Cassazione Civile, Ordinanza n. 31999/2023 del 17/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato alla contribuente un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2004 con recuperi a I.R.A.P., I.V.A., I.R.P.E.F., addizionale regionale e maggiori contributi previdenziali, assumendo maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati. La contribuente aveva impugnato l'atto, ottenendo in primo grado il rigetto; in appello la C.T.R. aveva dapprima accolto il gravame, ma la Cassazione aveva cassato con rinvio per vizio di motivazione, rilevando che il giudice di merito non aveva esaminato le circostanze richiamate dall'Ufficio sulla ricostruzione dei ricavi tramite fatture di acquisto e etichette dei prodotti. In sede di rinvio la C.T.R. del Lazio ha rigettato nuovamente l'appello della contribuente. Nel ricorso per cassazione la parte ricorrente ha dedotto: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere i giudici di appello valutato correttamente le prove offerte; 2) violazione dell'art. 91 c.p.c. per la condanna alle spese, assumendo che l'Agenzia non avesse diritto alle spese perché si era costituita senza difensore, tramite personale interno. Dopo l'adunanza camerale, ma prima della decisione, la ricorrente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere e rinuncia al ricorso, riferendo di avere aderito alla definizione agevolata prevista dalla l. n. 197 del 2022, con pagamento della prima rata entro il termine previsto.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità, prendendo atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia fiscale ai sensi dell'art. 1, commi 186, 197 e 198, della l. n. 197 del 2022, come modificata, e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. Ha precisato che, per effetto della norma, le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate. Ha inoltre escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
La ricorrente ha invocato i vizi di violazione di legge e di omesso esame/insufficiente valutazione della prova per censurare la decisione di merito.
art. 116 c.p.c.
È stato dedotto come parametro violato per contestare la valutazione delle prove da parte del giudice di appello.
art. 91 c.p.c.
È stato invocato per contestare la condanna alle spese disposta a carico della contribuente.
art. 28, comma 1, lett. c), d.l. n. 76 del 2020
Richiamato per ritenere rituale la notifica del ricorso all'indirizzo p.e.c. estratto dal registro IPA in assenza di indirizzo dell'amministrazione nel pubblico elenco.
art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022
Prevede la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, anche in cassazione, mediante domanda del soggetto legittimato e pagamento di un importo pari al valore della controversia.
art. 20, comma 1, lett. c), d.l. n. 34/2023
Ha modificato l'art. 1, comma 186, l. n. 197/2022, nel testo applicato dalla Corte.
art. 1, comma 197, l. n. 197 del 2022
Stabilisce la sospensione del processo, su richiesta del contribuente, e l'onere di deposito della domanda di definizione e del versamento entro il termine previsto.
art. 1, comma 198, l. n. 197 del 2022
Prevede che, in caso di deposito della documentazione richiesta, il processo sia dichiarato estinto e che le spese restino a carico della parte che le ha anticipate.
art. 46 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato quale base processuale per l'estinzione del giudizio tributario in conseguenza della definizione agevolata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ne esclude l'applicazione, osservando che il raddoppio del contributo unificato opera solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non per estinzione del giudizio.
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, quando correttamente richiesta e documentata nei termini, comporta l'estinzione del processo anche in sede di legittimità.
- In caso di estinzione del giudizio per definizione agevolata, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate, secondo la disciplina speciale richiamata.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando la decisione della Corte è di estinzione del giudizio, poiché la norma ha natura eccezionale e si riferisce solo a rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
- La ritualità della notifica al soggetto pubblico può essere desunta dall'utilizzo dell'indirizzo p.e.c. estratto dal registro IPA quando sia attestata l'assenza di un indirizzo nel pubblico elenco competente.
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