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Sentenza

Sentenza n. 14245/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento: - del provvedimento di diniego di riconoscimento del titolo di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno conseguito all’estero (Romania), prot. -OMISSIS-del 31 maggio 2022, assunto dal Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione; - per quanto di ragione, della nota generale di rigetto del 2 aprile 2019 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale il Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione del predetto Ministero, comunicava che “i titoli denominati ‘Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II', conseguiti dai cittadini italiani in Romania non soddisfano i requisiti giuridici per il riconoscimento della qualifica professionale di docente ai sensi della Direttiva 2005/36/CE e successive modifiche, e pertanto le istanze di riconoscimento presentate sulla base dei suddetti titoli sono da considerarsi rigettate”; - di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati con particolare riferimento a eventuali pubblicazioni informali sul sito istituzionale; nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Romania, ai fini dell'insegnamento in Italia.

Giustizia amministrativa202209666

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia del titolo estero di specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno, unitamente alla nota ministeriale generale di rigetto dei titoli conseguiti in Romania

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale del 31 maggio 2022 che aveva negato il riconoscimento, ai fini dell'insegnamento in Italia, del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Romania, nonché la nota generale del 2 aprile 2019 relativa ai titoli denominati "Programului de studii psihopedagogice, Nivelul I e Nivelul II". Ha chiesto anche l'accertamento del proprio diritto al riconoscimento del titolo. Nel corso del giudizio ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, poiché nelle more aveva conseguito aliunde il titolo di specializzazione sul sostegno.

La decisione

Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente e del conseguimento aliunde del titolo di specializzazione, ritenendo così venuto meno l'interesse concreto e attuale alla decisione sulle domande di annullamento e di accertamento. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c, e 85, comma 9, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti, in ragione della definizione in rito della controversia.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal Collegio quale disposizione applicabile alla definizione della controversia per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato da remoto.

Massime di principio

  • Il ricorso amministrativo è improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione idonea a eliminare l'interesse concreto e attuale del ricorrente alla decisione, come il conseguimento aliunde del bene della vita perseguito mediante l'impugnazione.
  • Il conseguimento, nelle more del giudizio, del titolo o dell'abilitazione sostitutiva rispetto a quella controversa può determinare la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento del diniego e all'accertamento del diritto richiesto.
  • La sopravvenuta carenza di interesse deve essere dichiarata dal giudice sulla base della dichiarazione della parte e dell'accertamento della situazione sopravvenuta; la definizione in rito può giustificare la compensazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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