Cassazione Civile, Sentenza n. 9634/2022 del 24/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Disputa relativa all'obbligo di riacquisto da parte di MCM Holding delle n. 1.000.000 azioni della Iesmed acquistate dalla J.O.B. (put option prevista nella scrittura privata del 27 ottobre 2008, prezzo pari a quello di acquisto maggiorato del 10%). Il Tribunale di Roma aveva accolto la domanda della J.O.B. condannando MCM al pagamento di euro 1.078.000,00 oltre interessi. La Corte d'appello ha rigettato l'appello di MCM confermando l'avvenuto acquisto, l'esecuzione dell'ordine di pagamento e la validità della clausola di opzione (escludendo la condizione meramente potestativa e la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta). MCM ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi (tra cui contestazione della natura vincolante della scrittura come preliminare, difetto del trasferimento per mancata intermediazione secondo l'art. 83 quater TUF, nullità per patto leonino della clausola che escluderebbe la partecipazione alle perdite, omissione di esame di fatti decisivi relativi alle perdite patrimoniali della Iesmed/Meridie). Tuttavia il ricorrente ha poi rinunciato al ricorso il 25 gennaio 2022.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato estinto il processo per rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., rilevando la perfezione formale della rinuncia (sottoscritta dal procuratore e dal legale rappresentante del ricorrente) e l'adesione del liquidatore e del procuratore della controricorrente. Non è stato pronunciato alcun provvedimento sulle spese di lite. È stata altresì esclusa l'applicabilità dell'art. 13, comma 1‑quater, del d.P.R. n. 115/2002 (obbligo di versamento di somma pari al contributo unificato) in ragione della declaratoria di estinzione.
Norme richiamate
art. 702‑ter cod. proc. civ.
ordinanza ex art. 702 ter
Provvedimento cautelare/ordinanza del Tribunale che ha dato luogo al giudizio; la Corte d'appello ha confermato gli effetti della pronuncia di merito collegata a tale ordinanza
art. 99 cod. proc. civ.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla necessità di valutazione delle prove e della natura dell'accordo; la Corte d'appello è stata contestata per presunta omissione di valutazione
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato nei motivi di impugnazione relativi all'omessa considerazione di eccezioni e prove: disciplina il principio dispositivo e l'onere di allegazione
art. 115 cod. proc. civ.
Richiamato con riferimento al potere del giudice di valutare la prova e di svolgere un esame motivato degli elementi decisivi
art. 1331 cod. civ.
Riferimento contrattuale generale (forma e contenuto degli accordi): evocato dal ricorrente nell'argomentare che la scrittura fosse un preliminare
art. 83‑quater d.lgs. n. 58/1998
art. 83 quater d.lgs. 58/1998
Norma sulla negoziazione e l'intermediazione nei trasferimenti azionari; il ricorrente sosteneva che l'acquisto dovesse avvenire tramite intermediario finanziario e che la J.O.B. non avesse provato l'osservanza di tale procedura, ma la Corte d'appello ha ritenuto provato il pagamento e l'esecuzione bancaria
art. 1469 cod. civ.
Norma concernente i contratti aleatori; la Corte d'appello ha richiamato l'articolo nel valutare che il contratto fosse di natura aleatoria e che pertanto non sussistessero i presupposti per la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta
art. 1421 cod. civ.
Norma sulla nullità del patto leonino; il ricorrente deduceva la nullità d'ufficio della clausola (esclusione delle perdite), ma la Corte d'appello non ha ritenuto provata la nullità
art. 2265 cod. civ.
Norma sulla prova scritta per le obbligazioni tra imprenditori; richiamata in tema di prova dell'acquisto e del pagamento mediante documentazione (scrittura privata, ordine di acquisto e addebito bancario)
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5 c.p.c.
Norme di legittimità per la cassazione: i motivi di nullità e di omissione di esame di fatti decisivi sono stati invocati dal ricorrente ma non valutati in sede di merito (poi la questione è divenuta priva di seguito per la rinuncia)
art. 2832 cod. civ.
Richiamato dal ricorrente quale possibile rimedio (azione di esecuzione in forma specifica per concludere il contratto); il motivo sosteneva che la scrittura fosse un preliminare e che il promissario potesse agire per adempimento
art. 391, comma 1, cod. proc. civ.
Norma applicata per dichiarare estinto il processo di cassazione a seguito della rinuncia formale del ricorrente
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. n. 115/2002
art. 13, comma 1‑quater, d.P.R. 115/2002
Norma sul contributo unificato da versare in caso di impugnazione non vittoriosa: la Corte ha ritenuto non applicabile la norma in presenza della declaratoria di estinzione per rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se formalmente valida e accettata dall'altra parte, determina l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391 c.p.c., senza che la Corte pronunci sul merito o sulle spese.
- L'adesione della controparte alla rinuncia impedisce alla Corte di decidere sulle spese e può escludere l'applicabilità di sanzioni amministrative o obblighi di versamento riferiti all'impugnazione (come l'art. 13 d.P.R. 115/2002), secondo la giurisprudenza citata.
- Quando l'attore produce documentazione bancaria probatoria (ordine di acquisto, addebito sul conto corrente della banca) ciò può essere ritenuto prova sufficiente del pagamento e del trasferimento delle azioni, neutralizzando l'eccezione che il trasferimento dovesse avvenire solo tramite specifico intermediario, salvo prova contraria.
- Una clausola di opzione put non è automaticamente nulla per mera potestà se è bilanciata da un'opzione call o da un'alea reciproca che attribuisce poteri decisionali ad entrambe le parti entro termini determinati; la qualificazione contrattuale sostanziale prevale sulla mera denominazione.
- La nullità per patto leonino (art. 1421 c.c.) può essere rilevata d'ufficio, ma il giudice valuterà la concreta formulazione della clausola e le circostanze contrattuali (partecipazione agli utili e/o alle perdite, ruolo nella gestione) prima di dichiararne la nullità.
- Se si contesta che un atto sia un semplice preliminare o un contratto definitivo, la valutazione dipende dalla lettera dell'accordo, dalle manifestazioni di fatto (es. esecuzione del pagamento) e dalla prova documentale; la qualificazione incide sui rimedi esperibili (azione di adempimento vs azione di risoluzione).
- In cause riguardanti strumenti azionari, il ricorrente che invoca omissioni probatorie o fatti decisivi (art. 360, n.5) deve allegare e documentare chiaramente le variazioni patrimoniali e la loro incidenza sulla validità delle clausole contrattuali; altrimenti i giudici di merito potrebbero ritenere insufficienti le deduzioni.
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