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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14839/2026 del 23/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Avellino che, nell'ambito di un incidente di esecuzione conseguente alla sentenza della Cassazione n. 26180/2025, aveva dichiarato estinto per decorso del tempo il reato contravvenzionale commesso il 22/06/2010 (estinto ai sensi dell'art. 167 c.p.) ma aveva rigettato l'istanza di estinzione relativa al reato commesso il 25/10/2010. Il rigetto si fondava sul riconoscimento di una causa ostativa (raddoppio del termine di estinzione ex art. 173 co. 1 c.p.) dovuta alla recidiva reiterata specifica definitivamente accertata con sentenza relativa al furto del 30/11/2017 (irrev. 18/10/2018) che aveva determinato la revoca del beneficio della sospensione condizionale (art. 168 n.1 c.p.). Il ricorrente contestava che, poiché in sede di appello la recidiva fosse stata ritenuta "sub-valente" rispetto alle attenuanti (non determinando aumento di pena), essa non potesse produrre effetti ostativi sul calcolo dell'estinzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha confermato che il raddoppio del termine ex art. 173 c.p. opera quando sia stata definitivamente accertata la recidiva che ha determinato la revoca del beneficio (con riferimento al dies a quo per il calcolo del quinquennio), anche se la recidiva non ha inciso sanzionatoriamente sul quantum della pena (es. per effetto di bilanciamento/ equivalenza con attenuanti). Perciò la pena riferita alla sentenza del 27/03/2014 non poteva essere dichiarata estinta. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 2 l. n. 1423 del 1956

    Individua il reato contravvenzionale per cui è stata pronunciata la sentenza del 17/07/2012; citata per riferire la fattispecie interessata dall'estinzione.

  • art. 167 cod. pen.

    Norma applicata per dichiarare l'estinzione di uno dei reati (quello del 22/06/2010) per decorso del tempo; la Corte ha confermato l'applicazione di tale norma al caso in cui siano decorsi i termini previsti.

  • art. 168 n. 1 cod. pen.

    Prevede la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena quando l'imputato commette un nuovo delitto; il giudice ha ritenuto applicabile la revoca conseguente alla condanna per il furto del 30/11/2017.

  • art. 169 cod. pen.

    Richiamato come norma relativa alla revoca della sospensione condizionale: la definitiva accertazione dei reati che determinano la revoca costituisce il momento rilevante (dies a quo) per il calcolo dei termini ai fini dell'estinzione.

  • art. 173 co. 1 cod. pen.

    Stabilisce il termine entro il quale si estingue la pena e le cause di raddoppio; la Corte ha affermato che il raddoppio opera quando la recidiva reiterata specifica è stata definitivamente accertata e che tale raddoppio impedisce l'estinzione della pena se la sentenza che accerta la recidiva interviene entro il quinquennio rilevante.

  • art. 99 cod. pen.

    Richiamato nella critica del ricorrente in relazione al conteggio delle pene concorrenti: la Corte ha ritenuto infondato il profilo di violazione, confermando che la questione centrale era il raddoppio del termine ex art. 173.

  • art. 172 co. 4 e 5 cod. pen.

    Richiamati dal ricorrente nella prospettazione sull'estinzione e sul calcolo dei termini; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo prevalente l'effetto della recidiva definitivamente accertata ai fini del raddoppio del termine per l'estinzione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze processuali per i ricorsi inammissibili; la Corte ha disposto la condanna alle spese e il pagamento di una somma alla cassa delle ammende per inammissibilità derivante da profili di colpa nel ricorso.

Massime di principio

  • La recidiva definitivamente accertata ha effetti che vanno oltre il mero aumento del quantum della pena: incide anche sui benefici (es. sospensione condizionale), sui requisiti per la riabilitazione e sul computo dei termini per l'estinzione della pena (art. 173 c.p.).
  • Il 'dies a quo' per il calcolo del quinquennio ai fini dell'estinzione va individuato nel momento in cui è stata definitivamente accertata la sussistenza dei reati che hanno determinato la revoca del beneficio (ossia quando la condanna che ha determinato la revoca è divenuta irrevocabile).
  • Anche se la recidiva è stata ritenuta "sub-valente" o non ha inciso sanzionatoriamente (per effetto di equivalenza o di bilanciamento con attenuanti), essa può comunque costituire causa ostativa all'estinzione della pena e comportare il raddoppio del termine previsto dall'art. 173 c.p.
  • Per contestare l'effetto ostativo da recidiva è necessario impugnare efficacemente la sentenza che ha definitivamente accertato la recidiva; censure che limitino la rilevanza della recidiva senza aggredire la stessa decisione definitiva sono difficilmente accolte.
  • Nei ricorsi in materia di estinzione della pena e di effetti della recidiva è importante dedurre con chiarezza il momento da cui decorrono i termini e dimostrare concretamente la mancata irrevocabilità della sentenza ostativa o l'erroneità del suo riconoscimento, altrimenti il ricorso può essere dichiarato inammissibile con condanna alle spese e, se emergono profili di colpa, al pagamento di somme alla cassa delle ammende.

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