Sentenza n. 972/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione adottato dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia in forza di un nulla osta al lavoro subordinato e di un visto d’ingresso, deduceva che il rapporto di lavoro promesso dal datore non era stato instaurato per causa a lui imputabile e che il datore aveva successivamente rinunciato alla procedura. Impugnava il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione deducendo erronea valutazione e travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché eccesso di potere. Sosteneva che la rinuncia del datore di lavoro non escludesse automaticamente il rilascio del permesso e che la circolare ministeriale richiamata dall’amministrazione consentisse una valutazione caso per caso quando la cessazione o mancata instaurazione del rapporto non fosse imputabile al lavoratore. Il Ministero dell’Interno eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Interno. Il provvedimento impugnato era stato adottato dall’Ispettorato territoriale del lavoro di Sassari, al quale il ricorso non era stato notificato; era stato invece notificato soltanto al Ministero dell’Interno. In applicazione degli artt. 39, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a., l’amministrazione resistente è l’autorità che ha adottato l’atto, unica legittimata a difenderne la legittimità, e il ricorso deve essere notificato a tale autorità. Gli Ispettorati territoriali del lavoro della Sardegna non sono articolazioni del Ministero dell’Interno, sicché la notificazione al solo Ministero non aveva validamente instaurato il contraddittorio. Il giudice non ha esaminato nel merito le censure relative al diniego del permesso di soggiorno. È stata inoltre revocata l’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato per la manifesta inammissibilità del ricorso. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, c.p.a.
il contraddittorio è integralmente costituito se l’atto introduttivo è notificato all’amministrazione resistente e, ove esistenti, ai controinteressati
Per amministrazione resistente deve intendersi l’autorità che ha adottato l’atto impugnato, unica legittimata a difendere il proprio operato.
art. 41, comma 2, c.p.a.
il ricorso deve essere notificato sia all’Autorità che ha emesso l’atto impugnato che ad almeno uno dei controinteressati
La notificazione all’autorità emanante è necessaria per la valida instaurazione del contraddittorio; la notifica a un’amministrazione diversa, priva di legittimazione passiva, non è sufficiente.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, l’amministrazione resistente legittimata a difendere la legittimità dell’atto impugnato è l’autorità che lo ha adottato; un’amministrazione diversa non assume legittimazione passiva per il solo fatto di appartenere allo stesso apparato statale o di essere istituzionalmente collegata alla materia.
- Ai sensi degli artt. 39, comma 1, e 41, comma 2, c.p.a., il ricorso deve essere notificato all’autorità emanante; la notificazione al solo ministero o ente diverso dall’amministrazione che ha adottato il provvedimento non instaura validamente il contraddittorio e determina l’inammissibilità del ricorso.
- Il giudice amministrativo non può esaminare nel merito le censure rivolte contro il provvedimento quando il ricorso sia stato notificato esclusivamente a un’amministrazione priva di legittimazione passiva.
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