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Sentenza

Sentenza del 19/06/2015 n. 12791 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo che l'agevolazione prevista dall'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973, consistente nell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, non fosse applicabile ai contratti di mutuo a tasso zero concessi dalla Provincia autonoma di Bolzano per l'acquisto di abitazioni nell'ambito dell'edilizia agevolata. Secondo l'Amministrazione, tale beneficio riguarda esclusivamente gli atti relativi ai programmi di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge n. 865/1971 e attuati dai soggetti espressamente indicati dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei confronti di M.T., ha cassato la sentenza d'appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente contro gli avvisi di liquidazione. Nei confronti di V.V. il giudizio è stato dichiarato estinto per definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 98/2001, art. 39, comma 12. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per tutte le parti.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2

    Le agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria si applicano agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti al titolo IV della legge n. 865/1971.

    La Corte ha interpretato restrittivamente la disposizione, ritenendo che le agevolazioni siano limitate agli specifici programmi di edilizia residenziale pubblica previsti dalla legge n. 865/1971 e non si estendano automaticamente a programmi analoghi istituiti o finanziati da altri enti pubblici, come la Provincia di Bolzano.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42

    Ha abrogato le disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni diverse da quelle contenute nello stesso decreto.

    La norma impedisce di applicare, per estensione o richiamo, ulteriori agevolazioni previste da disposizioni diverse dal D.P.R. n. 601/1973, comprese quelle della legge n. 865/1971 relative a interventi realizzati sulla base di leggi regionali speciali.

  • Legge 22 ottobre 1971, n. 865, titolo IV

    Individua i programmi di edilizia residenziale pubblica ai quali l'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973 collega le agevolazioni fiscali.

  • D.L. n. 98/2001, art. 39, comma 12

    Ha consentito la definizione agevolata della posizione di alcuni contribuenti, determinando l'estinzione del giudizio nei confronti di V.V.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere estese a fattispecie simili per finalità sociali se mancano tutti i presupposti previsti dalla norma.
  • Per applicare le agevolazioni dell'art. 32, comma 2, del D.P.R. n. 601/1973 occorre verificare non solo che l'intervento riguardi edilizia abitativa agevolata, ma anche che rientri negli specifici programmi e soggetti previsti dalla legge n. 865/1971.
  • Il fatto che un finanziamento sia concesso da un ente pubblico o sia destinato a soggetti economicamente svantaggiati non basta, da solo, a rendere applicabile l'esenzione fiscale.
  • Le agevolazioni previste da norme regionali o da programmi autonomamente istituiti da enti territoriali non possono essere automaticamente sommate o equiparate a quelle statali, soprattutto quando una norma successiva ne abbia escluso l'estensione.
  • In presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato contrario all'estensione dell'agevolazione, gli avvisi di liquidazione dell'imposta ordinaria sono normalmente legittimi, salvo una specifica disposizione che riconosca espressamente il beneficio.

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