’ostensione degli atti posti a base del decreto regionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile con riferimento alle annualità 2025 e 2026, poiché i successivi D.A. n. 1061/2025 e n. 1300/2025 avevano aggiornato le rette e incrementato gli aggregati di spesa provinciali, rispettivamente, a euro 21.239.540 per il 2025 e a euro 21.612.978 per il 2026, con conseguente adeguamento dei budget delle singole strutture da parte dell’ASP. Il ricorso è stato invece rigettato con riferimento all’annualità 2024. Il decreto assessoriale è stato qualificato come atto generale di programmazione, espressione di ampia discrezionalità amministrativa, preceduto da istruttoria e adeguatamente motivato mediante il richiamo al bilancio regionale e alle esigenze di equilibrio finanziario e contenimento della spesa sanitaria. La riduzione uniforme dell’1,19% è stata ritenuta non efficacemente contestata quanto a disparità di trattamento e mancata partecipazione, poiché il ricorrente non aveva indicato quale specifico apporto avrebbe fornito né provato la discriminazione tra strutture. Le determinazioni dell’ASP sono state ritenute vincolate e attuative dell’aggregato regionale, senza necessità di ulteriore motivazione oltre al richiamo per relationem al decreto assessoriale. È stata esclusa la nullità degli atti, così come la violazione dell’affidamento: quest’ultimo recede rispetto alle esigenze di contenimento della spesa pubblica e al contenuto delle convenzioni. La fissazione dei tetti di spesa in corso d’anno e con effetto retroattivo non è stata ritenuta, di per sé, illegittima. È stata inoltre esclusa una qualificata aspettativa alla remunerazione delle prestazioni extra budget e negato che dall’accreditamento derivi un diritto alla stipulazione del contratto o all’utilizzo integrale della capacità prestazionale. L’istanza istruttoria è stata ritenuta non necessaria. Il ricorrente è stato condannato alle spese in favore dell’Assessorato e dell’ASP, liquidate in euro 2.500 per ciascuno, mentre le spese sono state compensate con la parte privata costituita.

Norme richiamate

  • art. 26 l. 833/1978

    Riguarda le prestazioni di riabilitazione erogate dai centri privati nell’ambito della programmazione sanitaria e dei relativi aggregati di spesa.

  • artt. 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    L’accreditamento e la contrattualizzazione delle strutture sanitarie sono distinti; il contratto deve disciplinare caratteristiche e volume massimo delle prestazioni ed è subordinato alle disponibilità finanziarie e alla programmazione regionale.

  • art. 32, comma 8, l. 449/1997

    Attribuisce alla Regione il compito di individuare il tetto massimo annuale di spesa sostenibile con il fondo sanitario per singole istituzioni o gruppi di istituzioni.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La dedotta nullità delle note dell’ASP è stata esclusa, non ravvisandosi carenza di elementi essenziali o difetto assoluto di attribuzione.

  • art. 8 l. 241/1990

    Ha costituito la base della comunicazione di avvio del procedimento dell’ASP, il cui svolgimento non è stato ritenuto affetto da vizi invalidanti.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza non sono stati ritenuti violati, essendo la riduzione dei budget collegata alla riduzione dell’aggregato regionale e applicata uniformemente.

  • artt. 106 e 117 TFUE

    I principi europei di concorrenza non impediscono la programmazione e la fissazione di tetti di spesa sanitaria, funzionali all’equa distribuzione dell’offerta e all’equilibrio finanziario.

Massime di principio

  • La determinazione regionale dei tetti e degli aggregati di spesa sanitaria costituisce esercizio di ampia discrezionalità programmatoria e può essere adottata anche in corso d’anno con effetto retroattivo, purché sia preceduta da istruttoria e sorretta da motivazione riferita alle esigenze di programmazione, equilibrio finanziario e contenimento della spesa.
  • L’accreditamento sanitario non attribuisce, da solo, un diritto a erogare prestazioni a carico del bilancio pubblico, né impone all’amministrazione di stipulare il contratto o di finanziare integralmente la capacità prestazionale della struttura; la concreta operatività dipende dalla contrattualizzazione e dai tetti di spesa stabiliti dalla programmazione regionale.
  • Quando l’amministrazione sanitaria periferica si limita ad applicare criteri automatici e vincolanti fissati dall’autorità regionale per ricondurre i budget entro l’aggregato assegnato, gli atti attuativi non richiedono una motivazione ulteriore rispetto al richiamo per relationem all’atto regionale presupposto.
  • La riduzione uniforme dei budget delle strutture convenzionate, corrispondente alla riduzione dell’aggregato provinciale, non determina disparità di trattamento se non venga fornita una prova concreta di una diversa e ingiustificata applicazione del criterio tra operatori.
  • Non sussiste una qualificata aspettativa alla remunerazione delle prestazioni sanitarie rese oltre il tetto di spesa o alla conservazione del precedente livello di budget; il legittimo affidamento del soggetto accreditato recede rispetto alle esigenze di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria, anche alla luce delle clausole convenzionali.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimentoAutotutela
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneLegittimo affidamento

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