Sentenza n. 353/2026 - Trieste, Sezione 1
Per quanto riguarda il ricorso principale: per l'annullamento del provvedimento trasmesso via pec in data 23 ottobre 2025, con il quale è stato disposto l'annullamento della SCIA in sanatoria n. S 471, presentata dall'arch. Chiavegato in data 24 settembre 2025 ed avente ad oggetto la sanatoria del cambio d'uso senza opere e realizzazione di due abbaini nell'unità immobiliare in Piazzale Vittorio Veneto, di ogni altro atto presupposto e /o conseguente. per l'accertamento e per la declaratoria di sussistenza dei presupposti per la sanatoria e per la conservazione delle opere di cui alla segnalazione del 24 settembre 2025; Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dai signori Maria Teresa Giatti, Stefania Giatti, Giorgio Madotto e Lidia Zuliani il 23/1/2026: per l’annullamento parziale del medesimo provvedimento (provvedimento trasmesso via PEC in data 23.10.2025, con il quale è stato disposto l’annullamento della SCIA in sanatoria n. S 471, presentata dall’arch. Chiavegato in data 24.09.2025 e avente a oggetto la sanatoria del cambio d’uso senza opere e realizzazione di due abbaini nell’unità immobiliare in Piazzale Vittorio Veneto), per erroneità della motivazione e nella parte in cui ha omesso di rilevare e dichiarare l’inammissibilità della SCIA per radicale difetto di legittimazione attiva in capo al richiedente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inibizione degli effetti della SCIA in sanatoria relativa al mutamento d'uso da stenditoio a unità abitativa e alla realizzazione di due abbaini
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento comunale del 23 ottobre 2025, con cui era stata annullata, rectius inibita, la SCIA in sanatoria n. S 471. Ha dedotto: violazione e falsa applicazione della normativa sopravvenuta introdotta dal d.l. n. 69/2024, dalla l. n. 105/2024 e dalla l.r. FVG n. 9/2025, nonché carenza di motivazione ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, sostenendo che il Comune avesse erroneamente equiparato la nuova SCIA a precedenti istanze di sanatoria senza considerare lo ius superveniens; violazione degli artt. 17 e 50 della l.r. FVG n. 19/2009, come modificata dalla l.r. n. 9/2025, assumendo che gli interventi fossero sanabili mediante SCIA e non mediante permesso di costruire in sanatoria; violazione dell’art. 34-ter d.P.R. n. 380/2001, per omessa considerazione della disciplina delle varianti in corso d’opera e mancata richiesta di documentazione integrativa; violazione dell’intangibilità del giudicato e delle regole sullo ius superveniens, sostenendo che il precedente giudicato non impedisse una nuova valutazione degli abusi alla luce della normativa sopravvenuta. Il ricorrente aveva inoltre chiesto l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la sanatoria e la conservazione delle opere. I proprietari degli appartamenti sottostanti hanno proposto ricorso incidentale, deducendo l’inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale per giudicato e acquiescenza e contestando il provvedimento comunale nella parte in cui non aveva rilevato il difetto di legittimazione del richiedente e ulteriori vizi di trasparenza, partecipazione, istruttoria e motivazione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale. Il Collegio ha ritenuto assorbito l’esame delle eccezioni preliminari dei controinteressati, poiché l’infondatezza nel merito del ricorso principale rendeva comunque inutile la decisione sulle ulteriori censure incidentali. I primi due motivi sono stati respinti perché il provvedimento era sufficientemente motivato: gli abbaini, già qualificati con giudicato come opere idonee a creare nuovi volumi e nuove stanze, erano soggetti a permesso di costruire in sanatoria e non a SCIA. Anche il mutamento di destinazione d’uso da stenditoio a unità abitativa era stato definitivamente qualificato come abuso edilizio rilevante e variante essenziale, con incremento del carico urbanistico e aumento delle unità immobiliari. Tale qualificazione era coperta dal giudicato formatosi sulle precedenti sentenze e non poteva essere rimessa in discussione tramite una nuova SCIA. Il giudicato copriva il dedotto e il deducibile ai sensi dell’art. 2909 c.c.; inoltre, gli artt. 17 e 19 della l.r. FVG n. 19/2009, decisivi per qualificare gli interventi come soggetti rispettivamente a SCIA o a permesso di costruire, non erano stati modificati dalla l.r. n. 9/2025. Il TAR ha escluso che le disposizioni sopravvenute della disciplina “Salva casa” potessero incidere su fatti già verificatisi prima della formazione del giudicato. Ha inoltre rilevato che il procedimento sanzionatorio era già stato definito prima della presentazione della SCIA e che, secondo gli artt. 49 e 50 della l.r. n. 19/2009, la sanatoria deve essere richiesta prima della scadenza dei termini sanzionatori o dell’irrogazione delle sanzioni; non è quindi possibile presentare la SCIA quando il procedimento sanzionatorio sia ormai concluso. Il terzo motivo è stato respinto: l’art. 34-ter d.P.R. n. 380/2001 è stato ritenuto astrattamente applicabile anche in Friuli Venezia Giulia, quale norma fondamentale di riforma economico-sociale, ma non pertinente alla fattispecie, poiché il mutamento d’uso con creazione di nuovo carico urbanistico non costituiva una mera variante parziale, bensì un intervento nuovo e sostanzialmente diverso dal titolo originario. Il quarto motivo è stato respinto per le medesime ragioni: lo ius superveniens non consentiva di riaprire la qualificazione di abusi già coperti da giudicato, né di sanare interventi rispetto ai quali il procedimento sanzionatorio era concluso. Il TAR ha altresì osservato che la SCIA non sembrava corredata dalla specifica dichiarazione del professionista abilitato richiesta dalla normativa e che il ricorrente non aveva fornito la prova degli elementi costitutivi della sanatoria. Ha infine ritenuto ostativa anche la contestuale sanatoria di due distinti abusi, alla luce dei limiti richiamati dalla disciplina regionale. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile perché il rigetto del ricorso principale aveva eliminato l'utilità concreta perseguita dai controinteressati. Le spese di entrambi i giudizi sono state integralmente compensate per la novità di alcune questioni.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato sostanziale copre il dedotto e il deducibile.
