Sentenza n. 453/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3928/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario n. 3928/2024, recante condanna al pagamento delle somme spettanti per la Carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Dieci docenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3928/2024 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva accertato il loro diritto a beneficiare della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, nella misura di 500 euro per ciascun anno scolastico riconosciuto, oltre interessi dal dovuto al saldo. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato l'amministrazione al pagamento di importi individuali compresi tra 500 e 2.500 euro. I ricorrenti hanno dedotto la mancata esecuzione del titolo giudiziale nonostante il suo passaggio in giudicato e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 decorrente dalla notificazione del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a.: il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario risultava documentalmente attestato e il termine per l'adempimento spontaneo era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, al puntuale e integrale pagamento delle somme spettanti ai ricorrenti, comprensive degli interessi dovuti secondo il titolo esecutivo. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario opera senza compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il giudice ha richiamato l'applicabilità analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto. Ha inoltre precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Ogni ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. L'amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in 1.403 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato; nel caso concreto, il TAR ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza e ha ordinato all'amministrazione il pagamento delle somme riconosciute dal titolo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il termine decorrente dalla notificazione del titolo per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione deve essere inutilmente decorso perché possa essere intrapresa l'azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola secondo cui il commissario ad acta nominato nell'ottemperanza opera senza compenso può essere applicata analogicamente anche alle condanne pecuniarie diverse da quelle derivanti dalla legge Pinto, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l'attività rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 26 c.p.a.
Fondamento, unitamente all'art. 91 c.p.c., della condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza; nel caso concreto sono state liquidate in favore dei ricorrenti considerando analogicamente i minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia accertato un diritto di natura patrimoniale nei confronti di una pubblica amministrazione, purché sia provato il passaggio in giudicato e sia inutilmente decorso il termine legale per l'adempimento decorrente dalla notificazione del titolo.
- Quando il titolo giudiziale impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme determinate o determinabili, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'integrale adempimento entro un termine assegnato e nominare, per l'eventuale inerzia, un commissario ad acta su istanza della parte interessata.
- L'incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- La regola dell'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l'ottemperanza relativa alle condanne derivanti dalla legge Pinto, è applicabile analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando l'incarico sia conferito a un dirigente della stessa amministrazione resistente e rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti e i documenti dell'attività sostitutiva esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando la modulistica prevista per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
- Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare una fonte di responsabilità amministrativa.
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