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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15269/2023 del 30/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società, operante come transitario di alcune case di spedizione, effettuò nel marzo 2010 il trasferimento di un container all’interno dell’area doganale del Porto di Genova Voltri verso un magazzino esterno al varco doganale. Per lo sdoganamento utilizzò la dichiarazione di transito T1 compilata sulla base della polizza di carico. A seguito di controlli, l’Amministrazione doganale rilevò difformità nella classificazione di alcuni articoli e irrogò sanzioni. La società impugnò l’atto sostenendo di avere comunque assolto dazi in misura superiore al dovuto e che l’errore fosse meramente formale, privo di pregiudizio per l’erario, con conseguente applicabilità dell’esimente di cui all’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997. La CTR accolse tale impostazione, ritenendo che la compilazione del modello T1, in assenza del Modello A19, integrasse un errore materiale e che non vi fosse evasione o sottrazione d’imposta. L’Agenzia delle dogane ricorse per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione degli artt. 96 e 199 del Codice doganale comunitario, dell’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997 e dell’art. 306 D.P.R. 43/1973; sosteneva che il T1 era la procedura corretta per quel trasferimento, che l’indicazione errata della qualità della merce ostacolava il controllo doganale e che la violazione non era meramente formale ma solo formale, perché idonea a pregiudicare l’attività di controllo dell’Amministrazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza del ricorso. Nel merito ha accolto il motivo dell’Agenzia, affermando che per qualificare una violazione come meramente formale non basta l’assenza di incidenza sulla base imponibile o sul versamento del tributo: occorre anche che la condotta non arrechi pregiudizio all’esercizio del controllo. Poiché nel caso concreto la mancata corretta indicazione della qualità della merce nella dichiarazione di transito aveva concretamente ostacolato il controllo doganale, la violazione doveva considerarsi formale e non meramente formale, con conseguente inapplicabilità dell’esimente di cui all’art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto autosufficiente e sufficientemente specifico perché conteneva gli elementi necessari a individuare l’errore denunciato e i fatti processuali di base.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stata la norma processuale posta a base del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.

  • artt. 96 e 199 del Codice doganale Comunitario

    Richiamati dall’Agenzia per sostenere la correttezza della procedura T1 e la rilevanza doganale della dichiarazione di transito.

  • art. 6, comma 5-bis, d.lgs. n. 472 del 1997

    L’esimente opera solo per violazioni meramente formali, cioè non incidenti sulla base imponibile o sul versamento e non lesive del controllo; non basta la sola assenza di danno erariale.

  • art. 306 del D.P.R. n. 43 del 1973

    La norma sanziona l’errata indicazione della qualità della merce nella dichiarazione doganale quando tale errore incide sui controlli e sulla classificazione tariffaria.

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 472 del 1997

    Letto in combinato con l’art. 6, comma 5-bis, per distinguere violazioni sostanziali, formali e meramente formali.

Massime di principio

  • In materia di sanzioni tributarie, una violazione è "meramente formale" solo se, cumulativamente, non incide sulla base imponibile, sull’imposta o sul versamento del tributo e non arreca pregiudizio all’esercizio dell’azione di controllo.
  • La mera assenza di danno erariale non è sufficiente a escludere la punibilità: occorre verificare anche l’idoneità ex ante della condotta a ostacolare i poteri di controllo dell’Amministrazione.
  • L’errata indicazione della qualità della merce in una dichiarazione doganale non è un’irregolarità innocua quando impedisce o rende più difficoltosa la classificazione tariffaria e il controllo doganale, perché in tal caso la violazione è formale e resta sanzionabile.
  • Nel giudizio di legittimità, il requisito di autosufficienza del ricorso è soddisfatto se l’atto contiene gli elementi necessari a individuare con precisione il vizio denunciato e la base fattuale della censura.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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