Sentenza n. 11305/2026 - Roma, Sezione 5T
per l’annullamento del provvedimento prot. GSEWEB/P20240317964 del 23.4.2024, pervenuto alla società ricorrente tramite PEC in data 24.4.2024, avente a oggetto “Richiesta per il riconoscimento del funzionamento dell’unità denominata ‘Chiampo motore cogenerativo’ e sita in Arzignano, n. 38, Chiampo (VI) come cogenerativa ad alto rendimento (di seguito CAR), ai sensi del D.Lgs. 20/07, come integrato dal DM 04 agosto 2011 e per l’accesso al regime di sostegno previsto dal DM 5 settembre 2011 – codice unità CK69- produzione anno 2023”, nella parte in cui il Gestore dei servizi energetici - Gse s.p.a. ha respinto la richiesta di accesso al regime di sostegno previsto dal D.M. 5.9.2011, presentata dalla ricorrente in data 14.2.2024 con riferimento alla produzione relativa all’anno 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del GSE di accesso al regime di sostegno previsto dal D.M. 5 settembre 2011 per la produzione 2023 dell’unità cogenerativa denominata “Chiampo motore cogenerativo”
Esito
La controversia
La società ha impugnato il provvedimento con cui il GSE aveva respinto la richiesta, presentata il 14 febbraio 2024, di riconoscimento dell’unità come cogenerativa ad alto rendimento e di accesso al regime di sostegno, con riferimento alla produzione dell’anno 2023. Il testo non riporta nel dettaglio i singoli motivi di ricorso. Nel corso del giudizio, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 5864 del 7 luglio 2025, il GSE ha riesaminato spontaneamente la posizione della società e ha riconosciuto i certificati bianchi spettanti anche per l’annualità 2023, approvando e accettando la relativa convenzione. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna del GSE alle spese quale soccombente virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che l’interesse sostanziale perseguito con il ricorso era stato integralmente soddisfatto dal riconoscimento dei certificati bianchi e dall’approvazione della convenzione. Il Collegio ha compensato integralmente le spese, condividendo l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la compensazione era giustificata dalla tempestiva e spontanea conformazione del GSE alla sentenza n. 5864/2025, dall’estensione volontaria degli effetti alle altre annualità e dalla complessità e novità delle questioni esaminate. Non vi è stata, pertanto, una decisione di merito sulla legittimità originaria del diniego.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione soddisfa integralmente l’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, durante il giudizio, l’amministrazione elimina integralmente il pregiudizio lamentato e soddisfa l’interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, anche mediante un riesame spontaneo della posizione.
- Quando l’amministrazione si conforma spontaneamente a un precedente giudicato e ne estende gli effetti ad annualità o situazioni analoghe, il giudizio pendente può concludersi per cessazione della materia del contendere se il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita richiesto.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la definizione del giudizio consegue alla tempestiva e spontanea condotta dell’amministrazione, soprattutto in presenza di questioni interpretative complesse e nuove.
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