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Sentenza

Sentenza n. 1856/2026 - Napoli, Sezione 6

avverso silenzio dell'amministrazione in merito all'istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 06.11.2025.

Giustizia amministrativa202507273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso agli atti del procedimento di protezione internazionale presentata il 6 novembre 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente protezione internazionale)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, dopo avere presentato il 13 settembre 2024 domanda di protezione internazionale presso la Questura di Caserta, ha presentato il 6 novembre 2025, tramite PEC, un'istanza di accesso per prendere visione ed estrarre copia degli atti relativi al proprio fascicolo. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni senza alcun riscontro dell'Amministrazione, ha impugnato il silenzio, deducendo la violazione degli artt. 2, 22 e seguenti della l. 241/1990 e dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere e di consentire l'accesso, con eventuale nomina di un commissario ad acta. L'Amministrazione costituita non ha giustificato l'inerzia né dimostrato l'esistenza di cause di esclusione dell'accesso. Nel medesimo giudizio il ricorrente ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; ha dichiarato un reddito 2024 di euro 1.985,00 e, non avendo ottenuto dall'autorità consolare la certificazione sui redditi prodotti all'estero, ha documentato di avere diligentemente richiesto tale certificazione all'Ambasciata del Marocco, che non ha risposto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che, ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990, il decorso inutilmente di trenta giorni dalla richiesta di accesso determina il silenzio-diniego, impugnabile davanti al giudice amministrativo. L'istanza e il decorso del termine risultavano documentalmente provati. Il ricorrente era titolare di un interesse diretto, concreto e attuale, essendo gli atti richiesti relativi al procedimento di protezione internazionale che lo riguardava e necessari alla cura e difesa dei suoi interessi. Il TAR ha dichiarato illegittimo il silenzio e ordinato all'Amministrazione di consentire la visione e l'estrazione di copia della documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale persistente inerzia ha nominato commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di trenta giorni su istanza della parte. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate. Il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato: il giudice ha ritenuto sufficiente, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 157/2021, la prova di avere compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza per ottenere la certificazione consolare, nonostante l'inerzia dell'autorità straniera. Il compenso del difensore è stato liquidato in euro 1.200,00, oltre accessori, a carico dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    Impone all'Amministrazione il dovere di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Riconoscono e disciplinano il diritto di accesso documentale, subordinandolo alla titolarità di un interesse diretto, concreto e attuale collegato al documento richiesto.

  • art. 22, comma 1, lett. b), l. 241/1990

    Il richiedente protezione internazionale, in quanto direttamente interessato al procedimento e agli atti del proprio fascicolo, è titolare dell'interesse qualificato all'accesso.

  • art. 24 l. 241/1990

    Le cause di esclusione del diritto di accesso devono essere dimostrate dall'Amministrazione che intenda opporle.

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta

    Il silenzio formatosi sull'istanza di accesso equivale a diniego e consente la tutela davanti al giudice amministrativo.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento impongono una gestione trasparente e tempestiva dell'istanza di accesso.

  • art. 24 Cost.

    La disciplina del patrocinio a spese dello Stato deve essere interpretata in modo da non vanificare il diritto di difesa quando il richiedente abbia diligentemente cercato di ottenere la documentazione consolare.

  • art. 79, comma 2, d.P.R. 115/2002

    Per il cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea richiede la certificazione consolare sui redditi prodotti all'estero, salvo l'applicazione della declaratoria di illegittimità costituzionale e delle modalità sostitutive indicate dalla Corte costituzionale.

  • art. 82 d.P.R. 115/2002

    Attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di liquidare il compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    Dispone la dimidiazione dei compensi per le prestazioni rese in regime di patrocinio a spese dello Stato.

  • sentenza Corte costituzionale n. 157/2021

    nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all’Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell’art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione

    L'impossibilità di produrre la certificazione consolare può essere relativa e risulta provata quando il richiedente dimostri di avere compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza per ottenerla.

Massime di principio

  • Il silenzio formatosi sull'istanza di accesso documentale per il decorso di trenta giorni equivale a diniego ai sensi dell'art. 25, comma 4, l. 241/1990 e può essere impugnato davanti al giudice amministrativo.
  • Il richiedente protezione internazionale è titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'accesso agli atti del procedimento che lo riguarda, in quanto la conoscenza del fascicolo è funzionale alla cura e alla difesa dei propri interessi giuridici.
  • In assenza di una specifica giustificazione dell'Amministrazione e della dimostrazione di una causa di esclusione prevista dalla legge, l'inerzia sull'istanza di accesso è illegittima e il giudice può ordinare all'Amministrazione di consentire visione ed estrazione di copia entro un termine, nominando sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inadempimento.
  • Per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del cittadino non appartenente all'Unione europea, l'impossibilità di produrre la certificazione consolare sui redditi esteri può essere relativa: il richiedente assolve l'onere dimostrando di avere compiuto tutto quanto esigibile secondo correttezza e diligenza per ottenere la certificazione, anche quando l'autorità consolare rimanga inerte.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneLegittimazione e interesse a ricorrereTrasparenza e pubblicitàOttemperanza e commissario ad acta

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