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Ordinanza

Ordinanza n. 2435/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) Dell’esito della prova scritta svolta il 20.01.2026 del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo indeterminato di n. 140 unità di personale appartenente all’Area dei Funzionari, ex Area III, F1 - N. 30 unità di Funzionario economico-finanziario-contabile, per come resi noti nell’area riservata di “concorsi Smart” il 27.01.2026, nelle parti ritenute lesive; 2) Della prova stessa nelle parti in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 3) Di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione delle prove scritte di parte ricorrente; c) le graduatorie di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso dei ricorrenti; g) diario d’esame e istruzioni per la prova scritta, se ritenute lesivi; Per l’accertamento del diritto del ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione al quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarato idoneo nonché ammesso al successivo step procedurale, con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti di parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta del concorso per 30 funzionari economico-finanziario-contabili, limitatamente al quesito relativo alla nozione di escursionista e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’esito della prova scritta svolta il 20 gennaio 2026, nonché il quesito contestato, i verbali di formulazione e approvazione dei quiz, i verbali di correzione, gli eventuali atti successivi della procedura e, in via eventuale, la lex specialis, il diario d’esame e le istruzioni per la prova. Ha chiesto il riesame e la rettifica in aumento del punteggio, la dichiarazione di idoneità e l’ammissione al successivo segmento della procedura. Dal testo emerge che la contestazione riguardava la correttezza della risposta considerata valida al quesito sulla nozione di escursionista nell’ambito della materia di economia del turismo; il ricorrente sosteneva, in sostanza, che dovesse essere riconosciuta la risposta da lui indicata.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato e alla luce del sommario esame proprio della fase cautelare, di adeguato fumus boni juris. Il Collegio ha richiamato la precedente ordinanza della stessa Sezione n. 1855 del 26 marzo 2026, pronunciata con riguardo al medesimo quesito, secondo cui la risposta “non pernottare nel luogo visitato” è oggettivamente esatta sulla base della nozione di escursionista valida nella materia concorsuale di economia del turismo, mentre la risposta indicata dai ricorrenti non è riconducibile ad alcuna definizione tecnica. Non è stata quindi disposta la sospensione dell’esito della prova né il riesame del punteggio o l’ammissione al successivo step. Le spese della fase cautelare sono state compensate, in ragione della costituzione meramente formale delle amministrazioni e del deposito di documenti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo la disciplina delle misure cautelari collegiali; il TAR ha ritenuto insussistente, allo stato, il requisito del fumus boni juris.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, l’istanza di sospensione deve essere respinta quando, a un sommario esame, la pretesa impugnatoria non risulti assistita da un adeguato fumus boni juris.
  • In una procedura concorsuale, la correttezza della risposta a un quesito può essere valutata alla luce della definizione tecnica propria della materia oggetto della prova; una risposta non riconducibile ad alcuna definizione tecnica non fonda, allo stato, una pretesa alla rettifica del punteggio.
  • Il giudice cautelare può richiamare e porre a fondamento della valutazione del fumus una precedente ordinanza della stessa Sezione relativa al medesimo quesito, ove essa abbia già individuato la risposta oggettivamente corretta.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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