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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37400/2024 del 10/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione con unico motivo per inosservanza o errata applicazione della legge penale: il ricorrente lamenta la mancata riduzione della pena prevista dall'art. 442 c.p.p. (riduzione per la scelta del rito abbreviato) rispetto agli aumenti irrogati per la continuazione fra i reati giudicati con il rito abbreviato e quelli già giudicati con precedente sentenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che il Tribunale di Modena avesse invece applicato la riduzione premiale prevista per il rito abbreviato agli aumenti per continuazione relativi ai reati giudicati con l'abbreviato (la sentenza impugnata indica esplicitamente di avere tenuto conto della "riduzione ex art. 438 ss. c.p.p." nella determinazione degli aumenti). La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 442 c.p.p.

    La diminuzione premiale (riduzione di un terzo) è subordinata al fatto che la condanna sia intervenuta in un processo celebrato con il rito abbreviato; costituisce incentivo per la scelta del rito premiale.

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    Prevede l'aumento di pena per il reato continuato; la giurisprudenza ha chiarito che l'aumento irrogato è soggetto alla riduzione premiale se il reato cui si applica l'aumento è stato giudicato con rito abbreviato.

  • art. 62, n. 4) cod. pen.

    Circostanza attenuante (esimente parziale) la cui prevalenza può essere valorizzata nella determinazione della pena; il Tribunale ha ritenuto la prevalenza di tale attenuante sulle aggravanti.

  • art. 438 ss. c.p.p.

    Il Tribunale ha richiamato la riduzione processuale prevista in materia di riti speciali (menzionata nella motivazione come criterio applicato nella determinazione degli aumenti), indicando di aver tenuto conto della riduzione "ex art. 438 ss. c.p.p.".

  • art. 616, comma 1, c.p.p.

    Consente la condanna alle spese del procedimento per il ricorrente la cui impugnazione è dichiarata inammissibile; qui è stata applicata unitamente alla sanzione di 3.000 euro alla cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. è un vantaggio strettamente collegato alla scelta del rito abbreviato: si applica solo se la condanna è intervenuta in un processo celebrato con rito abbreviato.
  • Quando vi è continuazione tra reati giudicati con riti diversi, l'aumento di pena applicato ex art. 81 cod. pen. relativo ai reati giudicati con rito abbreviato è soggetto alla riduzione premiale; è necessario verificare quale reato sia stato giudicato con quale rito.
  • Per contestare l'applicazione (o la mancata applicazione) della riduzione processuale in Cassazione è necessario dimostrare concretamente l'omissione o l'errata applicazione da parte del giudice di merito; contestazioni generiche o non fondate possono rendere il ricorso inammissibile e comportare condanna alle spese e sanzioni per dolo o colpa.
  • Nella motivazione del giudice di merito deve risultare con chiarezza se e come è stata applicata la diminuzione premiale (la presenza di una specifica indicazione nella sentenza rende infondato il motivo che lamenta omissione).
  • La giurisprudenza di legittimità fornisce orientamenti consolidati (Cass. sez. 1, n. 43024/2003; sez. 5, n. 45505/2014; sez. U, n. 35852/2018) sull'interazione fra riti premianti e applicazione degli aumenti per continuazione: questi orientamenti vanno richiamati e valutati nel proporre il gravame.

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