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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41785/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordine di consegna (esecuzione di mandato di arresto europeo emesso dal Tribunale di Kempten il 14/08/2023 per i reati di truffa e frode informatica, §263 e §263-a c.p. tedesco) e della contestuale misura cautelare in carcere. Il ricorrente contestava l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, i limiti di pena ai sensi dell'art. 280 c.p.p. (sostenendo diversa valutazione della pena nell'ordinamento tedesco rispetto a quello italiano) e la mancanza dei presupposti per la custodia cautelare (richiamando dichiarazioni della persona offesa che avrebbero escluso l'indice di colpevolezza).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinuncia: la difesa ha infatti depositato una rinuncia al ricorso (atto del 28/09/2023) comunicando che il ricorrente era già stato consegnato all'Autorità giudiziaria tedesca in esecuzione di altro mandato d'arresto europeo. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende, richiamando giurisprudenza consolidata secondo cui la rinuncia all'impugnazione determina tali conseguenze anche se la rinuncia è stata depositata presso la Corte territoriale invece che direttamente alla Corte di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 1 in relazione all'art. 39, I. n. 60 del 2005

    art. 28, comma 1; art. 39, I. n. 60 del 2005

    La norma disciplina i presupposti per la consegna in esecuzione di un mandato di arresto europeo cautelare in presenza di gravi indizi di colpevolezza. Nel caso, il ricorrente ha dedotto l'assenza di tali gravi indizi; il giudice di legittimità però non è entrato nel merito per via della rinuncia e non ha riformulato un diverso indirizzo interpretativo.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Riguarda i presupposti per le misure cautelari; la difesa ha contestato l'applicabilità della custodia cautelare per carenza di gravi indizi, ma la questione è rimasta assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità dovuta alla rinuncia.

  • art. 280 cod. proc. pen.

    Tratta i limiti di consegna in relazione alla pena prevista; il ricorrente sosteneva che, per cumulo materiale delle pene in Germania, non ricorrerebbero i limiti previsti dalla norma in sede di estradizione/consegna. La Corte non è però intervenuta sul merito a causa della rinuncia.

  • art. 81 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per sostenere che, nell'ordinamento italiano, si applicherebbero regole di cumulabilità diverse rispetto a quelle tedesche; la questione è stata sollevata come profilo di incompatibilità dei limiti di pena ai fini della consegna.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata dalla Corte per giustificare la condanna alle spese e l'applicazione della sanzione pecuniaria (Cassa delle ammende) in caso di inammissibilità del ricorso per rinuncia; la Corte ha richiamato giurisprudenza consolidata che conferma tale conseguenza.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e, di regola, la condanna del rinunciante al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), salvo casi particolari.
  • La mera esecuzione di un altro mandato di arresto europeo (trasferimento/ consegna ad altra Autorità) non elimina automaticamente l'interesse a impugnare un provvedimento cautelare o di consegna, ma la difesa che intende rinunciare deve formalizzare correttamente la rinuncia; in ogni caso la Corte di cassazione può pronunciarsi sull'inammissibilità per rinuncia e applicare le sanzioni previste.
  • Le contestazioni di carattere sostanziale (mancanza di gravi indizi, diversa valutazione dei limiti di pena tra ordinamenti, autorizzazione della persona offesa) vanno documentate e dibattute tempestivamente; tuttavia la rinuncia impedisce l'esame di tali profili da parte della Corte di legittimità.
  • Quando si impugnano provvedimenti relativi a mandati di arresto europei, è importante distinguere tra mandato 'cautelare' ed 'esecutivo' (per esecuzione di sentenza definitiva): l'incidenza dell'annullabilità o degli effetti della decisione può variare a seconda della natura del mandato.
  • Procedura pratica: se si intende rinunciare al ricorso in Cassazione è preferibile depositare la rinuncia direttamente presso la Corte di cassazione e motivarla chiaramente; la mancata correttezza formale del deposito (es. depositare la rinuncia presso la Corte d'appello) non impedisce automaticamente l'applicazione delle conseguenze previste dalla giurisprudenza, ma può generare questioni procedurali.

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