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Sentenza

Sentenza del 25/01/2022 n. 318 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Riscossione - Cartelle di pagamento - Notifica - Produzione in giudizio da parte dell'Agente della riscossione della sola copia fotostatica della relata di notifica - Sufficienza - Fattispecie.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

l'agente della riscossione ha prodotto in giudizio la sola copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento della cartella esattoriale; il contribuente ha contestato la conformità delle copie prodotte agli originali e, quindi, la validità della notifica stessa; la questione centrale è l'efficacia probatoria delle copie fotostatiche in mancanza di una rituale certificazione di conformità ai sensi dell'art. 2719 c.c.

La decisione

la Corte ha stabilito che, se l'agente della riscossione produce soltanto copie fotostatiche e l'obbligato ne contesta la conformità, il giudice non può automaticamente privare tali copie di ogni efficacia probatoria per il solo fatto della mancanza della certificazione di conformità. Il giudice deve invece valutare le specifiche difformità contestate alla luce di tutti gli elementi istruttori disponibili (comprese le prove presuntive) e deve attribuire il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione dell'agente della riscossione circa la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso. In sostanza, la mancata certificazione formale non comporta automaticamente il rigetto probatorio delle copie; occorre un esame concreto delle discrepanze e delle altre evidenze.

Norme richiamate

  • C.c. art. 2719

    la norma disciplina la necessità della certificazione di conformità per attribuire pieno valore probatorio alle copie; tuttavia la Corte interpreta che l'assenza della certificazione non impone automaticamente la disvalore assoluta delle copie fotostatiche: il giudice deve compiere un apprezzamento globale e valutare anche elementi presuntivi e le attestazioni dell'agente della riscossione sulla corrispondenza con le riproduzioni informatiche

Massime di principio

  • La produzione in giudizio di copie fotostatiche della relata o dell'avviso di ricevimento non è di per sé inidonea a dimostrare la notifica: la loro efficacia probatoria va valutata concretamente.
  • Se il destinatario contesta la conformità, il giudice non può limitarsi a escludere automaticamente ogni valore probatorio per la sola mancanza di certificazione di conformità ai sensi dell'art. 2719 c.c.; deve esaminare le specifiche difformità contestate.
  • Devono essere considerati anche elementi di natura presuntiva e l'eventuale attestazione dell'agente della riscossione che dichiari la conformità delle copie alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso.
  • Al contribuente conviene specificare nel dettaglio le difformità contestate e non limitarsi a un'impugnazione generica della conformità, perché il giudice esaminerà i singoli profili di discordanza alla luce delle prove disponibili.
  • All'agente della riscossione è utile depositare ogni elemento utile (es. riproduzioni informatiche, attestazioni, documentazione di servizio) che possa collegare le copie prodotte agli originali per rafforzarne il valore probatorio.

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