Cassazione Penale, Sentenza n. 15955/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la conferma delle condanne per i reati contestati (capi 9-10), deducendo: 1) violazione dell'art. 629 cod. pen. e vizi di motivazione rispetto al capo 9 chiedendo la derubricazione del fatto da tentata estorsione a violenza privata (art. 610) o ad altra fattispecie (art. 393), sostenendo che la richiesta di riassunzione fosse una legittima protesta e non idonea a cagionare danno ingiusto; hanno inoltre censurato la mancata valutazione del loro apporto causale nell'aggressione a danno di Varone; 2) violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione rispetto al capo 10, contestando la valutazione delle dichiarazioni dei testi (Kalemi, Doda) e sostenendo che Et'hem e Demir non si sarebbero uniti alla zuffa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la richiesta di derubricazione costituisse una ricostruzione alternativa del fatto, non consentita in Cassazione, e che i giudici di merito avessero valutato correttamente la vicenda contestualizzandola come intimidazione finalizzata a imporre scelte aziendali e a ottenere un indebito profitto (lesione dell'autonomia imprenditoriale e obbligo di retribuire prestazioni non richieste). Le censure sulla partecipazione dei ricorrenti alla tentata estorsione e alle lesioni sono state ritenute generiche e inconfrontate con il solido apparato probatorio di merito (principalmente la narrazione di Domenico Varone e le deposizioni confermanti la coralità dell'aggressione). Proceduralmente è stata segnalata la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. Esito operativo: inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen. (estorsione)
Applicata nella forma tentata: la condotta è stata qualificata come intimidazione finalizzata ad ottenere un indebito profitto e a interferire nelle scelte gestionali dell'impresa, con elementi di danno per l'autonomia imprenditoriale e richiesta di retribuzione per prestazioni non dovute.
art. 610 cod. pen. (violenza privata)
Richiamato dai ricorrenti per derubricare il fatto; la Corte ha ritenuto improponibile la derubricazione in Cassazione perché la ricostruzione difensiva è alternativa a quella di merito e perché i fatti erano volti a imporre scelte inerenti la gestione del personale, oltre il limite della legittima protesta.
art. 393 cod. pen.
Invocato dai ricorrenti in via alternativa (con riferimento a finalità di protesta); la Corte ha ritenuto insufficiente la prova di un esercizio del diritto di protesta idoneo a scriminare le condotte contestate.
art. 192 cod. proc. pen. (valutazione delle dichiarazioni)
Richiamato dai ricorrenti per contestare la valutazione delle testimonianze; la Corte ha ritenuto le doglianze generiche e ha confermato che i giudici di merito hanno compiuto un'accurata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni, fondata su coerenza e riscontri.
art. 611, comma 1, cod. proc. pen. (trattazione cartolare)
La procedura è stata svolta in trattazione cartolare ai sensi di tale disposizione, previa fissazione dell'udienza camerale e comunicazione telematica al difensore.
art. 56 e art. 110 cod. pen. (concorso di persone e disciplina del tentativo)
Richiamati in combinazione con gli articoli sostanziali (es. 629) per configurare il concorso di più persone nella tentata estorsione; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione collettiva all'intimidazione e all'uso della violenza.
art. 582 cod. pen. (lesioni)
Contestate le lesioni come parte della violenza usata per conseguire l'ingiusto profitto; la Corte ha ritenuto provato il nesso tra le lesioni e l'intimidazione finalizzata all'estorsione.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per ricostruzioni alternative dei fatti: le richieste di derubricazione che poggiano su una diversa valutazione del fatto rispetto a quella dei giudici di merito sono, in genere, inammissibili.
- La qualificazione del fatto (es. estorsione vs. violenza privata/protesta) dipende dall'elemento teleologico: se l'azione è volta a imporre scelte riservate alla sfera datoriale o a ottenere un vantaggio economico indebito, è più probabile la configurazione dell'estorsione.
- Le censure sulla valutazione della prova e sull'attendibilità dei testimoni devono essere specifiche e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni dei giudici di merito; rimangono inammissibili o infondate se generiche.
- Il contributo personale alla condotta plurima (concorso) può essere desunto dalla coralità del racconto probatorio anche se non tutti i partecipanti hanno avuto lo stesso grado d'intervento; la mancata partecipazione attiva deve essere provata in modo concreto.
- In presenza di trattazione cartolare (art. 611 c.1), il difensore deve essere tempestivamente e correttamente avvisato; comunque, la forma di trattazione non incide sul divieto di rinnovare valutazioni di merito in Cassazione.
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