Cassazione Civile, Ordinanza n. 37933/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva chiesto al giudice tributario dell'ottemperanza di dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato che gli aveva riconosciuto il diritto alla restituzione del 90% delle somme versate per gli anni 1990-1992, in quanto residente in area colpita da sisma. L'Amministrazione finanziaria aveva eseguito solo un pagamento pari al 50% del dovuto, sostenendo che la riduzione derivasse dall'insufficienza delle risorse stanziate ai sensi della disciplina speciale sui rimborsi per eventi calamitosi. La CTR aveva rigettato il ricorso ritenendo legittima la liquidazione al 50% per esaurimento dei fondi disponibili. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 16-octies del d.l. n. 91 del 2017, conv. in l. n. 123 del 2017, e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'Ufficio non aveva allegato né provato in concreto quali e quante domande fossero state presentate o integrate, e dunque non aveva dimostrato i presupposti per limitare il rimborso al 50%.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo unico di ricorso. Ha affermato che, nel giudizio tributario di ottemperanza relativo a rimborsi fiscali per benefici connessi a eventi calamitosi, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi stanziati dalla normativa speciale e, in caso di incapienza, attivare gli strumenti previsti dalla contabilità pubblica per assicurare l'integrale esecuzione del giudicato, anche con nomina di un commissario ad acta e con gli speciali ordini di pagamento. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio al giudice di appello perché riesamini il merito attenendosi ai principi indicati, senza considerare l'eventuale incapienza come causa di estinzione o di falcidia definitiva del diritto sostanziale già accertato.
Norme richiamate
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017
La norma disciplina limiti quantitativi e modalità attuative del rimborso fiscale per benefici connessi a eventi calamitosi; l'eventuale incapienza dei fondi incide sulle modalità di esecuzione del giudicato, non estingue il diritto sostanziale al rimborso già accertato.
L. n. 123 del 2017
Legge di conversione del d.l. n. 91 del 2017, richiamata come fonte della disciplina speciale sui rimborsi.
art. 2697 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere che spettava all'Amministrazione allegare e provare i presupposti concreti che giustificavano la liquidazione solo parziale del rimborso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per denunciare nullità della sentenza per violazione di legge processuale.
art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992
Norma che disciplina il giudizio tributario di ottemperanza, nel quale il giudice deve dare attuazione al giudicato fiscale.
art. 1, comma 665, L. n. 190 del 2014
Individua lo stanziamento speciale per i rimborsi fiscali connessi ad eventi calamitosi, la cui disponibilità va verificata in sede di ottemperanza.
art. 29 d.l. n. 162 del 2019
Richiamato come successiva modifica della disciplina sugli stanziamenti e sui rimborsi.
art. 16-octies d.l. n. 91 del 2017, convertito in L. n. 123 del 2017
La Corte lo interpreta in coordinamento con la disciplina di contabilità pubblica e con i principi costituzionali e convenzionali, escludendo che possa determinare una falcidia definitiva del diritto patrimoniale accertato in giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria avente ad oggetto un credito da rimborso già accertato con giudicato, il giudice deve verificare l'effettiva disponibilità dei fondi previsti dalla disciplina speciale e, se del caso, attivare i meccanismi esecutivi e sostitutivi previsti dall'ordinamento per dare integrale attuazione alla decisione.
- I limiti quantitativi posti dalla legge ai rimborsi costituiscono modalità procedimentali di esecuzione del credito restitutorio e non trasformano il diritto sostanziale già riconosciuto in un diritto solo parziale o eventuale.
- L'eventuale incapienza dello stanziamento non giustifica il rigetto della domanda di ottemperanza né l'estinzione del diritto al rimborso, ma impone al giudice di precisare il quomodo dell'intervento sostitutivo, anche mediante commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice ha poteri cognitivo-ricostruttivi più ampi rispetto al processo esecutivo civile e deve compiere d'ufficio gli accertamenti necessari a delimitare la portata precettiva del giudicato.
- Quando la normativa prevede una riduzione del rimborso per limiti di spesa, la verifica dei presupposti di operatività rientra nel procedimento di esecuzione del comando giudiziale e non è soggetta in modo rigoroso ai soli oneri di allegazione e prova delle parti.
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