Ordinanza n. 1980/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento A) del provvedimento di non ammissione di parte ricorrente al corso di laurea in medicina e chirurgia, per l'a.a. 2025/2026, presso l'Università indicata in epigrafe secondo la procedura di partecipazione alla selezione concorsuale di cui al c.d. "semestre filtro" (o "semestre aperto"), indetta giusti D.M. n. 418 del 30.5.2025, D.M. n. 431 del 20.6.2025, D.M. n. 454 del 16.7.2025, D.M. n. 1115 del 22.12.2025 e relativi Allegati, nonché successive rispettive modifiche e/o integrazioni; il tutto previa declaratoria del diritto di parte ricorrente ad iscriversi al suddetto corso; B) della graduatoria nazionale di merito nominativa pubblicata il giorno 8 gennaio 2026, nonché dei relativi successivi scorrimenti e/o ulteriori avvisi, nella parte in cui non vede collocata parte ricorrente in posizione utile alla iscrizione/immatricolazione ed all’accesso al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia presso la sede prescelta, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essa richiamati e/o menzionati; C) del materiale delle prove di esame di parte ricorrente, pubblicato nella pagina personale dell'area riservata del sito Universitaly (https://semestre-aperto.universitaly.mur.gov.it/), del risultato conseguito in termini di punteggio, nonché del materiale delle prove non pubblicato nella predetta area riservata e/o non reso conoscibile; D) di tutti gli atti ed i verbali di correzione delle prove di parte ricorrente, redatti e formati dall’Università, dalla Commissione di esame di Università incaricata della correzione delle prove, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti; E) del Decreto Ministeriale n. 418 del 30.05.2025, “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025 2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; F) del Decreto Ministeriale n. 431 del 20.06.2025, “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provedimenti in esso richiamati e/o menzionati; G) del Decreto Ministeriale n. 454 del 16.07.2025, “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati H) del Decreto Ministeriale n. 600 del 07.08.2025, “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM 46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; I) del Decreto Ministeriale n. 1115 del 22.12.2025, “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26” e dei relativi Allegati, successive modifiche e integrazioni, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamati e/o menzionati; J) del decreto-bando, emanato dal Rettore dell’Università indicata in epigrafe, con il quale è stato attivato il corso di laurea in medicina e chirurgia, per l’anno accademico 2025/2026, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in esso richiamato e/o menzionato ovvero delle pregresse relative delibere, ancorchè non conosciute, adottate dagli organi accademici competenti; K) delle modalità di espletamento delle attività formative del semestre filtro (1° settembre/30 novembre 2025) presso le Università, degli atti e provvedimenti di organizzazione a tale riguardo da parte degli Atenei; L) delle Linee Guida per gli esami del semestre aperto pubblicate nel sito Universitaly e delle modalità di espletamento degli stessi nelle sessioni del 20.11.2025 e del 10.12.2025; M) degli atti, non resi noti e/o conoscibili, con i quali sono state nominate le due commissioni di esperti, incaricate una di predisporre i Syllabus relativi ai programmi degli insegnamenti oggetto di prove di esame, l’altra di definire le prove medesime, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; N) di tutti gli atti ed i verbali dei lavori relativi alla predisposizione e/o validazione dei quesiti delle prove suindicate, nonché, ove occorra, di quelli relativi alla neutralizzazione e/o modifiche delle risposte di alcuni quesiti; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; O) dei quesiti somministrati, dei verbali e degli atti relativi all’espletamento delle prove di esame presso i diversi Atenei, nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati e/o, comunque, ancorché non conosciuti, relativi allo svolgimento delle suddette prove; P) degli atti e verbali di nomina delle Commissioni di esame delle Università incaricate della correzione delle prove e ai sensi del comma 5 e del comma 18 dell’Allegato 2 del D.M. n. 418 del 30.5.2025; Q) delle operazioni di correzione delle prove di parte ricorrente (e dei candidati in generale) della relativa valutazione espletata da parte della Commissione di esame di Università, dal Cineca, dal Ministero e/o, comunque, dagli Enti all’uopo preposti, in relazione, per ciascuna domanda, alla risposta fornita ed al relativo giudizio valutativo (risposta esatta, errata od omessa) ed al conseguente punteggio attribuito per ciascuna risposta data ancorché non conoscibili R) delle risposte e delle soluzioni ufficiali ministeriali per ciascuna prova di esame di chimica, fisica e biologia, sia per l’appello del 20.11.2025 che per quello del 10.12.2025; ancorchè non conoscibili S) in relazione alle domande n. 10 e n. 28 della prova di fisica dell’appello del 10.12.2025, rivelatesi errate, della eventuale mancata attribuzione di punteggio pari alla risposta esatta; della omessa rettifica, rivalutazione e/o neutralizzazione di altri quesiti errati e/o ambigui e/o fuorvianti; T) del silenzio diniego opposto alla istanza di accesso agli