Sentenza del 25/01/2022 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Cartelle di pagamento - Notifica - Produzione in giudizio da parte dell'Agente della riscossione della sola copia fotostatica della relata di notifica - Sufficienza - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio la sola copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della cartella esattoriale; il contribuente ha contestato la conformità delle copie prodotte agli originali e, quindi, la validità della notifica stessa; la questione centrale è l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche in mancanza di una rituale certificazione di conformità ai sensi dell'art. 2719 c.c.
La decisione
la Corte ha stabilito che, se l'agente della riscossione produce soltanto copie fotostatiche e l'obbligato ne contesta la conformità, il giudice non può automaticamente privare tali copie di ogni efficacia probatoria per il solo fatto della mancanza della certificazione di conformità. Il giudice deve invece valutare le specifiche difformità contestate alla luce di tutti gli elementi istruttori disponibili (comprese le prove presuntive) e deve attribuire il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione dell'agente della riscossione circa la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. In sostanza, la mancata certificazione formale non comporta automaticamente il rigetto probatorio delle copie; occorre un esame concreto delle discrepanze e delle altre evidenze.
Norme richiamate
C.c. art. 2719
la norma disciplina la necessità della certificazione di conformità per attribuire pieno valore probatorio alle copie; tuttavia la Corte interpreta che l'assenza della certificazione non impone automaticamente la disvalore assoluta delle copie fotostatiche: il giudice deve compiere un apprezzamento globale e valutare anche elementi presuntivi e le attestazioni dell'agente della riscossione sulla corrispondenza con le riproduzioni informatiche
Massime di principio
- La produzione in giudizio di copie fotostatiche della relata o dell'avviso di ricevimento non è di per sé inidonea a dimostrare la notifica: la loro efficacia probatoria va valutata concretamente.
- Se il destinatario contesta la conformità, il giudice non può limitarsi a escludere automaticamente ogni valore probatorio per la sola mancanza di certificazione di conformità ai sensi dell'art. 2719 c.c.; deve esaminare le specifiche difformità contestate.
- Devono essere considerati anche elementi di natura presuntiva e l'eventuale attestazione dell'agente della riscossione che dichiari la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.
- Al contribuente conviene specificare nel dettaglio le difformità contestate e non limitarsi a un'impugnazione generica della conformità, perché il giudice esaminerà i singoli profili di discordanza alla luce delle prove disponibili.
- All'agente della riscossione è utile depositare ogni elemento utile (es. riproduzioni informatiche, attestazioni, documentazione di servizio) che possa collegare le copie prodotte agli originali per rafforzarne il valore probatorio.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 25 gen 2022Sentenza del 25/01/2022 n. 8 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 25 gen 2022Sentenza del 25/01/2022 n. 9 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 25 gen 2022Sentenza del 25/01/2022 n. 39 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 25 gen 2022Sentenza del 25/01/2022 n. 309 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 25 gen 2022Sentenza del 25/01/2022 n. 310 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 25 gen 2022Sentenza del 25/01/2022 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →