Cassazione Penale, Sentenza n. 24715/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudizio riguarda un incidente di esecuzione in cui il giudice dell'esecuzione aveva riconosciuto, in favore dell'imputato, la detrazione dalla pena da espiare di un ulteriore periodo temporale: oltre alla custodia cautelare già conteggiata dal 23/09/2021 al 31/07/2023, anche il periodo dal 31/07/2023 al 01/08/2024, durante il quale l'interessato era sottoposto alla misura di sicurezza detentiva dell'assegnazione a casa lavoro. La Corte d'appello aveva ritenuto rilevante che gli arresti domiciliari non fossero stati formalmente revocati durante la coesistenza con la misura di sicurezza. Il Procuratore generale ha impugnato deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 657, comma 1, e 297, comma 5, c.p.p., sostenendo che il periodo trascorso in esecuzione di una misura di sicurezza detentiva definitiva non può essere nuovamente computato come presofferto sulla pena relativa a un diverso titolo, perché ciò determinerebbe un indebito doppio computo del medesimo segmento di privazione della libertà personale. La difesa ha resistito chiedendo il rigetto del ricorso, valorizzando la permanenza formale della misura cautelare degli arresti domiciliari.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso del Procuratore generale. Ha affermato che la compatibilità tra custodia cautelare e internamento prevista dall'art. 297, comma 5, c.p.p. rileva solo ai fini del computo dei termini massimi della misura cautelare e non consente di imputare lo stesso periodo di privazione della libertà a più titoli restrittivi. Poiché nel caso concreto il periodo successivo al 31/07/2023 era già imputato all'esecuzione di una misura di sicurezza detentiva definitiva applicata per diverso titolo, esso non poteva essere detratto anche dalla pena inflitta con sentenza irrevocabile del 2023. L'ordinanza impugnata è stata quindi annullata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, per nuovo esame conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 657, comma 1, c.p.p.
disciplina la detrazione del presofferto e la fungibilità della detenzione, ma non consente di computare due volte lo stesso periodo di privazione della libertà quando esso sia già stato eseguito in forza di una misura di sicurezza detentiva definitiva; opera invece quando la privazione sia dipesa da misura di sicurezza applicata provvisoriamente nel medesimo procedimento poi definito con condanna.
art. 297, comma 5, c.p.p.
la compatibilità tra custodia cautelare e stato di internamento riguarda solo il decorso e il computo dei termini di durata massima della misura cautelare; non legittima esecuzioni sincrone né l'imputazione del medesimo periodo a più titoli restrittivi.
art. 284, comma 5, c.p.p.
gli arresti domiciliari sono equiparati alla custodia in carcere ai fini del regime cautelare considerato nella decisione.
Massime di principio
- Ai fini della detrazione del presofferto ex art. 657 c.p.p., il periodo di restrizione già eseguito in forza di una misura di sicurezza detentiva definitiva non è nuovamente imputabile alla pena successivamente inflitta per il diverso reato cui la custodia cautelare si riferiva.
- La compatibilità tra custodia cautelare e internamento prevista dall'art. 297, comma 5, c.p.p. ha una funzione limitata al computo dei termini di durata massima della cautela e non consente di attribuire lo stesso segmento temporale a più titoli restrittivi.
- La mancata revoca formale della misura cautelare non basta, da sola, a rendere detraibile come presofferto il periodo in cui la privazione della libertà sia stata concretamente ed esecutivamente assorbita da una misura di sicurezza definitiva già operante per altro titolo.
- Il principio di fungibilità della detenzione non opera tra pena e misura di sicurezza detentiva definitiva; l'eccezione è ammessa solo per la misura di sicurezza applicata provvisoriamente nel procedimento che sfocia nella condanna, perché in tal caso la privazione della libertà assume funzione anticipatoria della pena.
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