Sentenza n. 1263/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento del provvedimento ordinanza n. -OMISSIS- del 10.06.2022 notificata alla ricorrente il 24.06.2022 con la quale il Dirigente Settore Edilizia Privata – Urbanistica del Comune di Velletri ingiunge alla ricorrente di demolire a propria cura e spese le opere in premessa individuate e descritte, ovvero un edificio di civile abitazione sito in Velletri (Roma) Località Via -OMISSIS- distinto in Catasto al -OMISSIS- e di ripristinare lo stato dei luoghi entro 90 giorni; di qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o consequenziale dell'atto come sopra impugnato o che con lo stesso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi relativa a un edificio residenziale realizzato senza permesso di costruire e senza i prescritti nulla osta
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 per difetto dei presupposti. Ha sostenuto di non essere l'effettiva proprietaria né la materiale realizzatrice dell'abuso, affermando che il terreno sarebbe stato acquistato per conto e con i mezzi finanziari di un altro soggetto, indicato in una scrittura privata del 2011 come effettivo proprietario e autore dell'opera. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione dell'art. 31 d.P.R. 380/2001 e dell'art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008, lamentando che l'ordinanza non avesse indicato l'area destinata a essere acquisita gratuitamente al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza, con conseguente asserita preclusione all'applicazione di tale sanzione. Il fabbricato era stato accertato dai Carabinieri Forestali come realizzato e abitato in assenza di permesso di costruire, nulla osta del Genio Civile, autorizzazione ai sensi del d.lgs. 42/2004 e nulla osta idrogeologico.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che l'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 consenta di rivolgere l'ordine di demolizione al proprietario o al responsabile dell'abuso. La demolizione è una misura reale e ripristinatoria, diretta a eliminare l'alterazione oggettiva del territorio e non a sanzionare personalmente l'autore dell'illecito; può quindi essere disposta anche nei confronti del proprietario o del soggetto che abbia la disponibilità dell'opera, indipendentemente dalla materiale realizzazione dell'abuso. Nel caso concreto, la visura catastale individuava la ricorrente quale proprietaria dell'immobile e l'Amministrazione non era tenuta a conoscere o considerare una scrittura privata inter partes non risultante dai registri catastali. La mancata notifica al soggetto indicato dalla ricorrente come effettivo proprietario e realizzatore non ha quindi inciso sulla legittimità dell'ordinanza. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha affermato che la precisa determinazione dell'area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale non costituisce elemento essenziale dell'ordine di demolizione. Tale area deve essere individuata nella successiva fase di accertamento dell'inottemperanza, successiva all'ingiunzione e non oggetto del giudizio. Le spese di lite sono state compensate per la specificità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
“Il Dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3”.
La disposizione consente di rivolgere l'ordine di demolizione al proprietario o al responsabile dell'abuso. La misura ha natura reale e ripristinatoria e può essere notificata al proprietario catastale, anche se non è il materiale autore dell'abuso.
art. 15 l.r. Lazio n. 15/2008
Richiamato dalla ricorrente in relazione all'obbligo di indicare nell'ordinanza l'area da acquisire in caso di inottemperanza; il motivo è stato respinto perché la determinazione concreta dell'area può essere effettuata nella successiva fase di accertamento dell'inottemperanza.
art. 10 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale titolo edilizio richiesto per la realizzazione dell'edificio accertato come abusivo.
d.lgs. 42/2004
Richiamato per l'assenza del nulla osta previsto dalla disciplina dei beni culturali e paesaggistici.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione previsto dall'art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001 ha natura reale e funzione ripristinatoria: può essere rivolto al proprietario dell'immobile abusivo o al responsabile dell'abuso, senza che sia necessario dimostrare che il destinatario abbia materialmente realizzato l'opera.
- Ai fini dell'individuazione del destinatario dell'ordine di demolizione, l'Amministrazione può fare riferimento alla risultanza catastale della proprietà e non è tenuta a conoscere o valorizzare, in assenza di adeguata rilevanza esterna, accordi o scritture private inter partes incidenti sul titolo di proprietà.
- La legittimità dell'ordine di demolizione non è esclusa dalla mancata notifica al soggetto che il destinatario indichi come effettivo proprietario o autore dell'abuso, quando tale soggetto non risulti proprietario dai registri catastali e il destinatario sia il proprietario catastale o abbia la disponibilità dell'opera.
- La concreta individuazione dell'area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza non costituisce elemento essenziale dell'ordine di demolizione e può essere effettuata nel successivo atto di accertamento dell'inottemperanza.
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