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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28065/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del GIP che aveva disposto la confisca di Euro 440.000,00 sequestrati a Franza, nell'ambito di una vicenda penale per detenzione di stupefacenti, detenzione di arma clandestina e ricettazione. Il ricorrente deduceva: (i) violazione di legge per aver applicato la confisca del profitto ex art. 240 c.p. in sede di esecuzione (censurando la possibilità di disporre solo la confisca obbligatoria limitata al prezzo del reato), e (ii) vizio di motivazione per mancata prova della provenienza illecita delle somme, avendo fornito documentazione attestante l'origine lecita. Inoltre, emergeva un rilievo procedurale non prospettato dal difensore ma rilevato dalla Suprema Corte: il giudice dell'esecuzione aveva agito motu proprio a seguito di una nota di cancelleria senza istanza di parte.

La decisione

La Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per nullità insanabile sul piano procedurale, dovuta al fatto che il giudice dell'esecuzione ha adottato il provvedimento d'ufficio in assenza di impulso delle parti (violazione del combinato disposto degli artt. 666 e 178, comma 1, lett. b) c.p.p.). La Corte ha inoltre disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi per le determinazioni di competenza. Sul merito sostanziale della confisca la Corte non si è pronunciata, avendo deciso per la nullità procedurale.

Norme richiamate

  • art. 240 c.p.

    può essere disposta la confisca del profitto del reato

    Il giudice dell'esecuzione ha applicato la confisca del profitto ex art. 240 c.p. ritenendo non sussistenti accertamenti necessari per l'applicazione dell'art. 240-bis; la Corte non ha invece affrontato il merito della legittimità di tale applicazione, decidendo per nullità procedurale.

  • art. 240-bis c.p.

    Norma che consente misure ablative più ampie legate alla sproporzione tra patrimoni posseduti e redditi leciti. Nel caso il giudice dell'esecuzione ha ritenuto mancassero gli accertamenti economico-reddituali necessari per applicare l'art. 240-bis e perciò ha fatto ricorso all'art. 240.

  • art. 666 c.p.p.

    Norma richiamata insieme all'art. 178; la Corte ha ritenuto violato il relativo iter procedurale in quanto l'adozione del provvedimento è avvenuta senza impulso di parte.

  • art. 178, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Prevede nullità assolute di atti processuali. La Corte ha qualificato come nullità assoluta e insanabile l'ordinanza adottata d'ufficio dal giudice dell'esecuzione in assenza della richiesta delle parti, con conseguente annullamento senza rinvio.

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato perché a seguito della nota di cancelleria era stata fissata un'udienza camerale ex art. 127 c.p.p.; la Corte ha tuttavia sottolineato che tale avvio non era stato preceduto né accompagnato da istanza di parte.

  • art. 611 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata all'inizio per l'ambito trattamentale del ricorso; contestazione esaminata in sede di legittimità ai sensi dell'art. 611 c.p.p.

  • art. 606 c.p.p. (lett. b e lett. e)

    Criteri di ammissibilità e motivazione dei motivi di cassazione: lett. b (violazione di legge) e lett. e (vizio di motivazione). Queste censure sono state sollevate dal difensore ma la Corte ha deciso per ragione procedurale prima di entrare nel merito sostanziale delle censure.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di esecuzione penale (compresi quelli relativi a misure ablative) l'iniziativa processuale deve provenire dalle parti; l'adozione di provvedimenti d'ufficio dal giudice dell'esecuzione, fuori dalle eccezioni previste (es. amnistia o indulto), è suscettibile di nullità assoluta e insanabile.
  • La confisca ex art. 240 c.p. (profitto del reato) e l'eventuale confisca 'allargata' ex art. 240-bis richiedono accertamenti economico-reddituali adeguati; in assenza di tali accertamenti il giudice può avere difficoltà a fondare una confisca allargata.
  • Per opporsi efficacemente a misure ablative è fondamentale che la difesa produca e documenti tempestivamente la provenienza lecita delle somme/beni e richieda l'assunzione degli specifici accertamenti economico-patrimoniali prima dell'adozione del provvedimento.
  • Se un provvedimento esecutivo è adottato senza impulso di parte, il rimedio principale può essere l'annullamento dell'atto per nullità e la trasmissione al pubblico ministero: ciò può evitare una valutazione di merito sul requisito della provenienza illecita fino a quando non sia stato ripristinato il corretto impulso procedimentale.
  • Chi intende promuovere una confisca o qualsiasi misura ablativa nell'esecuzione deve formulare espressa istanza e curare l'istruttoria, poiché il giudice dell'esecuzione non può procedere ex officio salvo casi tassativi.

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