Sentenza del 26/10/2016 n. 21584 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per violazione di legge la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sostenendo che la società fosse decaduta dai crediti d'imposta per ricerca scientifica e nuove assunzioni, pari complessivamente a Euro 309.348,93, poiché non aveva indicato gli importi nei righi 79 e 80 del quadro RU della dichiarazione dei redditi. Secondo l'Amministrazione, l'obbligo dichiarativo previsto dall'art. 6 del D.I. n. 275 del 1998 si applicava sia al credito previsto dalla L. n. 449 del 1997, art. 5, sia a quello previsto dal D.M. n. 593 del 2000, art. 14, e non era stato abrogato dall'art. 6, comma 4, dello Statuto del contribuente.
La decisione
La Corte di cassazione ha riconosciuto in linea generale che l'omessa indicazione del credito nella dichiarazione comporta la decadenza dal beneficio, poiché tale adempimento è funzionale ai controlli dell'Amministrazione finanziaria. Tuttavia, richiamando il principio delle Sezioni Unite sull'emendabilità della dichiarazione, ha stabilito che il contribuente può contestare in giudizio la maggiore pretesa tributaria dimostrando l'effettiva esistenza del credito, anche se non correttamente indicato in dichiarazione. Poiché la società risultava nell'elenco ufficiale dei beneficiari dei crediti d'imposta e tale circostanza non era stata contestata, l'esistenza del credito è stata ritenuta provata. Il ricorso dell'Agenzia delle Entrate è stato quindi rigettato, la cartella non è risultata legittimamente esigibile e le spese processuali sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Consente il controllo automatizzato delle dichiarazioni e la conseguente iscrizione a ruolo delle somme ritenute dovute, ma non impedisce al contribuente di contestare in giudizio la pretesa dimostrando errori o omissioni.
D.M. Università e ricerca scientifica n. 593 del 2000, art. 14
Disciplina agevolazioni per attività di ricerca e richiama, per le modalità di concessione, verifica e controllo, le disposizioni del D.I. n. 275 del 1998, compreso l'obbligo dichiarativo e la relativa decadenza.
D.I. n. 275 del 1998, artt. 5 e 6
Prevede la formazione e pubblicazione dell'elenco dei beneficiari e stabilisce che il credito d'imposta debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di concessione, a pena di decadenza.
L. n. 449 del 1997, art. 5
Introduce incentivi fiscali per la ricerca scientifica e demanda a decreti ministeriali le modalità di attuazione, controllo e regolazione dei crediti d'imposta.
L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 4
Al contribuente non possono essere richiesti documenti e informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria.
La disposizione non elimina l'obbligo di indicare il credito nella dichiarazione quando tale indicazione è prevista a pena di decadenza; la disponibilità dei dati presso l'Amministrazione può però contribuire a provare l'esistenza sostanziale del credito.
D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis
Disciplina la dichiarazione integrativa e i relativi termini, senza escludere la possibilità di contestare in giudizio la pretesa tributaria allegando errori o omissioni dichiarative.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13378 del 7 giugno 2016
In sede contenziosa, il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria.
La dichiarazione fiscale non costituisce una confessione irretrattabile: anche fuori dai termini della dichiarazione integrativa, il contribuente può dimostrare in giudizio che la pretesa tributaria è sostanzialmente infondata.
Massime di principio
- L'omessa indicazione in dichiarazione di un credito d'imposta può comportare formalmente la decadenza quando la legge o il decreto attuativo prevedono espressamente tale sanzione.
- La decadenza formale non rende però automaticamente incontestabile la pretesa fiscale: in giudizio il contribuente può provare l'esistenza sostanziale del credito e l'erroneità della cartella.
- Documenti ufficiali, elenchi ministeriali o dati già trasmessi all'Amministrazione possono costituire prova decisiva dell'effettiva spettanza del beneficio, soprattutto se non contestati dall'Ufficio.
- L'Amministrazione può utilizzare il controllo automatizzato per recuperare crediti non indicati, ma la cartella deve comunque essere annullata se il contribuente dimostra che il credito esisteva realmente e spettava per legge.
- È opportuno indicare sempre correttamente i crediti d'imposta nei quadri dichiarativi richiesti, conservando la documentazione che dimostri sia il possesso dei requisiti sia l'inserimento negli eventuali elenchi ufficiali dei beneficiari.
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