atti, ritualmente formulata da parte ricorrente il 8.1.2026, in merito alla documentazione delle proprie prove ed alle valutazioni e correzioni di esse; nonché del diniego anche parziale alla predetta istanza opposto dall’Università in epigrafe con la nota di riscontro del 30.1.2026; nonché del diniego alla predetta istanza opposto dal M.U.R. con la nota di riscontro del 17.2.2026; U) della rilevazione relativa al fabbisogno professionale di medico chirurgo e di odontoiatra per l'anno accademico 2025/2026 che il Ministero della Salute ha effettuato ai sensi dell'art. 6 ter del D.L.gs. n. 502/1992; dell'Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano Rep. atti n. 125/CSR del 30 luglio 2025; nonché, ove occorra, di tutti i provvedimenti in essi richiamati e/o menzionati; V) del potenziale formativo così come deliberato dagli Atenei e della relativa istruttoria espletata con espresso riferimento ai parametri di cui all'articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della Legge n. 264/1999, nonché di ogni atto e/o delibera concernente tale rilevazione; W) della determinazione del M.U.R., per l'anno accademico 2025/2026, del numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'immatricolazione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia; X) ove esistano, dei verbali e degli atti relativi alla valutazione circa la compatibilità tra l'offerta formativa delle Università ed il fabbisogno professionale; Y) dell'istruttoria compiuta secondo gli elementi di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della Legge n. 264/1999; Z) di ogni altro atto presupposto, successivo, connesso e consequenziale, anche non conosciuto, che, comunque, impedisce l’immatricolazione di parte ricorrente al secondo semestre del corso di laurea in medicina e chirurgia; - per l’accertamento del diritto di parte ricorrente all’ammissione, anche in sovrannumero, al secondo semestre del corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 presso l’Università in epigrafe e/o, comunque, in via subordinata, in una delle sedi indicate in via preferenziale. - nonché per la declaratoria di accertamento del diritto di parte ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti di cui all’istanza di accesso agli atti presentata in data 19.1.2026 (evasa in misura del tutto parziale, con nota del 12.2.2026 dell’Università in epigrafe, con omissione della documentazione attestante la procedura di correzione delle prove; negata dal M.U.R. con nota del 17.2.2025), con conseguente ordine all’Amministrazione intimata di esibizione ed ostensione della documentazione richiesta e non resa conoscibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Non ammissione al secondo semestre del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, graduatoria nazionale e atti della procedura del semestre filtro, inclusi i decreti ministeriali, le operazioni di correzione e valutazione delle prove e i dinieghi di accesso alla documentazione
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione universitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la propria non ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025/2026, la graduatoria nazionale e una pluralità di atti presupposti della procedura del semestre filtro, chiedendo anche l'accertamento del diritto all'immatricolazione, eventualmente in soprannumero, e il rilascio della documentazione richiesta con istanza di accesso. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità dei criteri introdotti dal d.m. n. 1115/2025 per la formazione della graduatoria, la violazione della par condicio per la presenza di commissioni di valutazione distinte, errori o ambiguità nei quesiti, irregolarità nelle modalità di correzione e valutazione, violazione del principio di anonimato, disomogeneità nello svolgimento delle attività formative e delle prove, mancata attribuzione o redistribuzione di posti e illegittimità della determinazione del fabbisogno professionale e del contingente nazionale. Ha inoltre contestato i dinieghi, anche parziali, opposti alle istanze di accesso e lamentato la mancata conoscibilità della documentazione relativa alla correzione delle prove. La ricorrente aveva conseguito una sola valutazione sufficiente negli esami del semestre filtro ed era stata inserita nella graduatoria in applicazione della disciplina sopravvenuta, ma in posizione non utile all'immatricolazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto dei presupposti dell'art. 55 c.p.a. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto non assistite da prognosi favorevole le censure. Il sistema introdotto dal d.m. n. 1115/2025, inserito nel quadro del d.lgs. n. 71/2025, è stato ritenuto non manifestamente irragionevole o sproporzionato: esso amplia la platea dei candidati ammessi alla graduatoria, ma li ordina per fasce in base al numero e alle modalità delle sufficienze conseguite, preservando la posizione dei candidati che avevano superato tutti gli esami secondo le regole originarie. La ricorrente ha potuto accedere alla graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta e la mancata immatricolazione deriva dalla posizione non utile, non da un vizio della procedura. Il fatto che ella si fosse immatricolata a un corso di laurea affine attenua il periculum in mora. È inoltre mancata la prova di resistenza, non essendo dimostrato che l'accoglimento delle censure avrebbe condotto a una posizione utile. La censura