Cassazione Penale, Ordinanza n. 33467/2025 del 09/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e, per effetto dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, deducendo un vizio parziale di mente e contestando la ricostruzione del fatto e l'accertamento delle finalità dell'aggressione. Ha inoltre censurato la mancata applicazione della pena sostitutiva della detenzione domiciliare e la determinazione della pena, sostenendo in sostanza che la motivazione di merito fosse carente o errata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo sul vizio parziale di mente manifestamente infondato, osservando che l'attenuazione dell'imputabilità non esclude di per sé il dolo e che le doglianze erano generiche; ha poi ritenuto adeguatamente motivata anche la mancata applicazione della pena sostitutiva e la dosimetria sanzionatoria, trattandosi di censure che miravano a ottenere una nuova valutazione del merito non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in base alle questioni dedotte.
Massime di principio
- L'attenuazione o il vizio parziale di mente non escludono automaticamente il dolo, che deve essere escluso o meno sulla base della concreta ricostruzione del fatto e dell'accertamento della finalità della condotta.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una diversa valutazione del merito quando il giudice di appello ha già fornito motivazione adeguata e coerente sulla ricostruzione del fatto, sulla pena e sulla mancata applicazione di benefici o misure sostitutive.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi in modo specifico con le argomentazioni della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente reiterative di una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili.
- L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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