La qualificazione giudiziale dell'abusività del mutamento di destinazione d'uso e degli abbaini, già accertata con sentenze passate in giudicato, non può essere rimessa in discussione mediante una nuova istanza di sanatoria.
artt. 17 e 19 l.r. FVG n. 19/2009
Le disposizioni regionali individuano gli interventi soggetti rispettivamente a SCIA e a permesso di costruire; non essendo state incise dalle modifiche del 2025, restano decisive per la qualificazione degli interventi.
art. 49 l.r. FVG n. 19/2009
Fino alla scadenza dei termini previsti nei provvedimenti sanzionatori e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso o l'attuale proprietario dell'immobile possono ottenere il permesso in sanatoria.
La sanatoria deve essere richiesta entro il limite temporale segnato dalla procedura sanzionatoria; una volta definito il procedimento sanzionatorio, non è possibile riaprire la possibilità di sanatoria.
art. 50 l.r. FVG n. 19/2009
La presentazione della segnalazione certificata di cui al presente articolo sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l'applicazione delle sanzioni del presente capo.
La funzione sospensiva della SCIA presuppone che il procedimento sanzionatorio non sia già definitivamente concluso; la SCIA non può essere presentata utilmente dopo la definizione della procedura sanzionatoria.
art. 34-ter d.P.R. n. 380/2001
La disposizione, ritenuta astrattamente applicabile anche in Friuli Venezia Giulia quale norma fondamentale di riforma economico-sociale, riguarda le varianti in corso d'opera in parziale difformità da titoli anteriori alla l. n. 10/1977 e non gli interventi nuovi, le variazioni essenziali o gli abusi privi di titolo.
art. 40-ter l.r. FVG n. 19/2009
Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
Lo stato legittimo deve essere ricostruito sulla base dei titoli edilizi e degli eventuali titoli successivi, non sulla sola risultanza catastale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Il ricorso incidentale è improcedibile quando, per una situazione sopravvenuta, viene meno l'interesse concreto e attuale alla sua decisione.
art. 42 c.p.a.
È la disposizione processuale richiamata per la proposizione del ricorso incidentale dei controinteressati.
Massime di principio
- La qualificazione di un abuso edilizio, quando sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, non può essere rimessa in discussione mediante una successiva SCIA o domanda di sanatoria; il giudicato copre il dedotto e il deducibile ai sensi dell'art. 2909 c.c.
- Lo ius superveniens può incidere sugli spazi dell'azione amministrativa lasciati impregiudicati dal giudicato e su fatti successivi alla sua formazione, ma non può essere utilizzato per rivalutare fatti anteriori già definitivamente qualificati dal giudice.
- La presentazione di una domanda di sanatoria o di una SCIA in sanatoria è soggetta ai limiti temporali della procedura sanzionatoria: essa deve intervenire prima della scadenza dei termini assegnati per la demolizione o, nei casi previsti, prima dell'irrogazione della sanzione; non è utilmente proponibile quando il procedimento sanzionatorio sia già concluso.
- La disciplina delle varianti in corso d'opera in parziale difformità non è applicabile a un mutamento fisico e funzionale che crei nuova superficie utile, nuovo carico urbanistico, nuove unità immobiliari o un organismo edilizio sostanzialmente nuovo; tali interventi costituiscono abuso autonomo o variazione essenziale.
- La disciplina sopravvenuta più favorevole in materia edilizia opera entro i presupposti e i limiti dell'istituto nel quale è inserita e non consente di sanare, senza limiti temporali, abusi gravi già oggetto di attività sanzionatoria definita e di giudicato.
- Il ricorso incidentale dei controinteressati diviene improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando la decisione sul ricorso principale abbia già assicurato, in modo definitivo, il risultato sostanziale perseguito con l'impugnazione incidentale.
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