sulla par condicio è stata ritenuta irrilevante per le domande a risposta multipla e generica per quelle a risposta aperta; le doglianze sui quesiti e sulle modalità di valutazione sono state considerate generiche e non supportate dall'indicazione delle risposte fornite e del punteggio che sarebbe stato conseguito. Eventuali quesiti errati potrebbero incidere sul singolo elaborato, ma non comporterebbero automaticamente l'invalidità dell'intera procedura. La violazione dell'anonimato è stata prospettata in termini meramente ipotetici, senza prova concreta della possibilità di collegare gli elaborati ai candidati nella fase di correzione, tenuto conto dei plichi sigillati e della trasmissione al CINECA per la rilevazione informatizzata. Le questioni relative all'accesso alla documentazione riguardano un distinto diritto e non integrano, di per sé, un vizio della procedura. Le censure sulla mancata attribuzione o redistribuzione dei posti sono risultate carenti di interesse per difetto della prova che l'ampliamento avrebbe assicurato l'ammissione. Le censure contro il fabbisogno professionale e il contingente dei posti sono state ritenute inammissibili per mancata evocazione del Ministero della Salute, quale amministrazione necessaria, e comunque non supportate dalla deduzione di manifesta irragionevolezza o errore macroscopico nell'esercizio dell'ampia discrezionalità tecnico-amministrativa. Le doglianze sulle disomogeneità formative e sulle irregolarità delle prove sono state ritenute generiche. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, con indicazione nominativa dei controinteressati e rispetto dei termini perentori stabiliti. La ricorrente è stata condannata al pagamento di euro 500,00, oltre accessori, per le spese della fase cautelare.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La concessione della tutela cautelare richiede la sussistenza dei relativi presupposti; nel caso concreto il TAR li ha esclusi.
d.lgs. n. 71/2025
Costituisce il quadro normativo nel quale si inserisce il sistema di graduazione per fasce introdotto dal d.m. n. 1115/2025.
d.m. n. 1115/2025
Introduce criteri ulteriori per la formazione della graduatoria nazionale, consentendo l'inserimento anche di candidati privi di tre sufficienze e ordinandoli per fasce secondo la distanza dalle condizioni originarie di accesso.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Richiamato in relazione alla mancata evocazione in giudizio del Ministero della Salute per le censure concernenti il fabbisogno professionale e il contingente dei posti.
art. 41, comma 4, c.p.a.
Richiamato quale base della notificazione per pubblici proclami nei confronti di una pluralità di controinteressati.
art. 49 c.p.a.
Richiamato in relazione all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami.
art. 3, commi 1 e 2, l. n. 264/1999
Richiamato con riferimento ai criteri per la determinazione del potenziale formativo, del fabbisogno e dei posti disponibili per l'accesso ai corsi universitari a numero programmato.
art. 6-ter d.lgs. n. 502/1992
Richiamato in relazione alla rilevazione del fabbisogno professionale di medici e odontoiatri.
Massime di principio
- In sede cautelare, il sistema di formazione di una graduatoria nazionale può essere sindacato nei limiti della manifesta irragionevolezza o sproporzione; la previsione di fasce differenziate, che ordini i candidati in funzione del numero delle prove superate e della maggiore o minore distanza dalle condizioni originarie di accesso, non è manifestamente irragionevole quando bilancia l'ampliamento della platea degli ammessi con la tutela dell'affidamento dei candidati che hanno rispettato le regole originarie.
- La mancata collocazione in posizione utile non costituisce, di per sé, vizio della procedura selettiva quando deriva dall'applicazione dei criteri di merito della lex specialis e il candidato non dimostra che l'eliminazione delle irregolarità denunciate avrebbe determinato una posizione utile: è necessaria la prova di resistenza.
- La deduzione di errori, ambiguità o irregolarità nelle prove selettive deve essere specifica e deve indicare, anche ai fini della prova di resistenza, la risposta fornita e il punteggio che il candidato avrebbe conseguito in caso di diversa valutazione; l'eventuale erroneità di singoli quesiti non comporta automaticamente l'invalidità dell'intera procedura.
- La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive non può essere desunta da mere ipotesi sulle modalità di gestione dei codici identificativi e dei plichi, ma richiede la dimostrazione di una concreta possibilità di collegare l'elaborato all'identità del candidato nella fase di correzione.
- La determinazione del fabbisogno professionale e dei posti disponibili per corsi universitari a numero programmato costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile soltanto per manifesta irragionevolezza o errore macroscopico; le relative censure devono inoltre essere rivolte anche nei confronti dell'amministrazione necessaria competente per tali determinazioni.
- Quando i controinteressati sono numerosi e la notificazione ordinaria è sommamente difficile, la notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, purché siano indicati nominativamente i destinatari e siano rispettati gli adempimenti e i termini fissati dal giudice, a tutela dell'effettività del contraddittorio.
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