Sentenza del 11/04/2017 n. 2811 - Comm. Trib. Prov. Milano
IRES - Attività di riorganizzazione del gruppo - Natura di prestazione di servizi infragruppo - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la natura dell'attività di acquisizione di una partecipazione di controllo nell'ambito della riorganizzazione del gruppo. L'attività era stata realizzata in esecuzione di uno specifico progetto della capogruppo, consistente nel raggruppamento e nell'espansione delle partecipazioni del gruppo nel settore delle infrastrutture e nella ricerca di nuovi membri. Secondo la decisione, tale attività costituiva una prestazione di servizi infragruppo resa nell'interesse della capogruppo, con conseguente obbligo di remunerazione a valore normale. I costi non potevano quindi rimanere a carico della società che aveva materialmente svolto il servizio.
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata accolta: l'attività di riorganizzazione e acquisizione di nuovi membri del gruppo è stata qualificata come servizio infragruppo. La società prestatrice avrebbe dovuto essere remunerata dalla capogruppo o dall'altro membro beneficiario secondo il valore normale, in conformità ai principi delle Linee guida OCSE sui servizi infragruppo. L'esito è pertanto sfavorevole al ricorrente e favorevole al resistente.
Norme richiamate
Linee guida OCSE in materia di prezzi di trasferimento e servizi infragruppo
Secondo le Linee guida OCSE, costituiscono prestazioni di servizi il compimento di attività di riorganizzazione del gruppo e di acquisizione di nuovi membri.
Le attività svolte da una società del gruppo per realizzare un progetto specifico della capogruppo, quando procurano un beneficio identificabile a quest'ultima o al gruppo, possono costituire servizi infragruppo soggetti a remunerazione a valore normale.
Principio del valore normale nelle prestazioni infragruppo
La società che presta un servizio infragruppo non deve sopportarne definitivamente costi e oneri senza compenso; il servizio deve essere remunerato in modo coerente con il valore normale della prestazione.
Massime di principio
- Quando una società del gruppo svolge attività di riorganizzazione, acquisizione o espansione nell'interesse specifico della capogruppo, l'attività può essere qualificata come servizio infragruppo anche se formalmente consiste nell'acquisto o nella detenzione di una partecipazione.
- Il criterio decisivo è l'interesse e il beneficio economico della capogruppo o di un'altra società del gruppo, non soltanto la forma giuridica dell'operazione o il soggetto che sostiene materialmente i costi.
- Se l'attività costituisce un servizio infragruppo, i relativi costi non dovrebbero gravare integralmente sulla società esecutrice: occorre prevedere una remunerazione a condizioni e valori normali, adeguatamente documentata.
- Le operazioni di riorganizzazione del gruppo devono essere supportate da contratti, incarichi, analisi dei benefici e criteri di determinazione del prezzo, così da dimostrare se si tratta di costi propri della società o di servizi resi a beneficio di altre entità.
- La qualificazione fiscale può prescindere dall'etichetta attribuita all'operazione e dipende dalla sua sostanza economica e dalla concreta realizzazione di un progetto della capogruppo.
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